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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 14280/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/12/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di concorso in estorsione e diffamazione.

1.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di estorsione ascritto al capo 1) della rubrica.

La Corte d'appello non avrebbe provveduto a una valutazione rigorosa delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rilevante scarto temporale della denuncia rispetto ai fatti illeciti, effettuata due anni dopo, e della successiva testimonianza dello stesso, raccolta sei anni dopo, il forte interesse economico per gli attacchi mediatici subiti ad opera del concorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emittente televisiva di cui il ricorrente era direttore, l'assenza di riscontri esterni, tale non potendo considerarsi la deposizione de relato del genero della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, apoditticamente collegato l'intervento del ricorrente alla condotta estorsiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il rapporto di conoscenza tra l'imputato e la persona offesa, che aveva per un periodo assunto !a figlia del ricorrente medesimo, e ipotizzare che questi si fosse limitato a un mero consiglio nell'interesse della vittima, tanto più considerato che !a stessa parte lesa aveva ammesso che, nonostante il ruolo formale del ricorrente (direttore responsabile dell'emittente televisiva Just TV), era [OSCURATO:PERSONA] (conduttore), in realtà, a decidere tutto.

Neppure, infine, era stato motivato il profilo psicologico del reato e la consapevolezza da parte dell'imputato dell'ingiustizia del profitto rappresentato dal corrispettivo per la pubblicità elettorale effettuata in favore del Nigro con l'emittente televisiva.

1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di diffamazione contestato al capo 3); per un verso si ribadisce come l'imputato non potesse essere ritenuto responsabile della diffamazione ex art. 57 cod. pen., in quanto non avrebbe potuto né prevedere, né interrompere di volta in volta le trasmissioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale operava quale unico dominus; per altro, avendo i giudici di appello ritenuto la responsabilità non per colpa, quale direttore dell'emittente televisiva secondo l'imputazione e la sentenza di primo grado, ma per concorso doloso nel reato così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza, con pregiudizio al diritto di difesa.2.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 7/02/2022, ritenendo infondati i profili di censura dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.

E' invece inammissibile con riferimento al primo.

3.1. Il primo motivo si rivela manifestamente infondato in quanto, oltre a sollecitare un controllo non consentito alla Corte di legittimità, offre una lettura dei fatti non aderente alle risultanze processuali che risultano dalla lettura delle sentenze di merito.

Attesa la consonanza delle due sentenze di merito con riferimento al reato di estorsione, le stesse vanno considerate come un unico corpo decisionale.

Incontestata la condotta estorsiva da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello, anche richiamando l'iter del primo grado, ha spiegato come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dopo la consegna della somma di C 4.000,00, aveva preso atto che la campagna denigratoria, avviata dall'emittente televisiva "Just TV" in danno del genero candidato a sindaco, [OSCURATO:PERSONA] e della sua attività di ristorazione, era cessata e che si era determinato alla denuncia quando, dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi nuovi tentativi di contatto, aveva temuto che questi riprendesse la sua condotta estorsiva.

Scrupoloso, inoltre, appare lo scrutinio della deposizione del Nigro sia sotto il profilo della attendibilità intrinseca e della linearità del racconto, sia sotto il profilo della credibilità estrinseca. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha riferito che, dopo le richieste economiche del [OSCURATO:PERSONA] e gli attacchi mediatici, era stato il Comella a presentarsi al suo ristorante a rappresentargli la necessità dì pagare il [OSCURATO:PERSONA] per interrompere quegli attacchi chiedendo, dapprima, soldi contanti, precisamente la somma di C 4.000,00 e poi accettando un assegno, compilato senza indicazione del beneficiario, a seguito del quale venne trasmessa nell'emittente del Comella pubblicità elettorale in favore dello Spagnuolo.

Ebbene, i giudici di merito hanno tenuto conto dei plurimi riscontri a tali dichiarazioni.

Hanno, infatti, valorizzato la documentata rilevante sproporzione della somma pretesa rispetto a quelle corrisposte ad altre emittenti per la pubblicità elettorale, le testimonianze dei dipendenti del ristorante e dell'altro genero della parte lesa, [OSCURATO:PERSONA], sull'incontro tra Nigro e Comella, il versamento dell'assegno sul conto della società del [OSCURATO:PERSONA].

Né appare scalfire il ragionamento della Corte territoriale la circostanza che nella sentenza impugnata si attribuisca erroneamente a tutti i testi l'indicazione sulla consuetudine di entrambi gli imputati di presentarsi al ristorante della persona offesa e non pagare i pasti consumati, in realtà riferita solo dal teste Gimelli.

Viene, quindi, delineato in modo conseguenziale e logico il fondamentale contributo del ricorrente al perfezionamento del reato di estorsione con la richiesta di una provvista in denaro e la sua consapevolezza in ordine all'ingiustizia del profitto, tenuto conto dell'impossibilità di collegarla a una causale lecita e, viceversa, del chiaro nesso con !a condotta intimidatoria del [OSCURATO:PERSONA] manifestatasi con la reiterata propalazione delle notizie diffamatorie tramite l'emittente di cui Comella era direttore. 3.2 Fondato, invece, risulta il secondo motivo con cui si è dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e, per l'effetto, la nullità parziale della sentenza ai sensi dell'art. 522 stesso codice.

La Corte d'appello nell'escludere, correttamente, che in relazione al fatto di cui al capo 3), potesse configurarsi, nel senso ritenuto dal primo giudice, la diffamazione colposa ex art. 57 cod. pen., tenuto conto che !a diffamazione era stata commessa nell'ambito di trasmissioni televisive soggette alla disciplina dell'art. 30 della legge n. 223 del 1990 (non trattandosi di trasmissioni a carattere osceno, pubblicazioni destinate all'infanzia o con contenuto impressionante o raccapricciante, le uniche per le quali sussiste la responsabilità per omesso controllo in caso di diffamazione commessa con il mezzo televisivo), ha ritenuto però di qualificare diversamente il fatto in concorso in diffamazione dolosa, pur mantenendo inalterata !a pena.

Così operando la Corte territoriale ha effettuato una modifica in peius non consentita del dato fattuale oggetto di imputazione e su cui è stata esercitata la dialettica processuale con lesione delle prerogative difensive.

Infatti, si è dato ingresso al mutato elemento psicologico del dolo a fronte di una contestazione colposa; si è mutata la condotta, in quanto da un reato omissivo di agevolazione colposa si è passati ad un reato commissivo estrinsecatosi attraverso un facere; da un reato proprio, incentrato sulla qualità di direttore dell'emittente televisiva e sulla violazione degli obblighi di controllo a tale posizione connessi, si è giunti ad un reato comune, apprezzandosi il diverso contributo reso a livello concorsuale.

4. In conclusione, va annullata senza rinvio !a sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 623 lett. b) cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti a! Tribunale di Avellino per il giudizio.

Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1), con la relativa pena così come determinata dai giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1).

Roma, li 22/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/12/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di concorso in estorsione e diffamazione. 1.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di estorsione ascritto al capo 1) della rubrica. La Corte d'appello non avrebbe provveduto a una valutazione rigorosa delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rilevante scarto temporale della denuncia rispetto ai fatti illeciti, effettuata due anni dopo, e della successiva testimonianza dello stesso, raccolta sei anni dopo, il forte interesse economico per gli attacchi mediatici subiti ad opera del concorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emittente televisiva di cui il ricorrente era direttore, l'assenza di riscontri esterni, tale non potendo considerarsi la deposizione de relato del genero della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, apoditticamente collegato l'intervento del ricorrente alla condotta estorsiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il rapporto di conoscenza tra l'imputato e la persona offesa, che aveva per un periodo assunto !a figlia del ricorrente medesimo, e ipotizzare che questi si fosse limitato a un mero consiglio nell'interesse della vittima, tanto più considerato che !a stessa parte lesa aveva ammesso che, nonostante il ruolo formale del ricorrente (direttore responsabile dell'emittente televisiva Just TV), era [OSCURATO:PERSONA] (conduttore), in realtà, a decidere tutto. Neppure, infine, era stato motivato il profilo psicologico del reato e la consapevolezza da parte dell'imputato dell'ingiustizia del profitto rappresentato dal corrispettivo per la pubblicità elettorale effettuata in favore del Nigro con l'emittente televisiva. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di diffamazione contestato al capo 3); per un verso si ribadisce come l'imputato non potesse essere ritenuto responsabile della diffamazione ex art. 57 cod. pen., in quanto non avrebbe potuto né prevedere, né interrompere di volta in volta le trasmissioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale operava quale unico dominus; per altro, avendo i giudici di appello ritenuto la responsabilità non per colpa, quale direttore dell'emittente televisiva secondo l'imputazione e la sentenza di primo grado, ma per concorso doloso nel reato così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza, con pregiudizio al diritto di difesa.2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 7/02/2022, ritenendo infondati i profili di censura dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. E' invece inammissibile con riferimento al primo. 3.1. Il primo motivo si rivela manifestamente infondato in quanto, oltre a sollecitare un controllo non consentito alla Corte di legittimità, offre una lettura dei fatti non aderente alle risultanze processuali che risultano dalla lettura delle sentenze di merito. Attesa la consonanza delle due sentenze di merito con riferimento al reato di estorsione, le stesse vanno considerate come un unico corpo decisionale. Incontestata la condotta estorsiva da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello, anche richiamando l'iter del primo grado, ha spiegato come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dopo la consegna della somma di C 4.000,00, aveva preso atto che la campagna denigratoria, avviata dall'emittente televisiva "Just TV" in danno del genero candidato a sindaco, [OSCURATO:PERSONA] e della sua attività di ristorazione, era cessata e che si era determinato alla denuncia quando, dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi nuovi tentativi di contatto, aveva temuto che questi riprendesse la sua condotta estorsiva. Scrupoloso, inoltre, appare lo scrutinio della deposizione del Nigro sia sotto il profilo della attendibilità intrinseca e della linearità del racconto, sia sotto il profilo della credibilità estrinseca. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha riferito che, dopo le richieste economiche del [OSCURATO:PERSONA] e gli attacchi mediatici, era stato il Comella a presentarsi al suo ristorante a rappresentargli la necessità dì pagare il [OSCURATO:PERSONA] per interrompere quegli attacchi chiedendo, dapprima, soldi contanti, precisamente la somma di C 4.000,00 e poi accettando un assegno, compilato senza indicazione del beneficiario, a seguito del quale venne trasmessa nell'emittente del Comella pubblicità elettorale in favore dello Spagnuolo. Ebbene, i giudici di merito hanno tenuto conto dei plurimi riscontri a tali dichiarazioni. Hanno, infatti, valorizzato la documentata rilevante sproporzione della somma pretesa rispetto a quelle corrisposte ad altre emittenti per la pubblicità elettorale, le testimonianze dei dipendenti del ristorante e dell'altro genero della parte lesa, [OSCURATO:PERSONA], sull'incontro tra Nigro e Comella, il versamento dell'assegno sul conto della società del [OSCURATO:PERSONA]. Né appare scalfire il ragionamento della Corte territoriale la circostanza che nella sentenza impugnata si attribuisca erroneamente a tutti i testi l'indicazione sulla consuetudine di entrambi gli imputati di presentarsi al ristorante della persona offesa e non pagare i pasti consumati, in realtà riferita solo dal teste Gimelli. Viene, quindi, delineato in modo conseguenziale e logico il fondamentale contributo del ricorrente al perfezionamento del reato di estorsione con la richiesta di una provvista in denaro e la sua consapevolezza in ordine all'ingiustizia del profitto, tenuto conto dell'impossibilità di collegarla a una causale lecita e, viceversa, del chiaro nesso con !a condotta intimidatoria del [OSCURATO:PERSONA] manifestatasi con la reiterata propalazione delle notizie diffamatorie tramite l'emittente di cui Comella era direttore. 3.2 Fondato, invece, risulta il secondo motivo con cui si è dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e, per l'effetto, la nullità parziale della sentenza ai sensi dell'art. 522 stesso codice. La Corte d'appello nell'escludere, correttamente, che in relazione al fatto di cui al capo 3), potesse configurarsi, nel senso ritenuto dal primo giudice, la diffamazione colposa ex art. 57 cod. pen., tenuto conto che !a diffamazione era stata commessa nell'ambito di trasmissioni televisive soggette alla disciplina dell'art. 30 della legge n. 223 del 1990 (non trattandosi di trasmissioni a carattere osceno, pubblicazioni destinate all'infanzia o con contenuto impressionante o raccapricciante, le uniche per le quali sussiste la responsabilità per omesso controllo in caso di diffamazione commessa con il mezzo televisivo), ha ritenuto però di qualificare diversamente il fatto in concorso in diffamazione dolosa, pur mantenendo inalterata !a pena. Così operando la Corte territoriale ha effettuato una modifica in peius non consentita del dato fattuale oggetto di imputazione e su cui è stata esercitata la dialettica processuale con lesione delle prerogative difensive. Infatti, si è dato ingresso al mutato elemento psicologico del dolo a fronte di una contestazione colposa; si è mutata la condotta, in quanto da un reato omissivo di agevolazione colposa si è passati ad un reato commissivo estrinsecatosi attraverso un facere; da un reato proprio, incentrato sulla qualità di direttore dell'emittente televisiva e sulla violazione degli obblighi di controllo a tale posizione connessi, si è giunti ad un reato comune, apprezzandosi il diverso contributo reso a livello concorsuale. 4. In conclusione, va annullata senza rinvio !a sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 623 lett. b) cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti a! Tribunale di Avellino per il giudizio. Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1), con la relativa pena così come determinata dai giudici di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1). Roma, li 22/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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