CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AU85R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché la Corte di appello oltre a fare riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, ha analiticamente vagliato gli elementi indicati dall'appellante spiegando le ragioni della ritenuta irrilevanza (si veda pagg. 8 e 9); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0