Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2026
ECLI:EU:T:2026:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0093
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione che si riunisce con cinque giudici)
21 gennaio 2026 (
*1
)
«Concorrenza – Intese – Mercati del bioetanolo e dell’etanolo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Procedimento “ibrido” scaglionato – Presunzione d’innocenza – Imparzialità»
Nella causa T‑93/24,
[OSCURATO:PERSONA] ek för
, con sede in Stoccolma (Svezia),
[OSCURATO:PERSONA] AB
, con sede in Norrköping (Svezia),
rappresentate da R. Bachour, S. [OSCURATO:PERSONA], M. Nicolin, avvocati, e A. [OSCURATO:PERSONA], solicitor,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da T. Baumé e P. Berghe, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione che si riunisce con cinque giudici),
composto, al momento della deliberazione, da P. Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e R. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 9 luglio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ek för e [OSCURATO:PERSONA] AB, chiedono al Tribunale di annullare la decisione C(2023) 8320 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 7 dicembre 2023, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40054 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le ricorrenti avevano violato dette disposizioni partecipando a un’infrazione unica e continuata consistita nell’influenzare in modo coordinato il meccanismo di formazione dei prezzi all’ingrosso sul mercato europeo dell’etanolo; detta decisione è stata adottata nell’ambito di un procedimento «ibrido» scaglionato consistente nell’adottare, in una prima fase, una decisione di transazione e, in una seconda fase, una decisione che conclude il procedimento ordinario.
Fatti
2
[OSCURATO:PERSONA] ek för è la società madre della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima dedica la sua attività commerciale alla produzione e alla commercializzazione di etanolo. L’etanolo è prodotto dalla sintesi dell’acqua e dell’etilene, oppure a partire da materie prime rigenerative quali lo zucchero, taluni cereali, l’amido o la cellulosa contenente biomasse. L’etanolo è utilizzato come additivo nella produzione di combustibili fossili, oppure come ingrediente tradizionale nella produzione di bibite e nella fabbricazione di prodotti farmaceutici, chimici e cosmetici.
3
Il 7 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento di indagine al fine di adottare una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
). Tale procedimento era volto a determinare se le ricorrenti, in concorso con la [OSCURATO:PERSONA] S.A., la Alcodis S.A. (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA], avessero manipolato in modo coordinato il calcolo degli indici di riferimento dei prezzi elaborati e pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA].
4
Nel maggio 2016, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: le «parti interessate») hanno manifestato il proprio interesse ad avviare discussioni in vista di una transazione. Le riunioni della [OSCURATO:PERSONA] con le parti interessate in vista di una transazione si sono svolte tra il giugno 2016 e il giugno 2017. Durante tali riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le parti interessate degli addebiti che essa intendeva muovere nei loro confronti, presentando loro le principali prove sua disposizione e sui quali intendeva fondarsi per formulare tali addebiti.
5
Nel giugno 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle parti interessate la forcella delle potenziali ammende ai sensi dell’articolo 10
bis
, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 TFUE e 102 TFUE] (
GU 2004, L 123, pag. 18
).
6
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno rifiutato di accettare l’importo massimo dell’ammenda prevista nella forcella delle potenziali ammende. Di conseguenza, il procedimento ordinario è stato ripreso nei loro confronti nell’aprile 2018.
7
Le ricorrenti, che erano state previamente informate della ripresa del procedimento ordinario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], hanno confermato, nel marzo 2018, di essere disposte ad accettare l’importo massimo dell’ammenda e a presentare una richiesta formale di transazione.
8
Il 16 luglio 2018, le ricorrenti hanno presentato una proposta di transazione alla [OSCURATO:PERSONA].
9
Il 24 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, nell’ambito del procedimento ordinario, una comunicazione degli addebiti che essa ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime hanno presentato le loro osservazioni su detta comunicazione e, nel gennaio 2020, hanno partecipato a un’udienza a tal riguardo.
10
Il 2 marzo 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera di esposizione dei fatti a sostegno degli addebiti contenuti nella comunicazione del 24 luglio 2018, citata al precedente punto 9, nonché, nel luglio 2021, una lettera integrativa della lettera di esposizione dei fatti sopracitata.
11
Il 13 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA], la quale indicava di trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del suo interesse a riprendere il procedimento di transazione al fine di beneficiare di una prevedibilità sull’esito del procedimento relativo all’infrazione che le era contestata e di preservare gli investimenti necessari al suo risanamento.
12
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della ripresa del procedimento di transazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e ha invitato sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] a esprimere il proprio interesse a riprenderlo a loro volta. Soltanto la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha in seguito presentato una proposta di transazione il 28 ottobre 2021, ha accettato l’invito della [OSCURATO:PERSONA].
13
L’11 novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti rivolta alle ricorrenti e alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento di transazione.
14
Il 25 novembre 2021, le ricorrenti hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] di non avere altra scelta se non ritirarsi dal procedimento di transazione, poiché la comunicazione degli addebiti dell’11 novembre 2021 non rispecchiava né la loro proposta di transazione, né le discussioni in vista di una siffatta transazione. Di conseguenza, da questo momento, soltanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al procedimento di transazione.
Decisione di transazione
15
Il 10 dicembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2021) 8913 final (in prosieguo: la «decisione di transazione»), che infliggeva alla [OSCURATO:PERSONA], unica destinataria della decisione di transazione, un’ammenda di EUR 20 milioni a causa della sua partecipazione a un’intesa relativa al meccanismo di formazione dei prezzi all’ingrosso sul mercato europeo dell’etanolo durante il periodo dal 6 settembre 2011 al 16 maggio 2014.
16
Al considerando 4 della decisione di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alle ricorrenti e alla [OSCURATO:PERSONA] utilizzando l’espressione «altre parti interessate» e precisa, da un lato, che queste ultime non sono destinatarie di detta decisione e, dall’altro lato, che la decisione di transazione non stabilisce né cerca di stabilire, neppure in via preliminare, la responsabilità delle «altre parti interessate» in ragione della loro partecipazione a una qualsivoglia infrazione. Altri riferimenti in merito all’inefficacia della decisione di transazione sulla qualificazione dei comportamenti delle «altre parti interessate» e sulla loro responsabilità a tal riguardo sono state inserite nei considerando da 41 a 49 di tale decisione.
17
Le ricorrenti sono menzionate individualmente ai considerando 4, 13, 18, 24 e 40 della decisione di transazione. Parimenti, un certo numero di considerando di tale decisione si riferisce alle «altre parti interessate» nelle sezioni dedicate alle osservazioni introduttive («1. Introduction»), alla descrizione del procedimento amministrativo («3. Procedure»), alla descrizione dei comportamenti illeciti («4. Description of the conduct»), alla valutazione giuridica di detti comportamenti («5. Legal assessment») e alle misure correttive («8. Remedies»). Peraltro, all’articolo 1 del dispositivo della decisione di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] constata la violazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, a causa del suo comportamento coordinato in maniera costante con le «altre parti interessate».
Continuazione del procedimento ordinario nei confronti delle ricorrenti e conclusione di quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]
18
Con lettera del 28 febbraio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le ricorrenti della sua decisione di riprendere il procedimento ordinario nei loro confronti.
19
Il 7 luglio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti rivolta alla [OSCURATO:PERSONA], nonché alle ricorrenti.
20
Il 10 novembre 2022, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti del 7 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha presentato le sue osservazioni il 3 novembre 2022.
21
Il 20 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera alle ricorrenti per informarle che, a seguito dei loro scambi e tenuto conto delle osservazioni relative alla comunicazione degli addebiti del 7 luglio 2022, essa contemplava la possibilità di abbreviare la durata dell’infrazione, di modo che la data di conclusione fosse fissata al 25 marzo 2014, anziché al 16 maggio 2014, come era stato inizialmente riportato nella comunicazione degli addebiti. Poiché una siffatta diminuzione ha un determinato effetto sul calcolo dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le ricorrenti della possibilità di presentare le loro osservazioni a tal riguardo entro un termine di 5 giorni.
22
Il 20 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre inviato alle ricorrenti una richiesta di informazioni relative ai dettagli sul valore delle loro vendite durante il periodo di infrazione e ai dati relativi al fatturato per il 2022. Il 27 aprile 2023, le ricorrenti hanno fornito una risposta a tale richiesta di informazioni.
23
In una lettera del 2 maggio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato alle ricorrenti che le prove raccolte contro la [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua responsabilità per l’infrazione non erano state considerate sufficienti per l’intero periodo oggetto della comunicazione degli addebiti del 7 luglio 2022 (v. precedente punto 19).
24
Il 4 maggio 2023, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla possibilità di abbreviare il periodo di infrazione nonché sulle conseguenze che ne sarebbero derivate per il calcolo dell’importo dell’ammenda (v. precedente punto 21).
25
Il 23 maggio 2023, poiché il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni sulla lettera del 2 maggio 2023 citata al precedente punto 23 è scaduto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2023) 3486 final, concludendo il procedimento ordinario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
26
Il 12 giugno 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti una lettera per precisare la modalità con la quale essa intendeva calcolare il valore delle vendite ai fini di un’eventuale ammenda, senza che le stesse abbiano presentato osservazioni a tal riguardo.
Decisione impugnata
27
Il 7 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, nella quale è stato constatato che le ricorrenti, uniche destinatarie di tale decisione, avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, partecipando a un’infrazione unica e continuata consistita nell’influenzare in modo coordinato il meccanismo di formazione dei prezzi all’ingrosso nel settore europeo dell’etanolo. [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alle ricorrenti un’ammenda di EUR 47,718 milioni.
Descrizione della fissazione dei prezzi nel mercato europeo dell’etanolo nella decisione impugnata
28
Il prodotto oggetto dell’infrazione cui fa riferimento la decisione impugnata è l’etanolo il quale, miscelato alla benzina, è utilizzato nella produzione di biocombustibili (comunemente designato in inglese con il nome
fuel-grade ethanol
).
29
Secondo la decisione impugnata, i contratti di vendita di etanolo nel mercato europeo si concludono a lungo termine oppure nel mercato
spot
. Un numero importante di accordi di vendita di etanolo all’interno dell’Unione europea si realizza sulla base di contratti bilaterali a lungo termine e secondo procedure di gara. Il prezzo di tali contratti spesso comprende una parte fissa e una parte variabile, quest’ultima generalmente prende come riferimento gli indici pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA].
30
Si ritiene che le transazioni realizzate all’interno del mercato
spot
(spesso chiamate in inglese
spot trades
) siano caratterizzate dalla consegna immediata a una data determinata (
spot date
). Il mercato
spot
dell’etanolo più importante all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) durante il periodo di riferimento era quello delle «chiatte Amsterdam-Rotterdam-Anversa» (in prosieguo: la «zona di Rotterdam»), poiché la sua attività era presa in considerazione dalla S&P [OSCURATO:PERSONA] nell’elaborazione dei suoi indici di riferimento dei prezzi.
31
La S&P [OSCURATO:PERSONA], impresa americana con sede europea a Londra ([OSCURATO:PERSONA]), era, durante il periodo di riferimento, organizzata in più divisioni, fra cui la S&P [OSCURATO:PERSONA], l’agenzia di monitoraggio dei prezzi più importante per il mercato dell’etanolo. Infatti, durante il periodo di riferimento, il 90% dei contratti bilaterali di vendita di etanolo hanno utilizzato come riferimento gli indici pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA].
32
La S&P [OSCURATO:PERSONA] mette a disposizione del pubblico indici di riferimento dei prezzi nel mercato europeo dell’etanolo (
[OSCURATO:PERSONA] ethanol benchmarks
) diretti a riflettere i prezzi delle compravendite realizzate nella zona di Rotterdam. A tal fine, la S&P [OSCURATO:PERSONA] utilizza un processo di elaborazione degli indici di riferimento chiamato
Market-on-Close
(in prosieguo: il «processo MOC»).
33
Il processo MOC si basa sulle informazioni raccolte presso i partecipanti, compresi l’insieme delle offerte di acquisto e di vendita, gli interessi di negoziazione nonché le compravendite confermate volontariamente comunicate durante la giornata e, in particolare, durante l’intervallo di tempo tra le 16 e le 16:30 (orario di Londra), conosciuto con il nome di «finestra MOC» (
MOC window
).
34
Sebbene la S&P [OSCURATO:PERSONA] includa le informazioni provenienti da diverse fonti nell’elaborazione dei suoi indici di riferimento dei prezzi dell’etanolo, essa dà la priorità alle informazioni ottenute durante la «finestra MOC».
35
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], considerato che gli indici dei prezzi dell’etanolo sono spesso utilizzati come riferimento nei contratti di vendita di etanolo a lungo termine, une distorsione – seppur minima – nei prezzi comunicati ai fini dell’elaborazione di detti indici potrebbe incidere significativamente sui prezzi di mercato dell’etanolo, e, conseguentemente, sui redditi delle imprese parti di tali contratti di vendita a lungo termine.
Comportamenti addebitati alle ricorrenti nella decisione impugnata
36
Nella decisione impugnata, viene constatato che le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso accordi o hanno proceduto a pratiche concordate volte ad aumentare, conservare o impedire di ridurre in modo artificioso il livello degli indici di riferimento dell’etanolo pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA].
37
Secondo l’analisi della [OSCURATO:PERSONA], il comportamento illecito è duplice. Da un lato, le ricorrenti avrebbero coordinato il loro comportamento di negoziazione prima, durante e dopo la «finestra MOC» con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, le ricorrenti si sarebbero messe d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per limitare l’offerta di etanolo fisico nella zona di Rotterdam che poteva essere disponibile per le negoziazioni nella «finestra MOC». Al fine di attuare il comportamento illecito, le ricorrenti avrebbero scambiato regolarmente informazioni commercialmente sensibili con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
38
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il comportamento coordinato descritto al precedente punto 37 aveva come scopo ed era in grado di causare un aumento dei prezzi per le vendite di etanolo delle ricorrenti, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei contratti di fornitura di etanolo conclusi con i propri clienti, in quanto tali contratti facevano riferimento agli indici pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni delle parti
39
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare, in tutto o in parte, la decisione impugnata;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
40
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
41
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi vertenti, il primo, su una violazione del loro diritto alla presunzione d’innocenza e, il secondo, su una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del requisito di imparzialità derivante dal principio di buona amministrazione.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla presunzione d’innocenza delle ricorrenti
42
A sostegno del primo motivo, le ricorrenti sostengono che, facendo ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato con una sola impresa partecipante alla transazione e adottando la decisione di transazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il loro diritto alla presunzione d’innocenza. Gli addebiti mossi nei loro confronti e, in definitiva, la decisione impugnata sarebbero quindi intrinsecamente viziati.
43
La violazione della presunzione d’innocenza delle ricorrenti si concretizzerebbe per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso due errori rilevanti, gravi e irrimediabili, che giustificherebbero l’annullamento della decisione impugnata.
44
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, erroneamente, scelto di fare ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato con una sola impresa partecipante alla transazione (prima e terza parte del primo motivo). In tale contesto, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare la decisione di transazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] prima della conclusione del procedimento ordinario senza pregiudicare il loro diritto alla presunzione d’innocenza.
45
Dall’altro lato, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia pregiudicato il loro diritto alla presunzione d’innocenza durante la redazione della decisione di transazione, in quanto quest’ultima conteneva riferimenti chiari e inequivocabili alla partecipazione delle «altre parti interessate» che non hanno effettuato la transazione per quanto riguarda il comportamento illecito oggetto di tale decisione e la loro responsabilità rispetto a detto comportamento, riferimenti che non erano necessari al fine di dimostrare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (seconda parte del primo motivo).
Sulla prima e terza parte del primo motivo, relative al ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato
46
Nell’ambito della prima e della terza parte del primo motivo, che occorre analizzare congiuntamente, le ricorrenti sostengono, da un lato, che il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato nel tempo, in presenza della partecipazione della sola [OSCURATO:PERSONA] al procedimento di transazione, implica una violazione del loro diritto alla presunzione d’innocenza e, dall’altro lato, che nessuna giustificazione idonea è stata fornita riguardo al ricorso a un siffatto procedimento nelle circostanze del caso di specie.
47
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
48
A tal riguardo, si deve constatare, in primo luogo, che gli argomenti delle ricorrenti si basano sul postulato secondo il quale il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato con una sola impresa partecipante al procedimento di transazione potrebbe costituire una violazione della presunzione d’innocenza indipendentemente da un’analisi
in concreto
della decisione di transazione. Orbene, alla luce della giurisprudenza, un siffatto postulato è erroneo.
49
Sotto un primo profilo, occorre rilevare che l’articolo 10
bis
del regolamento n. 773/2004 non esclude né osta alla possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] segua un procedimento «ibrido» nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2022, Scania e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑799/17
,
EU:T:2022:48
, punti
98
e
99
).
50
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente ricorrere a un approccio «ibrido» e avviare un procedimento di transazione nei confronti delle imprese che presentano proposte di transazione, proseguendo al contempo il procedimento disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione nei confronti delle imprese che non intendono effettuare la transazione (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑456/10
,
EU:T:2015:296
, punti
70
,
71
e
104
).
51
Il giudice dell’Unione ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse adottare, in una prima fase, una decisione di transazione nei confronti delle parti che hanno deciso di effettuare la transazione e, in una seconda fase, una decisione adottata al termine del procedimento ordinario nei confronti delle parti che hanno deciso di non effettuare la transazione, a condizione, tuttavia, che essa provveda, nel contesto dell’adozione della decisione di transazione, al rispetto del principio della presunzione d’innocenza nei confronti delle parti che non partecipano alla transazione (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punti
64
e
65
, e del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punti
88
e
89
).
52
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l’interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere a una soluzione definitiva del caso, come risulta dal considerando 4 del regolamento (CE) n. 622/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (
GU 2008, L 171, pag. 3
) (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑267/12
, non pubblicata,
EU:T:2016:110
, punto
417
).
53
Peraltro, può essere oggettivamente necessario che la [OSCURATO:PERSONA] esamini, nella decisione che conclude il procedimento di transazione, taluni fatti e comportamenti riguardanti alcuni partecipanti all’asserita intesa sottoposti al procedimento ordinario (sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
65
, e del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
89
). In tale contesto, nessun riferimento alle parti che non hanno effettuato la transazione può avere carattere definitivo riguardo alla loro partecipazione al comportamento in questione.
54
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda, più precisamente, la presunzione d’innocenza, essa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA],
C‑89/11 P
,
EU:C:2012:738
, punto
72
, e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
60
). L’articolo 48 della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come risulta dalle spiegazioni relative a tale disposizione della Carta. Ne consegue che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 48 di quest’ultima, occorre prendere in considerazione l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali quale soglia di protezione minima [sentenze del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
41
, e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
61
].
55
In tali circostanze, il principio della presunzione d’innocenza risulta violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, resa in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata ha commesso la violazione di cui trattasi. In tale contesto, occorre sottolineare l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione [v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
43
; del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
79
e giurisprudenza citata, e Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 63].
56
Sotto un terzo profilo, e di conseguenza, è soltanto alla luce di un’analisi
in concreto
della decisione di transazione e delle valutazioni che vi sono trasposte che è possibile valutare l’esistenza di una possibile violazione del diritto alla presunzione d’innocenza delle ricorrenti. Le censure avanzate contro il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato nel tempo in presenza di una sola parte della transazione non possono pertanto, di per sé, dimostrare l’esistenza di una siffatta violazione.
57
Inoltre, per quanto riguarda, più in particolare, la censura vertente sul fatto che la scelta procedurale privilegiata dalla [OSCURATO:PERSONA] implicasse intrinsecamente la constatazione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione in questione e della loro colpevolezza in relazione al comportamento oggetto della decisione di transazione, occorre ricordare che, dalla giurisprudenza relativa ai procedimenti penali complessi, applicabile
mutatis mutandis
al caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
64
), emerge che l’adozione di una decisione di transazione nei confronti di un solo imputato, quando il comportamento oggetto di detta decisione presuppone una partecipazione collettiva, non implica, di per sé, una violazione del diritto alla presunzione d’innocenza delle altre persone che non hanno effettuato la transazione [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
45
, e ordinanza del 28 maggio 2020, UL e VM,
C‑709/18
, non pubblicata,
EU:C:2020:411
, punto
35
].
58
Al riguardo, le ricorrenti erroneamente sostengono, in sostanza, che la decisione di transazione imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] l’adozione di una decisione in esito al procedimento ordinario. Infatti, il procedimento di transazione è un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario, distinto da quest’ultimo, che presenta alcune particolarità. Nell’ambito del procedimento di transazione, qualora l’impresa interessata non presenti una proposta di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione. Per quanto riguarda invece il procedimento ordinario, nell’ambito del quale le responsabilità devono ancora essere accertate, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata soltanto dalla comunicazione degli addebiti ed è tenuta a prendere in considerazione i nuovi elementi portati a sua conoscenza nel corso di tale procedimento (v., in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑411/15 P
,
EU:C:2017:11
, punto
136
, e del 1o febbraio 2024, Scania e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑251/22 P
,
EU:C:2024:103
, punto
75
).
59
Perciò, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’adozione della decisione di transazione non comporta, di per sé, nessuna conseguenza di natura giuridica che pregiudichi le decisioni adottate successivamente nell’ambito del procedimento ordinario nei confronti di una parte che non ha effettuato la transazione.
60
Pertanto, l’adozione della decisione di transazione non ha determinato il risultato del procedimento ordinario, come dimostrato dalla decisione adottata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nella quale la [OSCURATO:PERSONA] è giunta infine alla conclusione secondo la quale le prove contenute nel fascicolo non erano sufficientemente persuasive per sostenere la conclusione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione dopo il 14 marzo 2013, di modo che alla [OSCURATO:PERSONA] era precluso di imporle un’ammenda. Occorre sottolineare, su tale punto, che nulla impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione simile a quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti a seguito dell’esame delle prove contenute nel fascicolo nell’ambito del procedimento ordinario, e ciò persino dopo la conclusione del procedimento ordinario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
61
In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta assenza di giustificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato nel tempo, nessuno degli altri argomenti delle ricorrenti può essere accolto.
62
Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
), non implica che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare che il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato è «imperativo», il che, secondo le ricorrenti, non accadrebbe nel caso di specie.
63
Certamente, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
) è pertinente,
mutatis mutandis
, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta in successione, in merito a un’unica e medesima intesa, due decisioni aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti, vale a dire, da un lato, una decisione adottata in esito a un procedimento di transazione e destinata alle imprese che hanno effettuato la transazione e, dall’altro lato, una decisione adottata al termine di un procedimento ordinario e indirizzata alle altre imprese che hanno partecipato all’intesa (v. precedente punto 57).
64
Al contrario, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
), non può essere interpretata nel senso che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di provare in ogni caso che il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato è «imperativo». Infatti, si presume che quest’ultima eserciti il suo margine di discrezionalità al fine di esaminare se il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato le consenta di trattare con maggiore rapidità ed efficacia il caso con le imprese che hanno effettuato la scelta di transigere, al contempo rispettando i limiti imposti dalle norme applicabili, incluso il diritto alla presunzione d’innocenza delle imprese che non hanno effettuato la transazione (v. precedenti punti da 51 a 53).
65
Sotto un secondo profilo, le ricorrenti non dimostrano in che modo le ragioni che hanno giustificato il ricorso, nel caso di specie, a un procedimento «ibrido» scaglionato, come menzionate ai considerando da 428 a 448 della decisione impugnata, violino il loro diritto alla presunzione d’innocenza.
66
Secondo la decisione impugnata, nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di riprendere la partecipazione al procedimento di transazione, le ricorrenti vi partecipavano ancora, di modo che esisteva una possibilità di portare a termine tale procedimento nei confronti della maggioranza delle parti interessate (considerando 441 della decisione impugnata).
67
L’adozione di una decisione di transazione comprendente la [OSCURATO:PERSONA] consentiva del resto di coprire l’intero periodo di infrazione, il che presentava vantaggi evidenti per la [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’adozione di una decisione di transazione rivolta esclusivamente alle ricorrenti (considerando 442 della decisione impugnata).
68
Secondo il considerando 443 della decisione impugnata, l’approccio previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] mirava dunque a una conclusione del procedimento amministrativo quanto prima possibile, concentrandosi innanzitutto sul procedimento di transazione, focalizzando poi le sue risorse sull’adozione della decisione che conclude il procedimento ordinario, di cui una contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] era considerata probabile.
69
Per quanto riguarda il rischio per le ricorrenti di essere esposte a richieste di risarcimento da parte di terzi a causa dell’adozione in modo scaglionato della decisione di transazione e di quella che conclude il procedimento ordinario, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la decisione di transazione avrebbe dovuto essere concisa e pubblicata soltanto in una versione non riservata, il che doveva ridurre in modo significativo detto rischio (considerando 444 della decisione impugnata).
70
Come emerge dal considerando 445 della decisione impugnata, i vantaggi dell’approccio previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati previamente discussi con le ricorrenti, circostanza che queste ultime non contestano.
71
Peraltro, secondo il considerando 447 della decisione impugnata, l’adozione della decisione di transazione avente quale destinatario unico la [OSCURATO:PERSONA] era giustificata da motivi di efficienza. Sebbene quest’ultima avesse ripreso la partecipazione al procedimento di transazione in una fase tardiva, l’adozione di detta decisione consentiva di dare luogo a notevoli incrementi di efficienza, fra i quali la possibilità di redigere una decisione di transazione molto più concisa rispetto a quella corrispondente al procedimento ordinario, nonché la riduzione del rischio di contestazione della decisione di transazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].
72
Stando al loro contenuto, nessuno dei sopracitati considerando della decisione impugnata consente di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto alla presunzione d’innocenza delle ricorrenti quando essa ha deciso di ricorrere a un procedimento «ibrido» scaglionato.
73
In ogni caso, ritardare o abbandonare un procedimento di transazione per il motivo che una delle imprese interessate ha deciso di non partecipare alle discussioni in vista di una transazione contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dal procedimento di transazione, quale enunciato al considerando 4 del regolamento n. 622/2008, che è quello di permettere di trattare con maggiore rapidità ed efficacia il caso con le imprese che hanno effettuato la scelta di transigere (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2022, Scania e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑799/17
,
EU:T:2022:48
, punto
102
).
74
Sotto un terzo profilo, l’argomento vertente sulla violazione della clausola temporale concordata tra la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti nell’ambito del procedimento di transazione, secondo la quale le decisioni definitive del procedimento di transazione e del procedimento ordinario dovevano essere adottate «più o meno nella stessa data», è soltanto un elemento di contesto richiamato dalle ricorrenti, che si rivela inconferente nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione impugnata.
75
Infatti, come emerge dalle loro risposte scritte alle misure di organizzazione del procedimento, le ricorrenti non deducono la violazione di nessuna delle norme che disciplinano il procedimento di transazione né eccepiscono l’illegittimità di siffatte norme per quanto riguarda l’inosservanza della clausola temporale da parte della [OSCURATO:PERSONA].
76
Lo stesso vale per quanto riguarda l’inosservanza della clausola di riesame inversa, secondo la quale la transazione sarebbe subordinata alla condizione che la [OSCURATO:PERSONA] non adotti nei confronti dei partecipanti al procedimento ordinario una decisione più favorevole rispetto a quella di transazione.
77
In ogni caso, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contestato dalle ricorrenti, la comunicazione degli addebiti dell’11 novembre 2021 relativa alla transazione riprendeva la proposta di transazione delle ricorrenti per quanto riguardava l’oggetto dell’infrazione, la sua attuazione, i fatti principali e la loro qualificazione giuridica, compreso il ruolo delle ricorrenti nonché la durata della loro partecipazione all’infrazione. La comunicazione degli addebiti rispecchiava quindi il contenuto della proposta di transazione per quanto riguardava gli elementi citati al punto 20, lettera a), della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli (
GU 2008, C 167, pag. 1
). Infatti, gli impegni quali la clausola temporale e la clausola di riesame inversa non sono compresi tra tali elementi.
78
Di conseguenza, conformemente al punto 22 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente la transazione, la comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] valeva come conferma della proposta di transazione delle ricorrenti.
79
Alla luce di quanto precede, nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nell’ambito della prima e della terza parte del primo motivo consente di stabilire che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il loro diritto alla presunzione d’innocenza, di modo che tali parti devono essere respinte.
Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla redazione della decisione di transazione
80
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il loro diritto alla presunzione d’innocenza nell’adozione della decisione di transazione, la quale conterrebbe riferimenti chiari e inequivocabili relativi alla partecipazione all’infrazione in questione e alla responsabilità asserite delle imprese che non hanno effettuato la transazione, senza che siffatti riferimenti siano necessari all’imputazione di responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA].
81
Sotto un primo profilo, la decisione di transazione conterrebbe un giudizio prematuro poiché vi è indicato che le ricorrenti rientrano tra le imprese chiamate «altre parti interessate» la cui responsabilità è accertata all’articolo 1 del dispositivo di detta decisione e poiché quest’ultima si riferisce al loro comportamento, anche fornendone una valutazione giuridica. Inoltre, il successivo abbandono dell’indagine contro la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rafforzato l’impressione che la decisione di transazione implicasse una corresponsabilità delle ricorrenti con la [OSCURATO:PERSONA]. Infine, le clausole di esclusione della responsabilità non sarebbero sufficienti a escludere tali riferimenti.
82
Sotto un secondo profilo, l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] si discosterebbe dalle precedenti prassi di quest’ultima nei procedimenti «ibridi».
83
Sotto un terzo profilo, le menzioni contenute nella decisione di transazione andrebbero oltre quanto la Corte ha dichiarato necessario per esprimere e qualificare la responsabilità delle parti della transazione.
84
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
85
Come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 55, la presunzione d’innocenza risulta violata qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, resa in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata ha commesso la violazione di cui trattasi, da ciò l’importanza dei termini utilizzati dalle autorità interessate, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione.
86
Nell’ambito di procedimenti penali complessi in cui sono accusati più indagati che non possono essere giudicati assieme, è già stato ammesso che il giudice competente, per valutare la colpevolezza degli imputati, dovesse obbligatoriamente menzionare la partecipazione di terzi che saranno forse giudicati separatamente in seguito. Tuttavia, qualora debbano essere prodotti fatti relativi al coinvolgimento di terzi, il giudice interessato dovrebbe evitare di comunicare più informazioni di quanto sia necessario ai fini dell’analisi della responsabilità giuridica degli imputati che vengono processati dinanzi ad esso. Inoltre, la motivazione di decisioni giudiziarie deve essere formulata in termini tali da evitare un potenziale giudizio prematuro sulla colpevolezza di terzi interessati che possa compromettere l’esame equo delle imputazioni contestate ai medesimi nell’ambito di un procedimento distinto [v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
44
; del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
63
, e Corte EDU, 27 febbraio 2014, Kamaran c. Germania, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, §§ 64 e 65].
87
Come rilevato al precedente punto 57, la presunzione di innocenza trova applicazione anche quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta, in merito ad un’unica e medesima intesa, due decisioni in successione aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti, vale a dire, da un lato, una decisione adottata in esito a un procedimento di transazione e destinata alle imprese che hanno effettuato la transazione e, dall’altro, una decisione adottata al termine di un procedimento ordinario e indirizzata alle altre imprese che hanno partecipato all’intesa (sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
64
, e del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
88
).
88
In tale ambito, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a conformarsi all’obbligo di motivazione degli atti giuridici, sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, il cui contenuto deve consentire agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali si fonda la decisione e a un’autorità giudiziaria di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un ricorso (v., per analogia, sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑58/12 P
,
EU:C:2013:770
, punto
37
).
89
Come rammentato al precedente punto 53, può essere oggettivamente necessario che la [OSCURATO:PERSONA] esamini, nella decisione che conclude il procedimento di transazione, taluni fatti e comportamenti riguardanti alcuni partecipanti all’asserita intesa sottoposti al procedimento ordinario, senza che nessun riferimento agli stessi possa avere carattere definitivo riguardo alla loro partecipazione al comportamento in questione.
90
Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provvedere, nella decisione che pone fine al procedimento di transazione, a preservare il diritto alla presunzione d’innocenza delle imprese che hanno rifiutato di effettuare la transazione e che sono oggetto di un procedimento ordinario. Infatti, in tale ambito, una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del diritto alla presunzione d’innocenza delle imprese che non hanno effettuato la transazione, la quale avrebbe l’effetto di violare i diritti fondamentali delle imprese interessate, costituisce una violazione sufficientemente grave per viziare l’intero procedimento sfociato nell’adozione della decisione che conclude il procedimento ordinario (sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
95
).
91
Al fine di controllare il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice dell’Unione analizzare la decisione che pone fine al procedimento di transazione e la sua motivazione nel suo insieme, ciò alla luce delle circostanze particolari in cui essa è stata adottata. Infatti, qualsiasi riferimento esplicito, in alcuni passaggi di tale decisione, all’assenza di responsabilità degli altri partecipanti all’asserita intesa sarebbe svuotato di significato se altri passaggi di detta decisione potessero essere intesi come un’espressione prematura della loro responsabilità (sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
66
, e del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
90
).
92
Pertanto, occorre verificare, da un lato, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato le precauzioni redazionali sufficienti nella decisione di transazione al fine di evitare un giudizio prematuro quanto alla partecipazione delle ricorrenti all’intesa e, dall’altro, se i riferimenti a queste ultime contenuti in detta decisione fossero necessari (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
68
, e del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
219
).
93
Nel caso di specie, dalle risposte scritte delle ricorrenti alle misure di organizzazione del procedimento loro rivolte dal Tribunale emerge che queste ultime non contestano le precauzioni redazionali della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di transazione, bensì sostengono che dette precauzioni erano insufficienti.
94
A tal riguardo, occorre constatare che, al considerando 4 della decisione di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la convenzione di scrittura «altre parti interessate» per fare riferimento congiuntamente alle ricorrenti e alla [OSCURATO:PERSONA]. Dopodiché, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le «altre parti interessate» non erano le destinatarie della decisione di transazione e che quest’ultima non accertava, né cercava di accertare, neppure in via preliminare, la loro responsabilità in ragione della loro partecipazione a una qualsivoglia infrazione. È inoltre indicato che la descrizione del comportamento riguardante le «altre parti interessate» era utilizzata soltanto nella misura necessaria per accertare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
95
Altre espressioni simili riguardanti le «altre parti interessate» e la loro mancanza di responsabilità a seguito dell’adozione della decisione di transazione sono state inserite nei considerando 41 e 49 di tale decisione.
96
Con i riferimenti citati ai precedenti punti 94 e 95, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente sottolineato che essa non era chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità delle «altre parti interessate», di modo che occorre constatare che sono state effettivamente adottate precauzioni redazionali nei confronti delle ricorrenti.
97
Ciò premesso, occorre verificare se altri passaggi della decisione di transazione possano essere intesi come un’espressione prematura della responsabilità delle ricorrenti, il che potrebbe privare le precauzioni redazionali adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] della loro efficacia, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 91.
98
Conformemente ai punti da 60 a 63 del ricorso, i riferimenti alle «altre parti interessate», che sarebbero rivelatori di una violazione del diritto delle ricorrenti alla presunzione d’innocenza sarebbero in particolare quelli contenuti nei considerando 33, 35, 46, 47, da 53 a 55 e 60 della decisione di transazione nonché nell’articolo 1 del suo dispositivo.
99
A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che i riferimenti alle «altre parti interessate» contenuti nelle sezioni che hanno ad oggetto la descrizione del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA], fra cui quelli contenuti nei considerando 33 e 35 della decisione di transazione, hanno, conformemente alla loro finalità, una natura puramente descrittiva del comportamento oggetto della decisione di transazione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].
100
Peraltro, nessuno dei riferimenti citati al precedente punto 99 implica, né esplicitamente né implicitamente, una qualificazione giuridica del comportamento delle ricorrenti, di modo che essi possono essere considerati compatibili con la giurisprudenza citata al precedente punto 91.
101
In secondo luogo, occorre analizzare i riferimenti contenuti nella sezione relativa alla valutazione giuridica del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] («Legal assessment») e, più precisamente, quelli contenuti nei considerando 46, 47, da 53 a 55 e 60 della decisione di transazione. Tali riferimenti si trovano nelle parti della decisione vertenti sull’applicazione, nel caso di specie, dei principi relativi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE (punto 5.1.2, considerando 46 e 47 della decisione di transazione), dei principi relativi all’esistenza di un’infrazione unica e continuata (punto 5.2.2, considerando da 53 a 55 della decisione di transazione) e dei principi relativi alla restrizione della concorrenza (punto 5.3.2, considerando 60 della decisione di transazione).
102
A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rammentare che, come constatato al precedente punto 57, il ricorso a un procedimento «ibrido» scaglionato con una sola impresa partecipante al procedimento di transazione non impone di concludere che le ricorrenti abbiano commesso l’infrazione oggetto della decisione di transazione.
103
Peraltro, come emerge dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 86, 87 e 89, i riferimenti alle imprese che non hanno effettuato la transazione non sono, di per sé, problematici e possono rivelarsi oggettivamente necessari al fine di descrivere e qualificare la partecipazione all’intesa dell’impresa che effettua la transazione, purché essi non comportino un’imputazione della responsabilità prematura per le partecipanti al procedimento ordinario.
104
In tale ambito, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si riferisca alle ricorrenti e alla [OSCURATO:PERSONA] mediante la convenzione di scrittura «altre parti interessate» conferma il fatto che essa non intendeva qualificare la loro responsabilità alla luce del comportamento oggetto della decisione di transazione (v., in tal senso, Corte EDU, 17 settembre 2024, C.O. c. Germania, CE:ECHR:2024:0917JUD001667822, § 68).
105
Occorre osservare, peraltro, che, sia nella versione pubblica della decisione di transazione di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
), sia in quella di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
), la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato la convenzione di scrittura «parti» per designare l’insieme delle imprese coinvolte dall’indagine.
106
Al contrario, nella decisione di transazione di cui si tratta nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato la convenzione di scrittura «altre parti interessate», la quale consente di distinguere più chiaramente i riferimenti riguardanti la destinataria di detta decisione e quelli riguardanti le imprese che non hanno effettuato la transazione. Inoltre, la decisione di transazione non contiene alcun riferimento esplicito alle ricorrenti nell’ambito della descrizione del comportamento illecito, contrariamente ai considerando 26, 28, 29 e 31 della decisione di transazione di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
).
107
Sotto un secondo profilo, sebbene le «altre parti interessate» siano citate nella sezione dedicata alla qualificazione giuridica del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la lettura della decisione di transazione non fa emergere in modo chiaro la posizione adottata della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione di cui si tratta e alla qualificazione giuridica del loro comportamento nonché all’insorgere della loro responsabilità per tale infrazione (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑180/15
,
EU:T:2017:795
, punti
259
e
260
).
108
Infatti, da diversi elementi contenuti nella decisione di transazione, letti alla luce delle precauzioni redazionali citate ai precedenti punti 94 e 95, emerge quindi che:
–
soltanto la [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata responsabile dell’infrazione oggetto della decisione di transazione (considerando 25);
–
il punto 4.1.2 di detta decisione, al titolo 4 dedicato alla descrizione del comportamento, è intitolato «[OSCURATO:PERSONA]’s behaviour in the MOC process» (comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel processo MOC);
–
la valutazione realizzata al titolo 5, che si riferisce alla qualificazione giuridica del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], riguarda soltanto il comportamento di quest’ultima (considerando 42);
–
vi è una differenza chiara tra il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e quello delle «altre parti interessate», poiché vi è precisato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe coordinato il suo comportamento con le «altre parti interessate» (considerando 47), di modo che soltanto il suo comportamento («[i]ts behaviour») e non quello delle «altre parti interessate», presentava tutte le caratteristiche di un accordo o di una pratica concordata (considerando 48); inoltre, le conclusioni contenute al considerando 49, lette alla luce dei considerando da 46 a 48, riguardano esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA] e contengono, inoltre, la seguente precauzione redazionale aggiuntiva: «[a]s already stressed in recital (4) above, this Decision is only addressed to [OSCURATO:PERSONA] and not to any other undertaking. In particular, this Decision does not establish or seek to establish, even on a preliminary basis, any liability of the other parties to the investigation for any participation in any infringement» (come già sottolineato al precedente considerando 4, la sola destinataria di tale decisione è la [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la presente decisione non accerta, né cerca di accertare, neppure a titolo preliminare, la responsabilità delle «altre parti interessate» in ragione della loro partecipazione a una qualsivoglia infrazione);
–
i contatti bilaterali con le «altre parti interessate» sarebbero stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di perseguire il suo comportamento anticoncorrenziale, che consisteva nel coordinare il suo comportamento con le «altre parti interessate», enunciato che evidenzia il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non mirava a qualificare un comportamento diverso da quello della [OSCURATO:PERSONA] (considerando 55);
–
sebbene, al considerando 60, sia constatato che la [OSCURATO:PERSONA] si era dedicata a pratiche anticoncorrenziali congiuntamente con le «altre parti interessate», ciò non toglie che, nella frase finale di detto considerando, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a indicare che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ristretto la concorrenza; del resto, la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 61 si riferisce esclusivamente al «comportamento della [OSCURATO:PERSONA]», come descritto nella sezione 4.
109
Inoltre, il riferimento alle parti che non hanno effettuato la transazione nella sezione dedicata alla qualificazione giuridica del comportamento di cui si tratta è già stato, sia pure implicitamente, ritenuto accettabile dal giudice dell’Unione [v., in tal senso, da un lato, i considerando da 50 a 55 della decisione di transazione di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, ossia la decisione C(2014) 2074 final della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro lato, la sentenza del 20 dicembre 2023, Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑113/17
, con impugnazione pendente,
EU:T:2023:847
, punto
96
(non pubblicata), per quanto riguarda i considerando 53, da 57 a 59 della decisione di transazione oggetto della causa che ha anche dato luogo alla sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, ossia la decisione C(2013) 8512 final della [OSCURATO:PERSONA]].
110
In terzo luogo, il riferimento alle «altre parti interessate» all’articolo 1 del dispositivo della decisione di transazione non costituisce una dichiarazione chiara che dette parti hanno commesso l’infrazione in questione.
111
Infatti, da un lato, il solo riferimento alle «altre parti interessate» nel dispositivo non implica la comunicazione di informazioni che le riguardano, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 86. Come rammentato al precedente punto 103, i riferimenti alle imprese che non hanno effettuato la transazione non sono, di per sé, problematici e possono rivelarsi oggettivamente necessari al fine di descrivere e qualificare la partecipazione all’intesa dell’impresa che effettua la transazione, purché essi non comportino un’imputazione della responsabilità prematura per le partecipanti al procedimento ordinario.
112
Dall’altro lato, il riferimento alle «altre parti interessate» nel dispositivo non implica, di per sé, un giudizio prematuro relativo alla colpevolezza delle ricorrenti tale da compromettere l’esame equo degli addebiti mossi nei loro confronti nell’ambito del procedimento ordinario.
113
A tal riguardo, occorre osservare che il dispositivo della decisione di transazione produce effetti giuridici soltanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di destinataria di detta decisione.
114
Peraltro, all’articolo 1 del dispositivo della decisione di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le norme applicabili in materia di intesa.
115
Inoltre, conformemente al contenuto del dispositivo della decisione di transazione, soltanto la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile per l’infrazione di cui si tratta, come emerge in particolare dagli articoli 2, 4 e 5 di detta decisione.
116
Pertanto, dal dispositivo della decisione di transazione non risulta in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso qualificare il comportamento delle «altre parti interessate» per quanto riguarda la loro partecipazione all’intesa in questione.
117
In quarto luogo, certamente, la portata di taluni dei riferimenti contestati, tra cui in particolare quelli inseriti nei considerando 46, da 53 a 55 e 60 della decisione di transazione, potrebbe essere considerata imprecisa per quanto riguarda la questione se la qualificazione giuridica che vi è effettuata si estenda non soltanto al comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quello delle «altre parti interessate».
118
Tuttavia, i riferimenti alle «altre parti interessate» nei considerando sopracitati della decisione di transazione, sebbene vertenti sulla qualificazione giuridica dei comportamenti addebitati alla parte che ha effettuato la transazione, ossia la [OSCURATO:PERSONA], costituiscono, tutt’al più, imprecisioni redazionali, che non comportano, di per sé, nessuna valutazione chiara, esplicita o implicita, sulla colpevolezza delle parti che non hanno effettuato la transazione [v. in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punti
79
e
231
, e del 20 dicembre 2023, Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑113/17
, con impugnazione pendente,
EU:T:2023:847
, punto
97
(non pubblicata)].
119
Infatti, da un lato, l’esame dell’esistenza di una qualificazione giuridica del comportamento delle ricorrenti nella decisione di transazione non può limitarsi a constatare che le «altre parti interessate» sono citate nel titolo dedicato alla qualificazione giuridica dei comportamenti addebitati alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
231
).
120
Dall’altro lato, come emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, malgrado l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità interessate, l’uso di talune formulazioni inadeguate non può, da solo, essere decisivo per quanto riguarda l’eventuale constatazione della violazione del diritto alla presunzione d’innocenza, tenuto conto della natura e del contesto del procedimento in questione (v., in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 63, e Corte EDU, 25 novembre 2021, Mucha c. Slovacchia, CE:ECHR:2021:1125JUD006370319, § 57).
121
Ne consegue che, alla luce della loro motivazione e del loro contesto, nessuno dei riferimenti alle «altre parti interessate» inseriti nella decisione di transazione può essere inteso come una dichiarazione chiara che implica l’espressione prematura della colpevolezza delle ricorrenti.
122
Di conseguenza, occorre concludere che le precauzioni redazionali adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono state svuotate del loro significato e devono, alla luce del loro contenuto (v. precedente punto 91), essere considerate sufficienti.
123
Inoltre, occorre analizzare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato più informazioni relative all’implicazione delle ricorrenti di quanto fosse necessario al fine dell’imputazione di responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA].
124
A tal riguardo, occorre constatare che nessuno dei riferimenti contestati descrive o qualifica individualmente il comportamento delle ricorrenti.
125
I soli riferimenti individuali relativi alle ricorrenti inseriti nella decisione di transazione sono quelli contenuti nei considerando 4, 13, 18, 24 e 40 di tale decisione, vertenti, in sostanza, sulla descrizione del procedimento di transazione e il cui contenuto non è stato contestato dalle ricorrenti per quanto riguarda la violazione del loro diritto alla presunzione d’innocenza.
126
Per contro, i riferimenti controversi alle «altre parti interessate» nella decisione di transazione, compresi quelli citati al precedente punto 101, sono stati fatti, senza eccezione, menzionando congiuntamente la [OSCURATO:PERSONA], la quale era presentata come il soggetto principale del comportamento illecito. Pertanto, detti riferimenti sono usati soltanto al fine di descrivere e qualificare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e possono dunque essere ritenuti oggettivamente necessari a tal fine.
127
In tale contesto, è proprio il fatto che l’infrazione oggetto della decisione di transazione implichi necessariamente un comportamento collettivo che consente di giustificare la necessità dei riferimenti alle «altre parti interessate» [v., in tal senso, Corte EDU, 17 settembre 2024, C.O. c. Germania, CE:ECHR:2024:0917JUD001667822, § 63; v., inoltre, per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
47
].
128
Lo stesso vale per quanto riguarda il riferimento alle «altre parti interessate» contenuto nel dispositivo della decisione di transazione.
129
A tal riguardo, occorre distinguere la causa in questione da quelle che hanno dato luogo alle sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], (
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
), e del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
), nelle quali le decisioni di transazione non includevano nel loro dispositivo riferimenti alle parti che non avevano effettuato la transazione. Nel caso di specie, soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla transazione, di modo che risultava ancor più necessario fare riferimento alle «altre parti interessate» al fine di poter qualificare il comportamento illecito oggetto della decisione di transazione in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] che aveva deciso di effettuare la transazione.
130
In ogni caso, stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il diritto delle ricorrenti alla presunzione d’innocenza è una questione che dipende dalle decisioni di transazione specifiche di ciascuna causa, compresa la loro motivazione, nonché dalle particolari circostanze in cui queste ultime sono state adottate (sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
86
).
131
Orbene, alla luce della loro motivazione e del loro contesto, i riferimenti alle «altre parti interessate» inseriti nei passaggi contestati della decisione di transazione si rivelano oggettivamente necessari per la descrizione dell’origine dell’intesa nel suo insieme.
132
Pertanto, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno della seconda parte del primo motivo non possono essere accolti e devono essere respinti.
133
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il primo motivo deve essere integralmente respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del requisito d’imparzialità
134
Le ricorrenti, in subordine, sostengono che la scelta di un procedimento «ibrido» scaglionato e l’adozione precedente la conclusione del procedimento ordinario di una decisione di transazione per la [OSCURATO:PERSONA] hanno compromesso l’imparzialità della [OSCURATO:PERSONA] e violato i loro diritti di difesa.
135
Sotto un primo profilo, l’adozione preventiva della decisione di transazione avrebbe obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere la responsabilità di almeno un’altra impresa.
136
Sotto un secondo profilo, nelle circostanze citate al precedente punto 135, sarebbe impossibile «escludere qualsiasi dubbio legittimo», conformemente alla giurisprudenza, per quanto riguarda la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di mantenere un’imparzialità oggettiva sulla questione della partecipazione delle ricorrenti al comportamento anticoncorrenziale richiamato dalla decisione di transazione. Per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva osservare il principio cosiddetto di «
tabula rasa
».
137
Sotto un terzo profilo, le ricorrenti sostengono che il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] in numerosi passaggi della decisione impugnata, in particolare ai considerando 556, 557 e 560, nonché in occasione di taluni scambi con esse durante l’intero procedimento ordinario dimostra tale mancanza d’imparzialità.
138
Infine, sotto un quarto profilo, le ricorrenti fanno valere che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla sua imparzialità sono inconferenti e, in ogni caso, poco convincenti, contestano il suo argomento secondo il quale la sua buona fede deve essere presunta e rammentano che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che sussistano dubbi legittimi sulla sua imparzialità.
139
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
140
A tale riguardo, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare, nel corso del procedimento amministrativo, i diritti fondamentali delle imprese interessate. A tale titolo, il principio di imparzialità, che rientra nell’ambito del diritto ad una buona amministrazione, deve essere tenuto distinto dalla presunzione di innocenza (sentenze del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
76
, e del 1o febbraio 2024, Scania e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑251/22 P
,
EU:C:2024:103
, punto
69
).
141
Il diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, prevede che ogni persona abbia diritto, in particolare, a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale requisito di imparzialità comprende, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (sentenze del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑883/19 P
,
EU:C:2023:11
, punto
77
, e del 1o febbraio 2024, Scania e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑251/22 P
,
EU:C:2024:103
, punto
70
).
142
Nel caso di specie, solo la nozione di «profilo oggettivo» dell’imparzialità è oggetto del secondo motivo.
143
Riguardo alla nozione di «profilo oggettivo» dell’imparzialità, la Corte ha chiarito che, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio riguardo a un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità. È sufficiente che sussista un dubbio legittimo e che questo non possa essere dissipato (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑680/16 P
,
EU:C:2019:257
, punto
37
, e del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ,
C‑894/19 P
,
EU:C:2021:863
, punto
54
).
144
A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che le ricorrenti non deducono nessuna violazione dei loro diritti di difesa avulsa dalla violazione del dovere d’imparzialità invocata dalle stesse.
145
Infatti, come emerso dalle memorie, dalle risposte alle misure di organizzazione del procedimento e dalla discussione in udienza, le ricorrenti ritengono che la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei loro diritti di difesa derivi dalla violazione, da parte di quest’ultima, del suo dovere d’imparzialità.
146
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 141, occorre esaminare se gli argomenti delle ricorrenti consentano di concludere per l’esistenza di dubbi legittimi riguardo a un possibile pregiudizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la loro colpevolezza in relazione all’infrazione in questione.
147
In primo luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il fatto che la decisione di transazione sia stata rivolta esclusivamente a una sola impresa implicava che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere che almeno una delle «altre parti interessate» aveva partecipato all’infrazione, al fine di rispettare la logica e la base giuridiche sulle quali si fondava la decisione di transazione.
148
Come emerso dalla giurisprudenza citata al precedente punto 58, nell’ambito del procedimento ordinario, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata soltanto dalla comunicazione degli addebiti ed è tenuta a prendere in considerazione i nuovi elementi portati a sua conoscenza nel corso di quest’ultimo procedimento.
149
Infatti, come rilevato al precedente punto 60, l’adozione di una decisione di transazione non ha inciso sul risultato del procedimento ordinario, di modo che nulla impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione simile a quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti a seguito dell’esame delle prove contenute nel fascicolo nell’ambito del procedimento ordinario, e ciò anche dopo la conclusione di tale procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
150
Pertanto, le ricorrenti erroneamente sostengono che la decisione di transazione sarebbe risultata priva di logica e di base giuridiche se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse dichiarato la loro colpevolezza nella decisione impugnata.
151
Lo stesso vale anche per quanto riguarda l’argomento secondo il quale l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] a tutelare l’attrattiva del meccanismo di transazione proverebbe la sua mancanza di imparzialità sotto il profilo oggettivo nell’ambito del procedimento di cui si tratta nel caso di specie.
152
Un siffatto argomento, formulato in modo astratto e basato sull’interpretazione delle ricorrenti riguardo agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] nell’attuazione della politica di concorrenza, non può essere accolto, poiché esso non consente, di per sé, di constatare che l’organizzazione del procedimento di cui si tratta nel caso di specie non offriva garanzie sufficienti al fine di escludere qualsiasi dubbio legittimo riguardo a un possibile pregiudizio.
153
In secondo luogo, occorre respingere l’argomento secondo il quale il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] in diversi passaggi della decisione impugnata nonché in occasione di alcuni scambi con le ricorrenti durante il procedimento ordinario sarebbe stato tale da dimostrare la mancanza di imparzialità di detta istituzione.
154
Secondo le ricorrenti, dai considerando 556 e 557 della decisione impugnata emerge che l’esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva come obiettivo di giustificare un comportamento anticoncorrenziale che essa considerava già giuridicamente accertato. Ne sarebbe la prova il ragionamento circolare contenuto nel considerando 560 di detta decisione, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe partita dalla premessa che esse si sarebbero coordinate con le altre due imprese sottoposte all’indagine al fine di aumentare, conservare o impedire artificialmente la diminuzione del livello degli indici di riferimento dell’etanolo pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA].
155
A tal riguardo, è sufficiente constatare che le ricorrenti non hanno contestato l’accertamento dei fatti effettuato nella decisione impugnata né le conclusioni tratte dall’analisi giuridica realizzata nei loro confronti nella medesima decisione.
156
Infatti, non è possibile accogliere l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale «il punto di partenza» dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato la loro colpevolezza, poiché tale affermazione non rimette affatto in discussione la solidità e la fondatezza della decisione impugnata.
157
In ogni caso, gli argomenti delle ricorrenti che si riferiscono al contenuto della decisione impugnata non possono essere accolti.
158
Da un lato, ai considerando 556 e 557 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica di aver realizzato un’analisi completa del mercato dell’etanolo nonché del funzionamento degli indici di riferimento dei prezzi elaborati e pubblicati dalla S&P [OSCURATO:PERSONA], come emerso dal titolo 2 di detta decisione, intitolato «L’industria dell’etanolo» (considerando da 6 a 86 della decisione impugnata). Tale analisi è servita da fondamento per la descrizione del comportamento illecito contenuta nel testo del titolo 5 di detta decisione (considerando da 213 a 401), le cui prove analizzate erano riportate al punto 5.2 di tale decisione («Cronologia del periodo di infrazione [delle ricorrenti]», considerando da 254 a 390 della decisione impugnata) e le cui conclusioni sono state inserite nei punti 5.3 («Conclusioni relative alle prove», considerando da 391 a 393 della decisione impugnata) e 5.4 della decisione impugnata («Conclusioni tratte dai dati della [OSCURATO:PERSONA]», considerando da 394 a 401 della decisione impugnata).
159
Pertanto, nessuno dei considerando citati al precedente punto 158 rivela che il punto di partenza dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sia stato la colpevolezza delle ricorrenti. Al contrario, tali considerando dimostrano il livello di dettaglio dell’analisi realizzata da tale istituzione per quanto riguarda la partecipazione di queste ultime all’intesa.
160
Lo stesso vale per quanto riguarda, dall’altro lato, il considerando 560 della decisione impugnata, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] analizza il comportamento coordinato delle ricorrenti con le «altre parti interessate» sulla base delle valutazioni inserite ai considerando da 470 a 474 di tale medesima decisione, fondate su un insieme di indizi concreti e gravi (v., a titolo illustrativo, considerando 472 e 473 della decisione impugnata), e non, come sostengono le ricorrenti, su un pregiudizio riguardante la loro colpevolezza.
161
Di conseguenza, gli argomenti avanzati dalle ricorrenti non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia organizzato il procedimento amministrativo in modo tale da offrire garanzie sufficienti al fine di escludere qualsiasi dubbio legittimo riguardo a un possibile pregiudizio.
162
Una siffatta conclusione non può essere inficiata dalla presa in considerazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] e EMA (
C‑291/22 P
,
EU:C:2024:228
). Secondo le ricorrenti, tale giurisprudenza consente di concludere che non spetta loro provare l’esistenza di una parzialità della [OSCURATO:PERSONA], bensì incombe al Tribunale valutare, in diritto, se l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sollevi dubbi legittimi riguardanti la sua imparzialità.
163
Secondo la giurisprudenza sopracitata, non si può imporre alle persone le cui questioni sono trattate da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione l’onere di apportare, a sostegno della loro argomentazione secondo cui il requisito di imparzialità oggettiva non è stato rispettato nel corso di un procedimento amministrativo dell’Unione, la prova di indizi concreti di parzialità (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] e EMA,
C‑291/22 P
,
EU:C:2024:228
, punti
77
e
80
).
164
Tuttavia, alla luce della conclusione contenuta al precedente punto 161, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti non è applicabile nel caso di specie, in cui l’assenza di imparzialità oggettiva della [OSCURATO:PERSONA] non è stata dimostrata, e in cui da nessun elemento del fascicolo sottoposto alla valutazione del Tribunale emerge che il procedimento amministrativo non è stato organizzato in modo tale da offrire garanzie sufficienti al fine di escludere qualsiasi dubbio legittimo riguardo a un possibile pregiudizio.
165
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Di conseguenza, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
166
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
167
Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione che si riunisce con cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] ek för e la [OSCURATO:PERSONA] AB sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 gennaio 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.