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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06965/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9225/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lillo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1290/2019depositata il 26/07/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], consigliere d’amministrazione della BancaIntermobiliare di Investimenti e [OSCURATO:PERSONA] (“BIM”), dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026al 04/07/2012, propose opposizione ex art. 195 TUF contro ladelibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 24 gennaio 2018che (per quanto qui rileva) gli infliggeva la sanzione amministrativapecuniaria di euro 10.000 per la violazione dell’art. 21 comma 1 lett.a TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza,correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti,con riguardo alla concessione dei finanziamenti strumentaliall’acquisto delle azioni della capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) e conriguardo ai rapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”).La contestazione si riferisce alla violazione n. 3 dell’atto diaccertamento della [OSCURATO:PERSONA] che riguarda le irregolarità attinenti a: (1)finanziamenti strumentali all’investimento in azioni VB; dagliaccertamenti ispettivi risultava che, nel periodo 2014-2015, l’internalaudit aveva condotto approfondimenti sui possessori di azioni VB conesposizioni debitorie verso la banca e aveva riscontrato la presenza difinanziamenti espressamente concessi da BIM per l’acquisto di azioniVB.

In particolare, l’internal audit aveva rilevato che, su 31 clientipresi a campione, per 7 di essi l’acquisto era avvenuto utilizzandofinanziamenti concessi dalla banca e per 6 di essi l’acquisto eraavvenuto utilizzando affidamenti già in essere, garantiti da pegno econtestuale switch della garanzia con disinvestimento degli strumentigià oggetto di pegno e costituzione in pegno delle azioni VB.

Consobaveva proceduto ad un nuovo esame delle posizioni di quegli stessiclienti e aveva rilevato che, per altri 4 di essi, gli acquisti di azioni VBerano coevi alla concessione/revisione dei finanziamenti.

Inoltre, alleazioni della capogruppo costituite in pegno non veniva applicatoalcuno scarto (al fine di tutelarsi dalle oscillazione del valore dellagaranzia conseguente alle fluttuazioni dei mercati finanziari) e questotrattamento di favore aveva costituito un ulteriore incentivo per iNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026clienti all’acquisto di azioni VB e alla costituzione in pegno degli stessititoli.

Era pertanto risultato che la banca aveva contribuito ad alterareil processo di formazione della decisione di investimento in azioni VBdei propri clienti, in buona parte caratterizzati da un’elevata“debolezza contrattuale” nei confronti della banca stessa, senzatenere conto degli interessi dei medesimi e perseguendo il prevalenteobiettivo di fare sottoscrivere i titoli della capogruppo; (2) operativitàcon il cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Arti: l’attivitàispettiva aveva fatto emergere la violazione, da parte della banca, deidoveri di diligenza e correttezza verso la cliente, la cui operatività siera caratterizzata nel tempo per un elevato grado di rischio,riconducibile prevalentemente ad operazioni in derivati e adinvestimenti finanziati dalla banca.

In particolare, erano risultatecriticità sotto il profilo della classificazione della cliente; l’operativitàin derivati non autorizzata dallo statuto dell’ente; modalità direlazione con la cliente caratterizzate da elevata discrezionalitàoperativa;2. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato l’opposizione; a fondamento della propria decisione, inprimo luogo, ha disatteso l’eccezione del ricorrente di illegittimitàcostituzionale dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015, cheesclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dall’art. 5dello stesso decreto alla sanzione amministrativa di riferimento,disciplinata dal combinato disposto degli artt. 21, 190 TUF.In secondo luogo, la sentenza evidenzia che la lettera dicontestazione ricevuta dall’incolpato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenentel’analitica indicazione dei fatti rilevanti e delle specifiche condottedegli amministratori oggetto di attenzione da parte dell’autorità dicontrollo, ha garantito il contraddittorio e ha permesso al destinatariodi approntare un’adeguata difesa; inoltre, in ultima analisi, la stessaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026lettera di contestazione, per la specifica indicazione degli addebiti, hacostituito un atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizionedell’illecito amministrativo.Quanto al merito delle violazioni, la Corte di Torino ha rilevato cheil ricorrente non ha contestato di essere stato volontariamenteassente alla seduta del cda del 22/06/2012, nella quale sono stateassunte le decisioni concernenti la sottoscrizione, da parte dei clientidella banca, delle azioni della capogruppo VB, e ha soggiunto che ilfatto dell’assenza del consigliere non esecutivo alla riunione del cdanon ha efficacia esonerativa rispetto al dovere di agire informato chefa carico ai consiglieri delle società bancarie.Ad avviso del giudice di merito, sussiste anche la responsabilitàdell’opponente con riferimento al rapporto tra la banca e l’IstitutoVeneto in quanto il cda, già nel 2011, era in grado di rendersi contodelle anomalie inerenti al rapporto con quel cliente e, dunque,avrebbe dovuto monitorare la situazione, sicché costituisce unamisura “irrimediabilmente tardiva” quella, adottata alla fine del 2015,di inquadrare formalmente il rapporto in essere nel regime dellaconsulenza.

Infine, la Corte territoriale (vedi pag. 12 della sentenza)ha ritenuto di non dovere esaminare la richiesta del ricorrente diriduzione della sanzione trattandosi di istanza priva di motivazione, afronte della motivazione della delibera impugnata “in ordine allamisura delle sanzioni applicate”;3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolato in dodici motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026Considerato che:I.

Preliminarmente rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata sull’impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del2018 (vedi Cass. n. 33668/2024).1.

Il primo motivo denuncia la violazione del principio del favor reiin relazione agli artt. 3 Cost., 2 c.p. e 7 CEDU.Si addebita alla Corte di Torino di non avere fatto applicazione delprincipio del favor rei, nonostante la natura sostanzialmente penaledella violazione, e di non avere quindi ritenuto applicabile allafattispecie concreta l’art. 190 bis, introdotto dall’art. 5 comma 4 lett.a) del d.lgs. n. 72 del 2015, che prevede criteri di imputazione acarico degli esponenti aziendali più stringenti di quelli disciplinati dalprevigente art. 190 TUF, criteri che, ove fossero stati applicati,avrebbero determinato l’esclusione della responsabilità del ricorrente.In subordine, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 6comma 2 d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 117primo comma Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione delprincipio del favor rei con riferimento alle sanzioni amministrative, masostanzialmente penali, del TUF, nella formulazione anteriore allanovella del 2015.1.1.

Il motivo è infondato.Al contrario di quanto afferma il ricorrente, la sanzione di cui sidiscute è una sanzione amministrativa, la quale non può essereequiparata a una sanzione sostanzialmente penale.È conforme a diritto, pertanto, la statuizione del giudice di meritosecondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallaConsob, diverse da quelle per manipolazione del mercato ai sensidell’art. 187-ter TUF, non hanno natura penale, con la conseguenzache, in relazione alle prime (tra le quali rientra la sanzione oggetto diquesto giudizio), non trovano applicazione le modifiche alla parte VNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026del d.lgs. n. 58 del 1998 per le violazioni commesse primadell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dallaConsob e dalla Banca d’Italia, poiché così è disposto dall’art. 6 delcitato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo a dubbi dicostituzionalità, con ciò superandosi la richiesta subordinata delricorrente di sottoporre la normativa in questione al vaglio dilegittimità della Corte costituzionale.La decisione è in linea con l’interpretazione della S.C. (vedi tra lemolte Cass. n. 15531/2025, in connessione con Cass. Sez. 2,Sentenza n. 20689 del 09/08/2018; in termini, Cass. Sez. 2,Sentenza n. 27833 del 03/10/2023), secondo cui, in materia diintermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dimedesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del “favorrei”, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative,che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”.Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dallaCorte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/oItalia), secondo la quale l’avvio di un procedimento penale a seguitodelle sanzioni amministrative inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] sui medesimi fattiviolerebbe il principio del “ne bis in idem”, atteso che tali principivanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituiscel’ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare aritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificatacome amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanzaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026di un’eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell’art. 117Cost..2.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2943 c.c.La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui rigetta l’eccezionedell’opponente di prescrizione della sanzione facendo levasull’efficacia interruttiva attribuita alla lettera di contestazione del19/01/2017, che, in realtà, nell’ottica della parte privata, non eraidonea ad interrompere la prescrizione trattandosi di una letteragenerica, priva di una specifica contestazione e della necessariaintimazione di pagamento e che, comunque, delineava un’ipotesi dicondotta illecita del tutto diversa da quella che successivamente erastata indicata nella delibera sanzionatoria.2.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici,ha stabilito che la lettera di contestazione del 19/01/2017 indicaanaliticamente i fatti rilevanti e le condotte addebitate agliamministratori, compreso il ricorrente ed è perciò idonea adinterrompere il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo.La doglianza, benché sussunta entro il parametro della violazionedi legge, mira inammissibilmente a rimettere in discussione, in questasede di legittimità, un accertamento di fatto riservato al giudice dimerito.3.

Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente nella parte in cui, senza spiegare perché,respinge l’eccezione di prescrizione limitandosi ad affermare che lalettera di contestazione è sicuramente idonea a tale fine.3.1.

Il terzo motivo è infondato.Per le ragioni illustrate in precedenza (vedi punto 2.1.) nonsussiste la lamentata carenza strutturale della sentenza, dovendosiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026qui richiamare il principio per cui il vizio di motivazione apparentericorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un.,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, che, in motivazione [punto 3.],menziona Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass.,Sez.

Un., Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019).4.

Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di decadenza.La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezionedi decadenza formulata dal ricorrente che, nell’opposizione, avevadedotto che [OSCURATO:PERSONA] era decaduta dal potere sanzionatorio perdecorrenza del termine di 180 giorni, ex art. 195 TUF, tral’accertamento della violazione – avvenuto al più il 25/07/2016,quando è stata conclusa l’attività istruttoria – e l’irrogazione dellasanzione con la delibera n. 20280 del 24/01/2018.4.1.

Il motivo è inammissibile.Si afferma, in ricorso (vedi pag. 18), che nell’atto di opposizioneera stato chiesto al giudice di merito di “dichiarare la decadenza delpotere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA]”.Il che non basta al fine di ritenere che sia stato formulato unospecifico motivo di opposizione riguardante il superamento, da partedell’autorità di controllo, del termine decadenziale previsto per laconclusione del procedimento sanzionatorio, quale antecedenteNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026fattuale della censura di omessa pronuncia, da parte della Corteterritoriale, sull’eccezione di decadenza.Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] contesta che tale eccezione sia stata dedottadall’opponente.In ultima analisi, il motivo è inammissibile per genericità e perdifetto di autosufficienza: in mancanza della riproduzione, all’internodel ricorso, dei passaggi salienti del ricorso in opposizione, questaCorte non è posta nella condizione di verificare ex actis se ilricorrente abbia o meno proposto l’eccezione di decadenza dellaConsob dal potere sanzionatorio.5.

Il quinto motivo (con riferimento al finanziamento perl’acquisto di azioni VB e all’utilizzo delle stesse azioni a garanzia)denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381, 2392 c.c.e dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La sentenza sarebbe viziata perché non interpreta bene i doveridell’amministratore non esecutivo ed il contenuto del precettodell’agire informato e non considera che il ricorrente non avevapartecipato alla riunione del cda del 22/06/2012 e si era dimessosubito dopo quella seduta consiliare (cessazione dalla carica iscritta incamera di commercio il 04/07/2012), sicché non poteva di rendersiconto degli asseriti segnali d’allarme che la Corte di Torino, errando,riconduce alle prime delibere del cda del 2012, epoca in cui non eraaffatto percepibile l’azzeramento delle azioni VB, concretizzatosimolto tempo dopo, nel 2016/2017, tanto è vero che, nel 2012, leazioni valevano euro 40,25 e, nel 2013, avevano addirittura raggiuntoquota euro 40,75.5.1.

Il motivo è infondato.La premessa è, per un verso, che il giudice di merito ha ravvisatospecifici profili di responsabilità in capo al ricorrente, amministratorenon esecutivo, sia con riferimento ai finanziamenti funzionaliNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’acquisto delle azioni della capogruppo VB, sia con riferimento airapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, che il giudiziodi fatto operato dalla Corte di Torino non è sindacabile in questa sededi legittimità.Senza oltrepassare il perimetro del controllo di legalità delladecisione che compete alla S.C., rileva il Collegio che non sussistono iprospettati errores in iudicando.La sentenza indica, in maniera puntuale, le ragioni della ravvisataresponsabilità del ricorrente, pur tenendo conto del suo ruolo diconsigliere non esecutivo, esclude che abbia efficacia esimentel’inerzia del manager a fronte delle criticità evidenziate dall’internalaudit e portate all’attenzione del cda, inerzia che, sottolinea la Corted’appello, si è concretizzata, tra l’altro, nella scelta dell’opponente dinon partecipare all’importante riunione del cda del 22 giugno 2012,svoltasi pochi giorni prima che lo stesso consigliere si dimettessedalla carica.Il dictum del giudice di merito collima con la giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 21502/2024; in termini, Cass. nn. 29963/2024e 8581/2024), che ha sottoposto a un’approfondita disamina lequestioni di diritto in tema di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia (e,analogamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], vedi Cass. 15531/2025, cit.) aicomponenti del cda di un ente creditizio per carenzenell’organizzazione e nei controlli interni.

È stato osservato che «aifini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlliinterni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e ledisposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per lebanche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successivemodificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolarepregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle societàNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche iconsiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modoinformato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, adostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utileamministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione dicolpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrarel’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gliamministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere unsupplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentrespetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attivadovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848del 2015; Cass. n. 19556 del 2020)».

La Corte aggiunge che «[i]ldovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle societàbancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va[…] rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioniprovenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche iprimi devono possedere ed esprimere costante e adeguataconoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delledecisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hannol’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi ditutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacementeesercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagliorgani esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazionidegli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri,spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazioneconcernenti operazioni rientranti nella delega.

Questa interpretazionenon vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratorinon esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunquesia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nelnon aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione,pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentementedalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersiutilmente attivati al fine di evitare l’evento.

Sotto il profilo probatorio,ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilitàallegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati,l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condottegestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento diinformazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta diconvocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, ilsollecito alla revoca della deliberazione illegittima o all’avocazione deipoteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desisteredall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione ex art. 2391c.c., la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via);assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provaredi avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, cheabbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasicondotta attiva mirante a scongiurare il danno».6.

Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La Corte di Torino avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivodella colpa poiché l’amministratore non esecutivo non può essereritenuto responsabile per il solo fatto di essere stato legittimamenteassente alla riunione del cda.6.1.

Il motivo è infondato.In continuità con le considerazioni svolte in precedenza (vedipunto 5.1.) sui doveri dell’amministratore non esecutivo, èindubitabile che l’accertamento della responsabilità del trasgressoreNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026operato dal giudice di merito è coerente con l’esatta esegesidell’articolo 3.Si fa riferimento al principio di diritto (Cass. n. 24081/2019)secondo cui l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzionedi colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sultrasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie,la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione alprovvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell’art. 190 del d.lgs.n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti delconsiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta adessi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative,dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi impostidalla normativa di settore).

Infatti, sia pure a proposito delle sanzioniamministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018; main tema di sanzioni [OSCURATO:PERSONA] vedi da ultimo Cass. 15531/2025, cit.), siè precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso,ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elementooggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condottainosservante sicché, integrata e provata dall’autorità amministrativala fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù dellapresunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981,l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Neconsegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l’onere di provare i fatticostitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la provadella condotta illecita, nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta,essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la provadell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” dellacondotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendereinesigibile la condotta o imprevedibile l’evento (conf.

Cass., Sez.

Un.,n. 20930/2009).

Così intesa la “presunzione di colpa” non si pone incontrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost.

E ciò anche nel caso(diverso da quello di specie) in cui la sanzione abbia naturasostanzialmente penale in quanto afflittiva.

Non è quindi necessaria laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’autore dellaviolazione, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione diaver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).7.

Il settimo motivo denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza avrebbe trascurato che il ricorrente si era dimessodopo il cda del 22/06/2012, prima ancora dell’approvazione delverbale della riunione consiliare, e che, dunque, nessun addebito glipoteva essere rivolto.7.1.

Il motivo è inammissibile.La censura di omesso esame del fatto che il ricorrente si dimisepochi giorni dopo la riunione del cda del 22/06/2012, a cui egli nonpartecipò, si sostanzia, in realtà, nell’indebita sollecitazione, rivoltaalla S.C., a compiere un nuovo scrutinio dei fatti di causa, effettuatodalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che il ricorrente abbiaviolato il dovere di agire informato e quello di esercitare una funzionedelegati e dagli organi esecutivi.8.

L’ottavo motivo (con riferimento alla contestazione relativaall’operatività con l’[OSCURATO:PERSONA]), denuncia la violazione degli artt.21 lett. a TUF, 2381, 2392 c.c., 3 della legge n. 689 del 1981.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto il cda responsabile,fin dal 2012, del tardivo adeguamento (avvenuto soltanto nel 2015)del rapporto con il cliente [OSCURATO:PERSONA] - che, secondo la sentenza,è stato trattato come soggetto “privato” e classificato come “cliente aldettaglio” fino al marzo 2015 - alla policy aziendale prevista per glienti che operavano in derivati per il solo fatto che la banca,nell’ottobre 2011, aveva modificato il manuale per gli operatori econsulenti ed aveva previsto che i clienti venissero invitati ad inserirenei lori statuti la previsione dell’operatività in derivati.8.1.

Il motivo è inammissibile.In accordo con la giurisprudenza sezionale (vedi Cass.18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità iviindicate), occorre ricordare che il vizio di violazione di legge èintegrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Nel caso in decisione, la Corte territoriale, con accertamento difatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità,ha stabilito che il cda, del quale il ricorrente faceva parte, è rimasto alungo inerte - anche nel periodo nel quale il ricorrente eraamministratore - pur essendo a conoscenza del fatto che, fin dal2011, erano emerse delle anomalie nel rapporto tra la banca e lacliente [OSCURATO:PERSONA], anomalie alle quali si è posto rimedio adistanza di anni, precisamente nel 2015.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/20269.

Il nono motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente o, in subordine, l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza non avrebbe pronunciato sull’eccezionedell’opponente secondo cui non poteva essere ravvisata la suaresponsabilità per la classificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come cliente“privato”, essendo tale classificazione supportata dall’iscrizionedell’ente nel registro delle persone giuridiche private ed avendo laprefettura di Venezia avallato tale classificazione, conformandosi adun decreto del ministero dei beni culturali.9.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione dellasentenza impugnata (vedi pagg. 10 e 11) contiene le argomentazionirilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,della decisione, e non è perciò apparente, consentendo un «effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(vedi Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 22232/2016 e Cass.n. 2767/2023, cit.).È inammissibile, per le ragioni esposte in precedenza (vedi punto7.1.), la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio.10.

Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente.La sentenza non avrebbe preso posizione sull’argomento difensivodell’opponente secondo cui i segnali di allarme rispetto al clienteIstituto Veneto si erano manifestati a partire dal 2013, epoca in cui ilricorrente era ormai cessato dalla carica, e tali criticità erano statesuperate soltanto il 13 novembre 2015, cioè a distanza di tre anni emezzo da quando lo stesso aveva lasciato l’incarico diamministratore.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/202610.1.

Il motivo, sovrapponibile al motivo precedente, è infondatoper le ragioni illustrate in precedenza (vedi la prima parte del punto9.1.);11.

L’undicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112, 113 c.p.c.La sentenza sarebbe illegittima laddove non esamina il motivo diopposizione in punto di riduzione della sanzione basandosisull’erroneo argomento che si tratterebbe di una richiesta priva dimotivazione, con ciò contravvenendo al principio del cosiddetto“divieto del non liquet”, che impone al giudice di decidere su tutte ledomande delle parti.12.

Il dodicesimo motivo lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo o, in subordine, la carente motivazione della sentenza.La sentenza avrebbe omesso di considerare che al ricorrente èstata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,che è eccessiva rispetto alle sanzioni inflitte ad altri esponentiaziendali, i quali hanno svolto il ruolo di amministratori più a lungo dilui e sono stati ritenuti responsabili della stessa violazione (fattispecien. 3).13.

L’undicesimo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimentodel dodicesimo motivo.Il giudice di merito, che ha omesso di pronunciarsi su questadomanda (vedi pag. 12 della sentenza), avrebbe dovuto statuire sullarichiesta del ricorrente di riduzione della sanzione.Ne consegue che spetta al giudice di rinvio, alla luce dei criterinormativi di riferimento, valutare e motivare adeguatamente sullacongruità o meno della sanzione.14.

In conclusione, in accoglimento dell’undicesimo motivo,assorbito il dodicesimo motivo, dichiarati infondati il primo, il terzo, ilquinto, il sesto, il nono e il decimo motivo, dichiarati inammissibili ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026secondo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, la sentenza va cassatain relazione all’undicesimo motivo, con rinvio al giudice a quo, ancheper le spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoSANZIONIMILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 9225/2020RICCARDO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

AD – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereREMO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9225/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lillo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1290/2019depositata il 26/07/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], consigliere d’amministrazione della BancaIntermobiliare di Investimenti e [OSCURATO:PERSONA] (“BIM”), dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026al 04/07/2012, propose opposizione ex art. 195 TUF contro ladelibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 24 gennaio 2018che (per quanto qui rileva) gli infliggeva la sanzione amministrativapecuniaria di euro 10.000 per la violazione dell’art. 21 comma 1 lett.a TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza,correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti,con riguardo alla concessione dei finanziamenti strumentaliall’acquisto delle azioni della capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) e conriguardo ai rapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”).La contestazione si riferisce alla violazione n. 3 dell’atto diaccertamento della [OSCURATO:PERSONA] che riguarda le irregolarità attinenti a: (1)finanziamenti strumentali all’investimento in azioni VB; dagliaccertamenti ispettivi risultava che, nel periodo 2014-2015, l’internalaudit aveva condotto approfondimenti sui possessori di azioni VB conesposizioni debitorie verso la banca e aveva riscontrato la presenza difinanziamenti espressamente concessi da BIM per l’acquisto di azioniVB.

In particolare, l’internal audit aveva rilevato che, su 31 clientipresi a campione, per 7 di essi l’acquisto era avvenuto utilizzandofinanziamenti concessi dalla banca e per 6 di essi l’acquisto eraavvenuto utilizzando affidamenti già in essere, garantiti da pegno econtestuale switch della garanzia con disinvestimento degli strumentigià oggetto di pegno e costituzione in pegno delle azioni VB.

Consobaveva proceduto ad un nuovo esame delle posizioni di quegli stessiclienti e aveva rilevato che, per altri 4 di essi, gli acquisti di azioni VBerano coevi alla concessione/revisione dei finanziamenti.

Inoltre, alleazioni della capogruppo costituite in pegno non veniva applicatoalcuno scarto (al fine di tutelarsi dalle oscillazione del valore dellagaranzia conseguente alle fluttuazioni dei mercati finanziari) e questotrattamento di favore aveva costituito un ulteriore incentivo per iNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026clienti all’acquisto di azioni VB e alla costituzione in pegno degli stessititoli.

Era pertanto risultato che la banca aveva contribuito ad alterareil processo di formazione della decisione di investimento in azioni VBdei propri clienti, in buona parte caratterizzati da un’elevata“debolezza contrattuale” nei confronti della banca stessa, senzatenere conto degli interessi dei medesimi e perseguendo il prevalenteobiettivo di fare sottoscrivere i titoli della capogruppo; (2) operativitàcon il cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Arti: l’attivitàispettiva aveva fatto emergere la violazione, da parte della banca, deidoveri di diligenza e correttezza verso la cliente, la cui operatività siera caratterizzata nel tempo per un elevato grado di rischio,riconducibile prevalentemente ad operazioni in derivati e adinvestimenti finanziati dalla banca.

In particolare, erano risultatecriticità sotto il profilo della classificazione della cliente; l’operativitàin derivati non autorizzata dallo statuto dell’ente; modalità direlazione con la cliente caratterizzate da elevata discrezionalitàoperativa;2. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato l’opposizione; a fondamento della propria decisione, inprimo luogo, ha disatteso l’eccezione del ricorrente di illegittimitàcostituzionale dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015, cheesclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dall’art. 5dello stesso decreto alla sanzione amministrativa di riferimento,disciplinata dal combinato disposto degli artt. 21, 190 TUF.In secondo luogo, la sentenza evidenzia che la lettera dicontestazione ricevuta dall’incolpato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenentel’analitica indicazione dei fatti rilevanti e delle specifiche condottedegli amministratori oggetto di attenzione da parte dell’autorità dicontrollo, ha garantito il contraddittorio e ha permesso al destinatariodi approntare un’adeguata difesa; inoltre, in ultima analisi, la stessaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026lettera di contestazione, per la specifica indicazione degli addebiti, hacostituito un atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizionedell’illecito amministrativo.Quanto al merito delle violazioni, la Corte di Torino ha rilevato cheil ricorrente non ha contestato di essere stato volontariamenteassente alla seduta del cda del 22/06/2012, nella quale sono stateassunte le decisioni concernenti la sottoscrizione, da parte dei clientidella banca, delle azioni della capogruppo VB, e ha soggiunto che ilfatto dell’assenza del consigliere non esecutivo alla riunione del cdanon ha efficacia esonerativa rispetto al dovere di agire informato chefa carico ai consiglieri delle società bancarie.Ad avviso del giudice di merito, sussiste anche la responsabilitàdell’opponente con riferimento al rapporto tra la banca e l’IstitutoVeneto in quanto il cda, già nel 2011, era in grado di rendersi contodelle anomalie inerenti al rapporto con quel cliente e, dunque,avrebbe dovuto monitorare la situazione, sicché costituisce unamisura “irrimediabilmente tardiva” quella, adottata alla fine del 2015,di inquadrare formalmente il rapporto in essere nel regime dellaconsulenza.

Infine, la Corte territoriale (vedi pag. 12 della sentenza)ha ritenuto di non dovere esaminare la richiesta del ricorrente diriduzione della sanzione trattandosi di istanza priva di motivazione, afronte della motivazione della delibera impugnata “in ordine allamisura delle sanzioni applicate”;3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolato in dodici motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026Considerato che:I.

Preliminarmente rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata sull’impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del2018 (vedi Cass. n. 33668/2024).1.

Il primo motivo denuncia la violazione del principio del favor reiin relazione agli artt. 3 Cost., 2 c.p. e 7 CEDU.Si addebita alla Corte di Torino di non avere fatto applicazione delprincipio del favor rei, nonostante la natura sostanzialmente penaledella violazione, e di non avere quindi ritenuto applicabile allafattispecie concreta l’art. 190 bis, introdotto dall’art. 5 comma 4 lett.a) del d.lgs. n. 72 del 2015, che prevede criteri di imputazione acarico degli esponenti aziendali più stringenti di quelli disciplinati dalprevigente art. 190 TUF, criteri che, ove fossero stati applicati,avrebbero determinato l’esclusione della responsabilità del ricorrente.In subordine, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 6comma 2 d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 117primo comma Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione delprincipio del favor rei con riferimento alle sanzioni amministrative, masostanzialmente penali, del TUF, nella formulazione anteriore allanovella del 2015.1.1.

Il motivo è infondato.Al contrario di quanto afferma il ricorrente, la sanzione di cui sidiscute è una sanzione amministrativa, la quale non può essereequiparata a una sanzione sostanzialmente penale.È conforme a diritto, pertanto, la statuizione del giudice di meritosecondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallaConsob, diverse da quelle per manipolazione del mercato ai sensidell’art. 187-ter TUF, non hanno natura penale, con la conseguenzache, in relazione alle prime (tra le quali rientra la sanzione oggetto diquesto giudizio), non trovano applicazione le modifiche alla parte VNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026del d.lgs. n. 58 del 1998 per le violazioni commesse primadell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dallaConsob e dalla Banca d’Italia, poiché così è disposto dall’art. 6 delcitato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo a dubbi dicostituzionalità, con ciò superandosi la richiesta subordinata delricorrente di sottoporre la normativa in questione al vaglio dilegittimità della Corte costituzionale.La decisione è in linea con l’interpretazione della S.C. (vedi tra lemolte Cass. n. 15531/2025, in connessione con Cass. Sez. 2,Sentenza n. 20689 del 09/08/2018; in termini, Cass. Sez. 2,Sentenza n. 27833 del 03/10/2023), secondo cui, in materia diintermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dimedesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del “favorrei”, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative,che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”.Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dallaCorte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/oItalia), secondo la quale l’avvio di un procedimento penale a seguitodelle sanzioni amministrative inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] sui medesimi fattiviolerebbe il principio del “ne bis in idem”, atteso che tali principivanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituiscel’ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare aritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificatacome amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanzaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026di un’eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell’art. 117Cost..2.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2943 c.c.La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui rigetta l’eccezionedell’opponente di prescrizione della sanzione facendo levasull’efficacia interruttiva attribuita alla lettera di contestazione del19/01/2017, che, in realtà, nell’ottica della parte privata, non eraidonea ad interrompere la prescrizione trattandosi di una letteragenerica, priva di una specifica contestazione e della necessariaintimazione di pagamento e che, comunque, delineava un’ipotesi dicondotta illecita del tutto diversa da quella che successivamente erastata indicata nella delibera sanzionatoria.2.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici,ha stabilito che la lettera di contestazione del 19/01/2017 indicaanaliticamente i fatti rilevanti e le condotte addebitate agliamministratori, compreso il ricorrente ed è perciò idonea adinterrompere il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo.La doglianza, benché sussunta entro il parametro della violazionedi legge, mira inammissibilmente a rimettere in discussione, in questasede di legittimità, un accertamento di fatto riservato al giudice dimerito.3.

Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente nella parte in cui, senza spiegare perché,respinge l’eccezione di prescrizione limitandosi ad affermare che lalettera di contestazione è sicuramente idonea a tale fine.3.1.

Il terzo motivo è infondato.Per le ragioni illustrate in precedenza (vedi punto 2.1.) nonsussiste la lamentata carenza strutturale della sentenza, dovendosiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026qui richiamare il principio per cui il vizio di motivazione apparentericorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un.,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, che, in motivazione [punto 3.],menziona Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass.,Sez.

Un., Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019).4.

Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di decadenza.La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezionedi decadenza formulata dal ricorrente che, nell’opposizione, avevadedotto che [OSCURATO:PERSONA] era decaduta dal potere sanzionatorio perdecorrenza del termine di 180 giorni, ex art. 195 TUF, tral’accertamento della violazione – avvenuto al più il 25/07/2016,quando è stata conclusa l’attività istruttoria – e l’irrogazione dellasanzione con la delibera n. 20280 del 24/01/2018.4.1.

Il motivo è inammissibile.Si afferma, in ricorso (vedi pag. 18), che nell’atto di opposizioneera stato chiesto al giudice di merito di “dichiarare la decadenza delpotere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA]”.Il che non basta al fine di ritenere che sia stato formulato unospecifico motivo di opposizione riguardante il superamento, da partedell’autorità di controllo, del termine decadenziale previsto per laconclusione del procedimento sanzionatorio, quale antecedenteNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026fattuale della censura di omessa pronuncia, da parte della Corteterritoriale, sull’eccezione di decadenza.Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] contesta che tale eccezione sia stata dedottadall’opponente.In ultima analisi, il motivo è inammissibile per genericità e perdifetto di autosufficienza: in mancanza della riproduzione, all’internodel ricorso, dei passaggi salienti del ricorso in opposizione, questaCorte non è posta nella condizione di verificare ex actis se ilricorrente abbia o meno proposto l’eccezione di decadenza dellaConsob dal potere sanzionatorio.5.

Il quinto motivo (con riferimento al finanziamento perl’acquisto di azioni VB e all’utilizzo delle stesse azioni a garanzia)denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381, 2392 c.c.e dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La sentenza sarebbe viziata perché non interpreta bene i doveridell’amministratore non esecutivo ed il contenuto del precettodell’agire informato e non considera che il ricorrente non avevapartecipato alla riunione del cda del 22/06/2012 e si era dimessosubito dopo quella seduta consiliare (cessazione dalla carica iscritta incamera di commercio il 04/07/2012), sicché non poteva di rendersiconto degli asseriti segnali d’allarme che la Corte di Torino, errando,riconduce alle prime delibere del cda del 2012, epoca in cui non eraaffatto percepibile l’azzeramento delle azioni VB, concretizzatosimolto tempo dopo, nel 2016/2017, tanto è vero che, nel 2012, leazioni valevano euro 40,25 e, nel 2013, avevano addirittura raggiuntoquota euro 40,75.5.1.

Il motivo è infondato.La premessa è, per un verso, che il giudice di merito ha ravvisatospecifici profili di responsabilità in capo al ricorrente, amministratorenon esecutivo, sia con riferimento ai finanziamenti funzionaliNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’acquisto delle azioni della capogruppo VB, sia con riferimento airapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, che il giudiziodi fatto operato dalla Corte di Torino non è sindacabile in questa sededi legittimità.Senza oltrepassare il perimetro del controllo di legalità delladecisione che compete alla S.C., rileva il Collegio che non sussistono iprospettati errores in iudicando.La sentenza indica, in maniera puntuale, le ragioni della ravvisataresponsabilità del ricorrente, pur tenendo conto del suo ruolo diconsigliere non esecutivo, esclude che abbia efficacia esimentel’inerzia del manager a fronte delle criticità evidenziate dall’internalaudit e portate all’attenzione del cda, inerzia che, sottolinea la Corted’appello, si è concretizzata, tra l’altro, nella scelta dell’opponente dinon partecipare all’importante riunione del cda del 22 giugno 2012,svoltasi pochi giorni prima che lo stesso consigliere si dimettessedalla carica.Il dictum del giudice di merito collima con la giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 21502/2024; in termini, Cass. nn. 29963/2024e 8581/2024), che ha sottoposto a un’approfondita disamina lequestioni di diritto in tema di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia (e,analogamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], vedi Cass. 15531/2025, cit.) aicomponenti del cda di un ente creditizio per carenzenell’organizzazione e nei controlli interni.

È stato osservato che «aifini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlliinterni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e ledisposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per lebanche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successivemodificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolarepregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle societàNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche iconsiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modoinformato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, adostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utileamministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione dicolpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrarel’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gliamministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere unsupplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentrespetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attivadovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848del 2015; Cass. n. 19556 del 2020)».

La Corte aggiunge che «[i]ldovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle societàbancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va[…] rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioniprovenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche iprimi devono possedere ed esprimere costante e adeguataconoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delledecisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hannol’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi ditutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacementeesercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagliorgani esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazionidegli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri,spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazioneconcernenti operazioni rientranti nella delega.

Questa interpretazionenon vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratorinon esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunquesia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nelnon aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione,pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentementedalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersiutilmente attivati al fine di evitare l’evento.

Sotto il profilo probatorio,ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilitàallegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati,l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condottegestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento diinformazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta diconvocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, ilsollecito alla revoca della deliberazione illegittima o all’avocazione deipoteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desisteredall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione ex art. 2391c.c., la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via);assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provaredi avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, cheabbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasicondotta attiva mirante a scongiurare il danno».6.

Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La Corte di Torino avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivodella colpa poiché l’amministratore non esecutivo non può essereritenuto responsabile per il solo fatto di essere stato legittimamenteassente alla riunione del cda.6.1.

Il motivo è infondato.In continuità con le considerazioni svolte in precedenza (vedipunto 5.1.) sui doveri dell’amministratore non esecutivo, èindubitabile che l’accertamento della responsabilità del trasgressoreNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026operato dal giudice di merito è coerente con l’esatta esegesidell’articolo 3.Si fa riferimento al principio di diritto (Cass. n. 24081/2019)secondo cui l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzionedi colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sultrasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie,la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione alprovvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell’art. 190 del d.lgs.n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti delconsiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta adessi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative,dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi impostidalla normativa di settore).

Infatti, sia pure a proposito delle sanzioniamministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018; main tema di sanzioni [OSCURATO:PERSONA] vedi da ultimo Cass. 15531/2025, cit.), siè precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso,ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elementooggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condottainosservante sicché, integrata e provata dall’autorità amministrativala fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù dellapresunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981,l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Neconsegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l’onere di provare i fatticostitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la provadella condotta illecita, nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta,essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la provadell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” dellacondotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendereinesigibile la condotta o imprevedibile l’evento (conf.

Cass., Sez.

Un.,n. 20930/2009).

Così intesa la “presunzione di colpa” non si pone incontrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost.

E ciò anche nel caso(diverso da quello di specie) in cui la sanzione abbia naturasostanzialmente penale in quanto afflittiva.

Non è quindi necessaria laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’autore dellaviolazione, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione diaver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).7.

Il settimo motivo denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza avrebbe trascurato che il ricorrente si era dimessodopo il cda del 22/06/2012, prima ancora dell’approvazione delverbale della riunione consiliare, e che, dunque, nessun addebito glipoteva essere rivolto.7.1.

Il motivo è inammissibile.La censura di omesso esame del fatto che il ricorrente si dimisepochi giorni dopo la riunione del cda del 22/06/2012, a cui egli nonpartecipò, si sostanzia, in realtà, nell’indebita sollecitazione, rivoltaalla S.C., a compiere un nuovo scrutinio dei fatti di causa, effettuatodalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che il ricorrente abbiaviolato il dovere di agire informato e quello di esercitare una funzionedelegati e dagli organi esecutivi.8.

L’ottavo motivo (con riferimento alla contestazione relativaall’operatività con l’[OSCURATO:PERSONA]), denuncia la violazione degli artt.21 lett. a TUF, 2381, 2392 c.c., 3 della legge n. 689 del 1981.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto il cda responsabile,fin dal 2012, del tardivo adeguamento (avvenuto soltanto nel 2015)del rapporto con il cliente [OSCURATO:PERSONA] - che, secondo la sentenza,è stato trattato come soggetto “privato” e classificato come “cliente aldettaglio” fino al marzo 2015 - alla policy aziendale prevista per glienti che operavano in derivati per il solo fatto che la banca,nell’ottobre 2011, aveva modificato il manuale per gli operatori econsulenti ed aveva previsto che i clienti venissero invitati ad inserirenei lori statuti la previsione dell’operatività in derivati.8.1.

Il motivo è inammissibile.In accordo con la giurisprudenza sezionale (vedi Cass.18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità iviindicate), occorre ricordare che il vizio di violazione di legge èintegrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Nel caso in decisione, la Corte territoriale, con accertamento difatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità,ha stabilito che il cda, del quale il ricorrente faceva parte, è rimasto alungo inerte - anche nel periodo nel quale il ricorrente eraamministratore - pur essendo a conoscenza del fatto che, fin dal2011, erano emerse delle anomalie nel rapporto tra la banca e lacliente [OSCURATO:PERSONA], anomalie alle quali si è posto rimedio adistanza di anni, precisamente nel 2015.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/20269.

Il nono motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente o, in subordine, l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza non avrebbe pronunciato sull’eccezionedell’opponente secondo cui non poteva essere ravvisata la suaresponsabilità per la classificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come cliente“privato”, essendo tale classificazione supportata dall’iscrizionedell’ente nel registro delle persone giuridiche private ed avendo laprefettura di Venezia avallato tale classificazione, conformandosi adun decreto del ministero dei beni culturali.9.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione dellasentenza impugnata (vedi pagg. 10 e 11) contiene le argomentazionirilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,della decisione, e non è perciò apparente, consentendo un «effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(vedi Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 22232/2016 e Cass.n. 2767/2023, cit.).È inammissibile, per le ragioni esposte in precedenza (vedi punto7.1.), la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio.10.

Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente.La sentenza non avrebbe preso posizione sull’argomento difensivodell’opponente secondo cui i segnali di allarme rispetto al clienteIstituto Veneto si erano manifestati a partire dal 2013, epoca in cui ilricorrente era ormai cessato dalla carica, e tali criticità erano statesuperate soltanto il 13 novembre 2015, cioè a distanza di tre anni emezzo da quando lo stesso aveva lasciato l’incarico diamministratore.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/202610.1.

Il motivo, sovrapponibile al motivo precedente, è infondatoper le ragioni illustrate in precedenza (vedi la prima parte del punto9.1.);11.

L’undicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112, 113 c.p.c.La sentenza sarebbe illegittima laddove non esamina il motivo diopposizione in punto di riduzione della sanzione basandosisull’erroneo argomento che si tratterebbe di una richiesta priva dimotivazione, con ciò contravvenendo al principio del cosiddetto“divieto del non liquet”, che impone al giudice di decidere su tutte ledomande delle parti.12.

Il dodicesimo motivo lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo o, in subordine, la carente motivazione della sentenza.La sentenza avrebbe omesso di considerare che al ricorrente èstata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,che è eccessiva rispetto alle sanzioni inflitte ad altri esponentiaziendali, i quali hanno svolto il ruolo di amministratori più a lungo dilui e sono stati ritenuti responsabili della stessa violazione (fattispecien. 3).13.

L’undicesimo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimentodel dodicesimo motivo.Il giudice di merito, che ha omesso di pronunciarsi su questadomanda (vedi pag. 12 della sentenza), avrebbe dovuto statuire sullarichiesta del ricorrente di riduzione della sanzione.Ne consegue che spetta al giudice di rinvio, alla luce dei criterinormativi di riferimento, valutare e motivare adeguatamente sullacongruità o meno della sanzione.14.

In conclusione, in accoglimento dell’undicesimo motivo,assorbito il dodicesimo motivo, dichiarati infondati il primo, il terzo, ilquinto, il sesto, il nono e il decimo motivo, dichiarati inammissibili ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026secondo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, la sentenza va cassatain relazione all’undicesimo motivo, con rinvio al giudice a quo, ancheper le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie l’undicesimo motivo, dichiara assorbito il dodicesimomotivo, rigetta il primo, il terzo, il quinto, il sesto, il nono e il decimomotivo, dichiara inammissibili il secondo, il quarto, il settimo el’ottavo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione all’undicesimo motivo erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena FalaschiPDFinvalido *P.Q.MLa Corte accoglie l’undicesimo motivo, dichiara assorbito il dodicesimomotivo, rigetta il primo, il terzo, il quinto, il sesto, il nono e il decimomotivo, dichiara inammissibili il secondo, il quarto, il settimo el’ottavo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione all’undicesimo motivo erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena FalaschiPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9225/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lillo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1290/2019depositata il 26/07/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], consigliere d’amministrazione della BancaIntermobiliare di Investimenti e [OSCURATO:PERSONA] (“BIM”), dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026al 04/07/2012, propose opposizione ex art. 195 TUF contro ladelibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 24 gennaio 2018che (per quanto qui rileva) gli infliggeva la sanzione amministrativapecuniaria di euro 10.000 per la violazione dell’art. 21 comma 1 lett.a TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza,correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti,con riguardo alla concessione dei finanziamenti strumentaliall’acquisto delle azioni della capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) e conriguardo ai rapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”).La contestazione si riferisce alla violazione n. 3 dell’atto diaccertamento della [OSCURATO:PERSONA] che riguarda le irregolarità attinenti a: (1)finanziamenti strumentali all’investimento in azioni VB; dagliaccertamenti ispettivi risultava che, nel periodo 2014-2015, l’internalaudit aveva condotto approfondimenti sui possessori di azioni VB conesposizioni debitorie verso la banca e aveva riscontrato la presenza difinanziamenti espressamente concessi da BIM per l’acquisto di azioniVB. In particolare, l’internal audit aveva rilevato che, su 31 clientipresi a campione, per 7 di essi l’acquisto era avvenuto utilizzandofinanziamenti concessi dalla banca e per 6 di essi l’acquisto eraavvenuto utilizzando affidamenti già in essere, garantiti da pegno econtestuale switch della garanzia con disinvestimento degli strumentigià oggetto di pegno e costituzione in pegno delle azioni VB. Consobaveva proceduto ad un nuovo esame delle posizioni di quegli stessiclienti e aveva rilevato che, per altri 4 di essi, gli acquisti di azioni VBerano coevi alla concessione/revisione dei finanziamenti. Inoltre, alleazioni della capogruppo costituite in pegno non veniva applicatoalcuno scarto (al fine di tutelarsi dalle oscillazione del valore dellagaranzia conseguente alle fluttuazioni dei mercati finanziari) e questotrattamento di favore aveva costituito un ulteriore incentivo per iNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026clienti all’acquisto di azioni VB e alla costituzione in pegno degli stessititoli. Era pertanto risultato che la banca aveva contribuito ad alterareil processo di formazione della decisione di investimento in azioni VBdei propri clienti, in buona parte caratterizzati da un’elevata“debolezza contrattuale” nei confronti della banca stessa, senzatenere conto degli interessi dei medesimi e perseguendo il prevalenteobiettivo di fare sottoscrivere i titoli della capogruppo; (2) operativitàcon il cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Arti: l’attivitàispettiva aveva fatto emergere la violazione, da parte della banca, deidoveri di diligenza e correttezza verso la cliente, la cui operatività siera caratterizzata nel tempo per un elevato grado di rischio,riconducibile prevalentemente ad operazioni in derivati e adinvestimenti finanziati dalla banca. In particolare, erano risultatecriticità sotto il profilo della classificazione della cliente; l’operativitàin derivati non autorizzata dallo statuto dell’ente; modalità direlazione con la cliente caratterizzate da elevata discrezionalitàoperativa;2. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato l’opposizione; a fondamento della propria decisione, inprimo luogo, ha disatteso l’eccezione del ricorrente di illegittimitàcostituzionale dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015, cheesclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dall’art. 5dello stesso decreto alla sanzione amministrativa di riferimento,disciplinata dal combinato disposto degli artt. 21, 190 TUF.In secondo luogo, la sentenza evidenzia che la lettera dicontestazione ricevuta dall’incolpato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenentel’analitica indicazione dei fatti rilevanti e delle specifiche condottedegli amministratori oggetto di attenzione da parte dell’autorità dicontrollo, ha garantito il contraddittorio e ha permesso al destinatariodi approntare un’adeguata difesa; inoltre, in ultima analisi, la stessaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026lettera di contestazione, per la specifica indicazione degli addebiti, hacostituito un atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizionedell’illecito amministrativo.Quanto al merito delle violazioni, la Corte di Torino ha rilevato cheil ricorrente non ha contestato di essere stato volontariamenteassente alla seduta del cda del 22/06/2012, nella quale sono stateassunte le decisioni concernenti la sottoscrizione, da parte dei clientidella banca, delle azioni della capogruppo VB, e ha soggiunto che ilfatto dell’assenza del consigliere non esecutivo alla riunione del cdanon ha efficacia esonerativa rispetto al dovere di agire informato chefa carico ai consiglieri delle società bancarie.Ad avviso del giudice di merito, sussiste anche la responsabilitàdell’opponente con riferimento al rapporto tra la banca e l’IstitutoVeneto in quanto il cda, già nel 2011, era in grado di rendersi contodelle anomalie inerenti al rapporto con quel cliente e, dunque,avrebbe dovuto monitorare la situazione, sicché costituisce unamisura “irrimediabilmente tardiva” quella, adottata alla fine del 2015,di inquadrare formalmente il rapporto in essere nel regime dellaconsulenza. Infine, la Corte territoriale (vedi pag. 12 della sentenza)ha ritenuto di non dovere esaminare la richiesta del ricorrente diriduzione della sanzione trattandosi di istanza priva di motivazione, afronte della motivazione della delibera impugnata “in ordine allamisura delle sanzioni applicate”;3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolato in dodici motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026Considerato che:I. Preliminarmente rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata sull’impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del2018 (vedi Cass. n. 33668/2024).1. Il primo motivo denuncia la violazione del principio del favor reiin relazione agli artt. 3 Cost., 2 c.p. e 7 CEDU.Si addebita alla Corte di Torino di non avere fatto applicazione delprincipio del favor rei, nonostante la natura sostanzialmente penaledella violazione, e di non avere quindi ritenuto applicabile allafattispecie concreta l’art. 190 bis, introdotto dall’art. 5 comma 4 lett.a) del d.lgs. n. 72 del 2015, che prevede criteri di imputazione acarico degli esponenti aziendali più stringenti di quelli disciplinati dalprevigente art. 190 TUF, criteri che, ove fossero stati applicati,avrebbero determinato l’esclusione della responsabilità del ricorrente.In subordine, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 6comma 2 d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 117primo comma Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione delprincipio del favor rei con riferimento alle sanzioni amministrative, masostanzialmente penali, del TUF, nella formulazione anteriore allanovella del 2015.1.1. Il motivo è infondato.Al contrario di quanto afferma il ricorrente, la sanzione di cui sidiscute è una sanzione amministrativa, la quale non può essereequiparata a una sanzione sostanzialmente penale.È conforme a diritto, pertanto, la statuizione del giudice di meritosecondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallaConsob, diverse da quelle per manipolazione del mercato ai sensidell’art. 187-ter TUF, non hanno natura penale, con la conseguenzache, in relazione alle prime (tra le quali rientra la sanzione oggetto diquesto giudizio), non trovano applicazione le modifiche alla parte VNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026del d.lgs. n. 58 del 1998 per le violazioni commesse primadell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dallaConsob e dalla Banca d’Italia, poiché così è disposto dall’art. 6 delcitato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo a dubbi dicostituzionalità, con ciò superandosi la richiesta subordinata delricorrente di sottoporre la normativa in questione al vaglio dilegittimità della Corte costituzionale.La decisione è in linea con l’interpretazione della S.C. (vedi tra lemolte Cass. n. 15531/2025, in connessione con Cass. Sez. 2,Sentenza n. 20689 del 09/08/2018; in termini, Cass. Sez. 2,Sentenza n. 27833 del 03/10/2023), secondo cui, in materia diintermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dimedesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del “favorrei”, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative,che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”.Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dallaCorte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/oItalia), secondo la quale l’avvio di un procedimento penale a seguitodelle sanzioni amministrative inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] sui medesimi fattiviolerebbe il principio del “ne bis in idem”, atteso che tali principivanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituiscel’ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare aritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificatacome amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanzaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026di un’eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell’art. 117Cost..2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2943 c.c.La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui rigetta l’eccezionedell’opponente di prescrizione della sanzione facendo levasull’efficacia interruttiva attribuita alla lettera di contestazione del19/01/2017, che, in realtà, nell’ottica della parte privata, non eraidonea ad interrompere la prescrizione trattandosi di una letteragenerica, priva di una specifica contestazione e della necessariaintimazione di pagamento e che, comunque, delineava un’ipotesi dicondotta illecita del tutto diversa da quella che successivamente erastata indicata nella delibera sanzionatoria.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici,ha stabilito che la lettera di contestazione del 19/01/2017 indicaanaliticamente i fatti rilevanti e le condotte addebitate agliamministratori, compreso il ricorrente ed è perciò idonea adinterrompere il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo.La doglianza, benché sussunta entro il parametro della violazionedi legge, mira inammissibilmente a rimettere in discussione, in questasede di legittimità, un accertamento di fatto riservato al giudice dimerito.3. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente nella parte in cui, senza spiegare perché,respinge l’eccezione di prescrizione limitandosi ad affermare che lalettera di contestazione è sicuramente idonea a tale fine.3.1. Il terzo motivo è infondato.Per le ragioni illustrate in precedenza (vedi punto 2.1.) nonsussiste la lamentata carenza strutturale della sentenza, dovendosiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026qui richiamare il principio per cui il vizio di motivazione apparentericorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un.,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, che, in motivazione [punto 3.],menziona Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019).4. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di decadenza.La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezionedi decadenza formulata dal ricorrente che, nell’opposizione, avevadedotto che [OSCURATO:PERSONA] era decaduta dal potere sanzionatorio perdecorrenza del termine di 180 giorni, ex art. 195 TUF, tral’accertamento della violazione – avvenuto al più il 25/07/2016,quando è stata conclusa l’attività istruttoria – e l’irrogazione dellasanzione con la delibera n. 20280 del 24/01/2018.4.1. Il motivo è inammissibile.Si afferma, in ricorso (vedi pag. 18), che nell’atto di opposizioneera stato chiesto al giudice di  merito di “dichiarare la decadenza delpotere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA]”.Il che non basta al fine di ritenere che sia stato formulato unospecifico motivo di opposizione riguardante il superamento, da partedell’autorità di controllo, del termine decadenziale previsto per laconclusione del procedimento sanzionatorio, quale antecedenteNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026fattuale della censura di omessa pronuncia, da parte della Corteterritoriale, sull’eccezione di decadenza.Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] contesta che tale eccezione sia stata dedottadall’opponente.In ultima analisi, il motivo è inammissibile per genericità e perdifetto di autosufficienza: in mancanza della riproduzione, all’internodel ricorso, dei passaggi salienti del ricorso in opposizione, questaCorte non è posta nella condizione di verificare ex actis se ilricorrente abbia o meno proposto l’eccezione di decadenza dellaConsob dal potere sanzionatorio.5. Il quinto motivo (con riferimento al finanziamento perl’acquisto di azioni VB e all’utilizzo delle stesse azioni a garanzia)denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381, 2392 c.c.e dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La sentenza sarebbe viziata perché non interpreta bene i doveridell’amministratore non esecutivo ed il contenuto del precettodell’agire informato e non considera che il ricorrente non avevapartecipato alla riunione del cda del 22/06/2012 e si era dimessosubito dopo quella seduta consiliare (cessazione dalla carica iscritta incamera di commercio il 04/07/2012), sicché non poteva di rendersiconto degli asseriti segnali d’allarme che la Corte di Torino, errando,riconduce alle prime delibere del cda del 2012, epoca in cui non eraaffatto percepibile l’azzeramento delle azioni VB, concretizzatosimolto tempo dopo, nel 2016/2017, tanto è vero che, nel 2012, leazioni valevano euro 40,25 e, nel 2013, avevano addirittura raggiuntoquota euro 40,75.5.1. Il motivo è infondato.La premessa è, per un verso, che il giudice di merito ha ravvisatospecifici profili di responsabilità in capo al ricorrente, amministratorenon esecutivo, sia con riferimento ai finanziamenti funzionaliNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’acquisto delle azioni della capogruppo VB, sia con riferimento airapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, che il giudiziodi fatto operato dalla Corte di Torino non è sindacabile in questa sededi legittimità.Senza oltrepassare il perimetro del controllo di legalità delladecisione che compete alla S.C., rileva il Collegio che non sussistono iprospettati errores in iudicando.La sentenza indica, in maniera puntuale, le ragioni della ravvisataresponsabilità del ricorrente, pur tenendo conto del suo ruolo diconsigliere non esecutivo, esclude che abbia efficacia esimentel’inerzia del manager a fronte delle criticità evidenziate dall’internalaudit e portate all’attenzione del cda, inerzia che, sottolinea la Corted’appello, si è concretizzata, tra l’altro, nella scelta dell’opponente dinon partecipare all’importante riunione del cda del 22 giugno 2012,svoltasi pochi giorni prima che lo stesso consigliere si dimettessedalla carica.Il dictum del giudice di merito collima con la giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 21502/2024; in termini, Cass. nn. 29963/2024e 8581/2024), che ha sottoposto a un’approfondita disamina lequestioni di diritto in tema di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia (e,analogamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], vedi Cass. 15531/2025, cit.) aicomponenti del cda di un ente creditizio per carenzenell’organizzazione e nei controlli interni. È stato osservato che «aifini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlliinterni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e ledisposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per lebanche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successivemodificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolarepregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle societàNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche iconsiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modoinformato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, adostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utileamministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione dicolpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrarel’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gliamministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere unsupplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentrespetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attivadovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848del 2015; Cass. n. 19556 del 2020)». La Corte aggiunge che «[i]ldovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle societàbancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va[…] rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioniprovenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche iprimi devono possedere ed esprimere costante e adeguataconoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delledecisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hannol’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi ditutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacementeesercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagliorgani esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazionidegli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri,spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazioneconcernenti operazioni rientranti nella delega. Questa interpretazionenon vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratorinon esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunquesia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nelnon aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione,pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentementedalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersiutilmente attivati al fine di evitare l’evento. Sotto il profilo probatorio,ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilitàallegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati,l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condottegestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento diinformazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta diconvocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, ilsollecito alla revoca della deliberazione illegittima o all’avocazione deipoteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desisteredall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione ex art. 2391c.c., la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via);assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provaredi avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, cheabbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasicondotta attiva mirante a scongiurare il danno».6. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La Corte di Torino avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivodella colpa poiché l’amministratore non esecutivo non può essereritenuto responsabile per il solo fatto di essere stato legittimamenteassente alla riunione del cda.6.1. Il motivo è infondato.In continuità con le considerazioni svolte in precedenza (vedipunto 5.1.) sui doveri dell’amministratore non esecutivo, èindubitabile che l’accertamento della responsabilità del trasgressoreNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026operato dal giudice di merito è coerente con l’esatta esegesidell’articolo 3.Si fa riferimento al principio di diritto (Cass. n. 24081/2019)secondo cui l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzionedi colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sultrasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie,la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione alprovvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell’art. 190 del d.lgs.n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti delconsiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta adessi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative,dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi impostidalla normativa di settore). Infatti, sia pure a proposito delle sanzioniamministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018; main tema di sanzioni [OSCURATO:PERSONA] vedi da ultimo Cass. 15531/2025, cit.), siè precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso,ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elementooggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condottainosservante sicché, integrata e provata dall’autorità amministrativala fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù dellapresunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981,l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Neconsegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l’onere di provare i fatticostitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la provadella condotta illecita, nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta,essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la provadell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” dellacondotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendereinesigibile la condotta o imprevedibile l’evento (conf. Cass., Sez. Un.,n. 20930/2009). Così intesa la “presunzione di colpa” non si pone incontrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. E ciò anche nel caso(diverso da quello di specie) in cui la sanzione abbia naturasostanzialmente penale in quanto afflittiva. Non è quindi necessaria laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’autore dellaviolazione, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione diaver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).7. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza avrebbe trascurato che il ricorrente si era dimessodopo il cda del 22/06/2012, prima ancora dell’approvazione delverbale della riunione consiliare, e che, dunque, nessun addebito glipoteva essere rivolto.7.1. Il motivo è inammissibile.La censura di omesso esame del fatto che il ricorrente si dimisepochi giorni dopo la riunione del cda del 22/06/2012, a cui egli nonpartecipò, si sostanzia, in realtà, nell’indebita sollecitazione, rivoltaalla S.C., a compiere un nuovo scrutinio dei fatti di causa, effettuatodalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che il ricorrente abbiaviolato il dovere di agire informato e quello di esercitare una funzionedelegati e dagli organi esecutivi.8. L’ottavo motivo (con riferimento alla contestazione relativaall’operatività con l’[OSCURATO:PERSONA]), denuncia la violazione degli artt.21 lett. a TUF, 2381, 2392 c.c., 3 della legge n. 689 del 1981.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto il cda responsabile,fin dal 2012, del tardivo adeguamento (avvenuto soltanto nel 2015)del rapporto con il cliente [OSCURATO:PERSONA] - che, secondo la sentenza,è stato trattato come soggetto “privato” e classificato come “cliente aldettaglio” fino al marzo 2015 - alla policy aziendale prevista per glienti che operavano in derivati per il solo fatto che la banca,nell’ottobre 2011, aveva modificato il manuale per gli operatori econsulenti ed aveva previsto che i clienti venissero invitati ad inserirenei lori statuti la previsione dell’operatività in derivati.8.1. Il motivo è inammissibile.In accordo con la giurisprudenza sezionale (vedi Cass.18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità iviindicate), occorre ricordare che il vizio di violazione di legge èintegrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Nel caso in decisione, la Corte territoriale, con accertamento difatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità,ha stabilito che il cda, del quale il ricorrente faceva parte, è rimasto alungo inerte - anche nel periodo nel quale il ricorrente eraamministratore - pur essendo a conoscenza del fatto che, fin dal2011, erano emerse delle anomalie nel rapporto tra la banca e lacliente [OSCURATO:PERSONA], anomalie alle quali si è posto rimedio adistanza di anni, precisamente nel 2015.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/20269. Il nono motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente o, in subordine, l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza non avrebbe pronunciato sull’eccezionedell’opponente secondo cui non poteva essere ravvisata la suaresponsabilità per la classificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come cliente“privato”, essendo tale classificazione supportata dall’iscrizionedell’ente nel registro delle persone giuridiche private ed avendo laprefettura di Venezia avallato tale classificazione, conformandosi adun decreto del ministero dei beni culturali.9.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione dellasentenza impugnata (vedi pagg. 10 e 11) contiene le argomentazionirilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,della decisione, e non è perciò apparente, consentendo un «effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(vedi Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 22232/2016 e Cass.n. 2767/2023, cit.).È inammissibile, per le ragioni esposte in precedenza (vedi punto7.1.), la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio.10. Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente.La sentenza non avrebbe preso posizione sull’argomento difensivodell’opponente secondo cui i segnali di allarme rispetto al clienteIstituto Veneto si erano manifestati a partire dal 2013, epoca in cui ilricorrente era ormai cessato dalla carica, e tali criticità erano statesuperate soltanto il 13 novembre 2015, cioè a distanza di tre anni emezzo da quando lo stesso aveva lasciato l’incarico diamministratore.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/202610.1. Il motivo, sovrapponibile al motivo precedente, è infondatoper le ragioni illustrate in precedenza (vedi la prima parte del punto9.1.);11. L’undicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112, 113 c.p.c.La sentenza sarebbe illegittima laddove non esamina il motivo diopposizione in punto di riduzione della sanzione basandosisull’erroneo argomento che si tratterebbe di una richiesta priva dimotivazione, con ciò contravvenendo al principio del cosiddetto“divieto del non liquet”, che impone al giudice di decidere su tutte ledomande delle parti.12. Il dodicesimo motivo lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo o, in subordine, la carente motivazione della sentenza.La sentenza avrebbe omesso di considerare che al ricorrente èstata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,che è eccessiva rispetto alle sanzioni inflitte ad altri esponentiaziendali, i quali hanno svolto il ruolo di amministratori più a lungo dilui e sono stati ritenuti responsabili della stessa violazione (fattispecien. 3).13. L’undicesimo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimentodel dodicesimo motivo.Il giudice di merito, che ha omesso di pronunciarsi su questadomanda (vedi pag. 12 della sentenza), avrebbe dovuto statuire sullarichiesta del ricorrente di riduzione della sanzione.Ne consegue che spetta al giudice di rinvio, alla luce dei criterinormativi di riferimento, valutare e motivare adeguatamente sullacongruità o meno della sanzione.14. In conclusione, in accoglimento dell’undicesimo motivo,assorbito il dodicesimo motivo, dichiarati infondati il primo, il terzo, ilquinto, il sesto, il nono e il decimo motivo, dichiarati inammissibili ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026secondo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, la sentenza va cassatain relazione all’undicesimo motivo, con rinvio al giudice a quo, ancheper le spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati      OggettoSANZIONIMILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 9225/2020RICCARDO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AD – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereREMO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9225/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lillo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1290/2019depositata il 26/07/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], consigliere d’amministrazione della BancaIntermobiliare di Investimenti e [OSCURATO:PERSONA] (“BIM”), dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026al 04/07/2012, propose opposizione ex art. 195 TUF contro ladelibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 24 gennaio 2018che (per quanto qui rileva) gli infliggeva la sanzione amministrativapecuniaria di euro 10.000 per la violazione dell’art. 21 comma 1 lett.a TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza,correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti,con riguardo alla concessione dei finanziamenti strumentaliall’acquisto delle azioni della capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) e conriguardo ai rapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”).La contestazione si riferisce alla violazione n. 3 dell’atto diaccertamento della [OSCURATO:PERSONA] che riguarda le irregolarità attinenti a: (1)finanziamenti strumentali all’investimento in azioni VB; dagliaccertamenti ispettivi risultava che, nel periodo 2014-2015, l’internalaudit aveva condotto approfondimenti sui possessori di azioni VB conesposizioni debitorie verso la banca e aveva riscontrato la presenza difinanziamenti espressamente concessi da BIM per l’acquisto di azioniVB. In particolare, l’internal audit aveva rilevato che, su 31 clientipresi a campione, per 7 di essi l’acquisto era avvenuto utilizzandofinanziamenti concessi dalla banca e per 6 di essi l’acquisto eraavvenuto utilizzando affidamenti già in essere, garantiti da pegno econtestuale switch della garanzia con disinvestimento degli strumentigià oggetto di pegno e costituzione in pegno delle azioni VB. Consobaveva proceduto ad un nuovo esame delle posizioni di quegli stessiclienti e aveva rilevato che, per altri 4 di essi, gli acquisti di azioni VBerano coevi alla concessione/revisione dei finanziamenti. Inoltre, alleazioni della capogruppo costituite in pegno non veniva applicatoalcuno scarto (al fine di tutelarsi dalle oscillazione del valore dellagaranzia conseguente alle fluttuazioni dei mercati finanziari) e questotrattamento di favore aveva costituito un ulteriore incentivo per iNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026clienti all’acquisto di azioni VB e alla costituzione in pegno degli stessititoli. Era pertanto risultato che la banca aveva contribuito ad alterareil processo di formazione della decisione di investimento in azioni VBdei propri clienti, in buona parte caratterizzati da un’elevata“debolezza contrattuale” nei confronti della banca stessa, senzatenere conto degli interessi dei medesimi e perseguendo il prevalenteobiettivo di fare sottoscrivere i titoli della capogruppo; (2) operativitàcon il cliente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Arti: l’attivitàispettiva aveva fatto emergere la violazione, da parte della banca, deidoveri di diligenza e correttezza verso la cliente, la cui operatività siera caratterizzata nel tempo per un elevato grado di rischio,riconducibile prevalentemente ad operazioni in derivati e adinvestimenti finanziati dalla banca. In particolare, erano risultatecriticità sotto il profilo della classificazione della cliente; l’operativitàin derivati non autorizzata dallo statuto dell’ente; modalità direlazione con la cliente caratterizzate da elevata discrezionalitàoperativa;2. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato l’opposizione; a fondamento della propria decisione, inprimo luogo, ha disatteso l’eccezione del ricorrente di illegittimitàcostituzionale dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015, cheesclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dall’art. 5dello stesso decreto alla sanzione amministrativa di riferimento,disciplinata dal combinato disposto degli artt. 21, 190 TUF.In secondo luogo, la sentenza evidenzia che la lettera dicontestazione ricevuta dall’incolpato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenentel’analitica indicazione dei fatti rilevanti e delle specifiche condottedegli amministratori oggetto di attenzione da parte dell’autorità dicontrollo, ha garantito il contraddittorio e ha permesso al destinatariodi approntare un’adeguata difesa; inoltre, in ultima analisi, la stessaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026lettera di contestazione, per la specifica indicazione degli addebiti, hacostituito un atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizionedell’illecito amministrativo.Quanto al merito delle violazioni, la Corte di Torino ha rilevato cheil ricorrente non ha contestato di essere stato volontariamenteassente alla seduta del cda del 22/06/2012, nella quale sono stateassunte le decisioni concernenti la sottoscrizione, da parte dei clientidella banca, delle azioni della capogruppo VB, e ha soggiunto che ilfatto dell’assenza del consigliere non esecutivo alla riunione del cdanon ha efficacia esonerativa rispetto al dovere di agire informato chefa carico ai consiglieri delle società bancarie.Ad avviso del giudice di merito, sussiste anche la responsabilitàdell’opponente con riferimento al rapporto tra la banca e l’IstitutoVeneto in quanto il cda, già nel 2011, era in grado di rendersi contodelle anomalie inerenti al rapporto con quel cliente e, dunque,avrebbe dovuto monitorare la situazione, sicché costituisce unamisura “irrimediabilmente tardiva” quella, adottata alla fine del 2015,di inquadrare formalmente il rapporto in essere nel regime dellaconsulenza. Infine, la Corte territoriale (vedi pag. 12 della sentenza)ha ritenuto di non dovere esaminare la richiesta del ricorrente diriduzione della sanzione trattandosi di istanza priva di motivazione, afronte della motivazione della delibera impugnata “in ordine allamisura delle sanzioni applicate”;3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolato in dodici motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026Considerato che:I. Preliminarmente rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata sull’impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del2018 (vedi Cass. n. 33668/2024).1. Il primo motivo denuncia la violazione del principio del favor reiin relazione agli artt. 3 Cost., 2 c.p. e 7 CEDU.Si addebita alla Corte di Torino di non avere fatto applicazione delprincipio del favor rei, nonostante la natura sostanzialmente penaledella violazione, e di non avere quindi ritenuto applicabile allafattispecie concreta l’art. 190 bis, introdotto dall’art. 5 comma 4 lett.a) del d.lgs. n. 72 del 2015, che prevede criteri di imputazione acarico degli esponenti aziendali più stringenti di quelli disciplinati dalprevigente art. 190 TUF, criteri che, ove fossero stati applicati,avrebbero determinato l’esclusione della responsabilità del ricorrente.In subordine, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 6comma 2 d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 117primo comma Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione delprincipio del favor rei con riferimento alle sanzioni amministrative, masostanzialmente penali, del TUF, nella formulazione anteriore allanovella del 2015.1.1. Il motivo è infondato.Al contrario di quanto afferma il ricorrente, la sanzione di cui sidiscute è una sanzione amministrativa, la quale non può essereequiparata a una sanzione sostanzialmente penale.È conforme a diritto, pertanto, la statuizione del giudice di meritosecondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallaConsob, diverse da quelle per manipolazione del mercato ai sensidell’art. 187-ter TUF, non hanno natura penale, con la conseguenzache, in relazione alle prime (tra le quali rientra la sanzione oggetto diquesto giudizio), non trovano applicazione le modifiche alla parte VNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026del d.lgs. n. 58 del 1998 per le violazioni commesse primadell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dallaConsob e dalla Banca d’Italia, poiché così è disposto dall’art. 6 delcitato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo a dubbi dicostituzionalità, con ciò superandosi la richiesta subordinata delricorrente di sottoporre la normativa in questione al vaglio dilegittimità della Corte costituzionale.La decisione è in linea con l’interpretazione della S.C. (vedi tra lemolte Cass. n. 15531/2025, in connessione con Cass. Sez. 2,Sentenza n. 20689 del 09/08/2018; in termini, Cass. Sez. 2,Sentenza n. 27833 del 03/10/2023), secondo cui, in materia diintermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dimedesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del “favorrei”, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative,che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”.Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dallaCorte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/oItalia), secondo la quale l’avvio di un procedimento penale a seguitodelle sanzioni amministrative inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] sui medesimi fattiviolerebbe il principio del “ne bis in idem”, atteso che tali principivanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituiscel’ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare aritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificatacome amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanzaNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026di un’eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell’art. 117Cost..2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2943 c.c.La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui rigetta l’eccezionedell’opponente di prescrizione della sanzione facendo levasull’efficacia interruttiva attribuita alla lettera di contestazione del19/01/2017, che, in realtà, nell’ottica della parte privata, non eraidonea ad interrompere la prescrizione trattandosi di una letteragenerica, priva di una specifica contestazione e della necessariaintimazione di pagamento e che, comunque, delineava un’ipotesi dicondotta illecita del tutto diversa da quella che successivamente erastata indicata nella delibera sanzionatoria.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici,ha stabilito che la lettera di contestazione del 19/01/2017 indicaanaliticamente i fatti rilevanti e le condotte addebitate agliamministratori, compreso il ricorrente ed è perciò idonea adinterrompere il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo.La doglianza, benché sussunta entro il parametro della violazionedi legge, mira inammissibilmente a rimettere in discussione, in questasede di legittimità, un accertamento di fatto riservato al giudice dimerito.3. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente nella parte in cui, senza spiegare perché,respinge l’eccezione di prescrizione limitandosi ad affermare che lalettera di contestazione è sicuramente idonea a tale fine.3.1. Il terzo motivo è infondato.Per le ragioni illustrate in precedenza (vedi punto 2.1.) nonsussiste la lamentata carenza strutturale della sentenza, dovendosiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026qui richiamare il principio per cui il vizio di motivazione apparentericorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un.,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, che, in motivazione [punto 3.],menziona Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019).4. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di decadenza.La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezionedi decadenza formulata dal ricorrente che, nell’opposizione, avevadedotto che [OSCURATO:PERSONA] era decaduta dal potere sanzionatorio perdecorrenza del termine di 180 giorni, ex art. 195 TUF, tral’accertamento della violazione – avvenuto al più il 25/07/2016,quando è stata conclusa l’attività istruttoria – e l’irrogazione dellasanzione con la delibera n. 20280 del 24/01/2018.4.1. Il motivo è inammissibile.Si afferma, in ricorso (vedi pag. 18), che nell’atto di opposizioneera stato chiesto al giudice di  merito di “dichiarare la decadenza delpotere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA]”.Il che non basta al fine di ritenere che sia stato formulato unospecifico motivo di opposizione riguardante il superamento, da partedell’autorità di controllo, del termine decadenziale previsto per laconclusione del procedimento sanzionatorio, quale antecedenteNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026fattuale della censura di omessa pronuncia, da parte della Corteterritoriale, sull’eccezione di decadenza.Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] contesta che tale eccezione sia stata dedottadall’opponente.In ultima analisi, il motivo è inammissibile per genericità e perdifetto di autosufficienza: in mancanza della riproduzione, all’internodel ricorso, dei passaggi salienti del ricorso in opposizione, questaCorte non è posta nella condizione di verificare ex actis se ilricorrente abbia o meno proposto l’eccezione di decadenza dellaConsob dal potere sanzionatorio.5. Il quinto motivo (con riferimento al finanziamento perl’acquisto di azioni VB e all’utilizzo delle stesse azioni a garanzia)denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381, 2392 c.c.e dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La sentenza sarebbe viziata perché non interpreta bene i doveridell’amministratore non esecutivo ed il contenuto del precettodell’agire informato e non considera che il ricorrente non avevapartecipato alla riunione del cda del 22/06/2012 e si era dimessosubito dopo quella seduta consiliare (cessazione dalla carica iscritta incamera di commercio il 04/07/2012), sicché non poteva di rendersiconto degli asseriti segnali d’allarme che la Corte di Torino, errando,riconduce alle prime delibere del cda del 2012, epoca in cui non eraaffatto percepibile l’azzeramento delle azioni VB, concretizzatosimolto tempo dopo, nel 2016/2017, tanto è vero che, nel 2012, leazioni valevano euro 40,25 e, nel 2013, avevano addirittura raggiuntoquota euro 40,75.5.1. Il motivo è infondato.La premessa è, per un verso, che il giudice di merito ha ravvisatospecifici profili di responsabilità in capo al ricorrente, amministratorenon esecutivo, sia con riferimento ai finanziamenti funzionaliNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’acquisto delle azioni della capogruppo VB, sia con riferimento airapporti con la cliente [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, che il giudiziodi fatto operato dalla Corte di Torino non è sindacabile in questa sededi legittimità.Senza oltrepassare il perimetro del controllo di legalità delladecisione che compete alla S.C., rileva il Collegio che non sussistono iprospettati errores in iudicando.La sentenza indica, in maniera puntuale, le ragioni della ravvisataresponsabilità del ricorrente, pur tenendo conto del suo ruolo diconsigliere non esecutivo, esclude che abbia efficacia esimentel’inerzia del manager a fronte delle criticità evidenziate dall’internalaudit e portate all’attenzione del cda, inerzia che, sottolinea la Corted’appello, si è concretizzata, tra l’altro, nella scelta dell’opponente dinon partecipare all’importante riunione del cda del 22 giugno 2012,svoltasi pochi giorni prima che lo stesso consigliere si dimettessedalla carica.Il dictum del giudice di merito collima con la giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 21502/2024; in termini, Cass. nn. 29963/2024e 8581/2024), che ha sottoposto a un’approfondita disamina lequestioni di diritto in tema di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia (e,analogamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], vedi Cass. 15531/2025, cit.) aicomponenti del cda di un ente creditizio per carenzenell’organizzazione e nei controlli interni. È stato osservato che «aifini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlliinterni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e ledisposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per lebanche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successivemodificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolarepregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle societàNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche iconsiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modoinformato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, adostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utileamministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione dicolpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrarel’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gliamministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere unsupplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentrespetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attivadovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848del 2015; Cass. n. 19556 del 2020)». La Corte aggiunge che «[i]ldovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle societàbancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va[…] rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioniprovenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche iprimi devono possedere ed esprimere costante e adeguataconoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delledecisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hannol’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi ditutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacementeesercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagliorgani esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazionidegli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri,spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazioneconcernenti operazioni rientranti nella delega. Questa interpretazionenon vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratorinon esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunquesia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nelnon aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione,pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentementedalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersiutilmente attivati al fine di evitare l’evento. Sotto il profilo probatorio,ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilitàallegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati,l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condottegestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento diinformazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta diconvocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, ilsollecito alla revoca della deliberazione illegittima o all’avocazione deipoteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desisteredall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione ex art. 2391c.c., la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via);assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provaredi avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, cheabbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasicondotta attiva mirante a scongiurare il danno».6. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.La Corte di Torino avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivodella colpa poiché l’amministratore non esecutivo non può essereritenuto responsabile per il solo fatto di essere stato legittimamenteassente alla riunione del cda.6.1. Il motivo è infondato.In continuità con le considerazioni svolte in precedenza (vedipunto 5.1.) sui doveri dell’amministratore non esecutivo, èindubitabile che l’accertamento della responsabilità del trasgressoreNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026operato dal giudice di merito è coerente con l’esatta esegesidell’articolo 3.Si fa riferimento al principio di diritto (Cass. n. 24081/2019)secondo cui l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzionedi colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sultrasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie,la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione alprovvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell’art. 190 del d.lgs.n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti delconsiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta adessi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative,dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi impostidalla normativa di settore). Infatti, sia pure a proposito delle sanzioniamministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018; main tema di sanzioni [OSCURATO:PERSONA] vedi da ultimo Cass. 15531/2025, cit.), siè precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso,ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elementooggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condottainosservante sicché, integrata e provata dall’autorità amministrativala fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù dellapresunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981,l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Neconsegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l’onere di provare i fatticostitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la provadella condotta illecita, nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta,essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativiNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la provadell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” dellacondotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendereinesigibile la condotta o imprevedibile l’evento (conf. Cass., Sez. Un.,n. 20930/2009). Così intesa la “presunzione di colpa” non si pone incontrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. E ciò anche nel caso(diverso da quello di specie) in cui la sanzione abbia naturasostanzialmente penale in quanto afflittiva. Non è quindi necessaria laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’autore dellaviolazione, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione diaver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).7. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza avrebbe trascurato che il ricorrente si era dimessodopo il cda del 22/06/2012, prima ancora dell’approvazione delverbale della riunione consiliare, e che, dunque, nessun addebito glipoteva essere rivolto.7.1. Il motivo è inammissibile.La censura di omesso esame del fatto che il ricorrente si dimisepochi giorni dopo la riunione del cda del 22/06/2012, a cui egli nonpartecipò, si sostanzia, in realtà, nell’indebita sollecitazione, rivoltaalla S.C., a compiere un nuovo scrutinio dei fatti di causa, effettuatodalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che il ricorrente abbiaviolato il dovere di agire informato e quello di esercitare una funzionedelegati e dagli organi esecutivi.8. L’ottavo motivo (con riferimento alla contestazione relativaall’operatività con l’[OSCURATO:PERSONA]), denuncia la violazione degli artt.21 lett. a TUF, 2381, 2392 c.c., 3 della legge n. 689 del 1981.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto il cda responsabile,fin dal 2012, del tardivo adeguamento (avvenuto soltanto nel 2015)del rapporto con il cliente [OSCURATO:PERSONA] - che, secondo la sentenza,è stato trattato come soggetto “privato” e classificato come “cliente aldettaglio” fino al marzo 2015 - alla policy aziendale prevista per glienti che operavano in derivati per il solo fatto che la banca,nell’ottobre 2011, aveva modificato il manuale per gli operatori econsulenti ed aveva previsto che i clienti venissero invitati ad inserirenei lori statuti la previsione dell’operatività in derivati.8.1. Il motivo è inammissibile.In accordo con la giurisprudenza sezionale (vedi Cass.18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità iviindicate), occorre ricordare che il vizio di violazione di legge èintegrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Nel caso in decisione, la Corte territoriale, con accertamento difatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità,ha stabilito che il cda, del quale il ricorrente faceva parte, è rimasto alungo inerte - anche nel periodo nel quale il ricorrente eraamministratore - pur essendo a conoscenza del fatto che, fin dal2011, erano emerse delle anomalie nel rapporto tra la banca e lacliente [OSCURATO:PERSONA], anomalie alle quali si è posto rimedio adistanza di anni, precisamente nel 2015.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/20269. Il nono motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente o, in subordine, l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.La sentenza non avrebbe pronunciato sull’eccezionedell’opponente secondo cui non poteva essere ravvisata la suaresponsabilità per la classificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come cliente“privato”, essendo tale classificazione supportata dall’iscrizionedell’ente nel registro delle persone giuridiche private ed avendo laprefettura di Venezia avallato tale classificazione, conformandosi adun decreto del ministero dei beni culturali.9.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione dellasentenza impugnata (vedi pagg. 10 e 11) contiene le argomentazionirilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,della decisione, e non è perciò apparente, consentendo un «effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(vedi Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 22232/2016 e Cass.n. 2767/2023, cit.).È inammissibile, per le ragioni esposte in precedenza (vedi punto7.1.), la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio.10. Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente.La sentenza non avrebbe preso posizione sull’argomento difensivodell’opponente secondo cui i segnali di allarme rispetto al clienteIstituto Veneto si erano manifestati a partire dal 2013, epoca in cui ilricorrente era ormai cessato dalla carica, e tali criticità erano statesuperate soltanto il 13 novembre 2015, cioè a distanza di tre anni emezzo da quando lo stesso aveva lasciato l’incarico diamministratore.Numero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/202610.1. Il motivo, sovrapponibile al motivo precedente, è infondatoper le ragioni illustrate in precedenza (vedi la prima parte del punto9.1.);11. L’undicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112, 113 c.p.c.La sentenza sarebbe illegittima laddove non esamina il motivo diopposizione in punto di riduzione della sanzione basandosisull’erroneo argomento che si tratterebbe di una richiesta priva dimotivazione, con ciò contravvenendo al principio del cosiddetto“divieto del non liquet”, che impone al giudice di decidere su tutte ledomande delle parti.12. Il dodicesimo motivo lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo o, in subordine, la carente motivazione della sentenza.La sentenza avrebbe omesso di considerare che al ricorrente èstata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,che è eccessiva rispetto alle sanzioni inflitte ad altri esponentiaziendali, i quali hanno svolto il ruolo di amministratori più a lungo dilui e sono stati ritenuti responsabili della stessa violazione (fattispecien. 3).13. L’undicesimo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimentodel dodicesimo motivo.Il giudice di merito, che ha omesso di pronunciarsi su questadomanda (vedi pag. 12 della sentenza), avrebbe dovuto statuire sullarichiesta del ricorrente di riduzione della sanzione.Ne consegue che spetta al giudice di rinvio, alla luce dei criterinormativi di riferimento, valutare e motivare adeguatamente sullacongruità o meno della sanzione.14. In conclusione, in accoglimento dell’undicesimo motivo,assorbito il dodicesimo motivo, dichiarati infondati il primo, il terzo, ilquinto, il sesto, il nono e il decimo motivo, dichiarati inammissibili ilNumero registro generale 9225/2020Numero sezionale 2147/2025Numero di raccolta generale 6965/2026Data pubblicazione 23/03/2026secondo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, la sentenza va cassatain relazione all’undicesimo motivo, con rinvio al giudice a quo, ancheper le spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie l’undicesimo motivo, dichiara assorbito il dodicesimomotivo, rigetta il primo, il terzo, il quinto, il sesto, il nono e il decimomotivo, dichiara inammissibili il secondo, il quarto, il settimo el’ottavo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione all’undicesimo motivo erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena FalaschiPDFinvalido *P.Q.MLa Corte accoglie l’undicesimo motivo, dichiara assorbito il dodicesimomotivo, rigetta il primo, il terzo, il quinto, il sesto, il nono e il decimomotivo, dichiara inammissibili il secondo, il quarto, il settimo el’ottavo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione all’undicesimo motivo erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena FalaschiPDFinvalido *