CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari", la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 14.12.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, relativamente ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose in rubrica loro ascritti, in ordine al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione srl", dichiarato il 3.11.2011. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su tre motivi ad essi parzialmente comuni. Con il primo motivo, gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inosservanza del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, di cui all'art. 649, c.p.p., difettando la sentenza impugnata di specifica motivazione in ordine alle doglianze rappresentate sul punto dall'imputato in sede di appello. Rilevano, al riguardo, i ricorrenti che, in relazione al fatto di bancarotta impropria da operazioni dolose, questi ultimi sono già stati sottoposti a giudizio penale innanzi al giudice di Prato in altro procedimento (n. 1636/05 R.G.N.R.), conclusosi con sentenza di applicazione di pena su accordo delle parti, relativamente al delitto di truffa ai danni dello Stato, di cui al capo n. 52) della relativa imputazione. La corte territoriale nell'escludere l'identità del fatto ha errato nel definire il fallimento in termini di evento del reato di bancarotta impropria per cui si procede, in quanto la dichiarazione di fallimento, oltre a richiamare concetti giuridici ben lungi dal poter essere inquadrati ed intesi in un giudizio di definizione squisitamente materiale del fatto, rappresenta un elemento indipendente dalla volontà dell'agente, perché consegue all'iniziativa dei creditori (nella specie unicamente l'Erario) o del pubblico ministero e, essendo legata alla valutazione del tribunale fallimentare, non può essere annoverata tra gli elementi che concorrono alla identificazione dell'idem factum. Ne consegue che il pregiudizio economico subìto dall'Erario in conseguenza di una serie di operazioni economiche simulate poste in essere dagli imputati in suo danno, costituisce, al tempo stesso, l'evento del reato di truffa ai danni dello Stato, e l'evento del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, in quanto, se la dichiarazione di fallimento non dipende dall'azione del soggetto attivo del reato, al contrario tale pregiudizio ne costituisce l'esito principale, già insito nello svolgimento della sua condotta. A ragionare diversamente si giungerebbe a dover tollerare inevitabilmente la probabile pendenza a carico di una medesima persona di procedimenti penali in grado di sorgere anche a distanza di molto tempo l'uno dall'altro, con l'ulteriore rischio di veder comminate per un'azione sostanzialmente unica una pluralità di sanzioni penali, che renderebbero nel loro complesso sproporzionata la risposta punitiva. Con il secondo motivo di ricorso gli imputati denunciano vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Osservano i ricorrenti che la corte territoriale, da un lato, non si è confrontata con le ragioni poste a fondamento della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, definendo analogo procedimento penale (n. 55379/13 R.G.N.R.) ha assolto il Corabi dall'accusa di bancarotta fraudolenta documentale, accogliendo gli stessi argomenti difensivi articolati con l'atto di appello proposto innanzi alla suddetta corte territoriale; dall'altro, non ha considerato che gli imputati sono stati destinatari di un ingente provvedimento di sequestro e di una non completa restituzione da parte dell'autorità giudiziaria procedente (la Procura della Repubblica presso il tribunale di Prato) della documentazione che sarebbe dovuta rimanere nella loro disponibilità in qualità di amministratore e liquidatore della società fallita, circostanza che ha reso impossibile ai prevenuti di ricostruire con completezza lo stato documentale delle società ad essi riferibili, atteso lo stato (incompleto e intuibilmente caotico) con cui i documenti e le scritture contabili vennero restituiti. Con il terzo motivo di ricorso la sola Garofoli lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata in relazione ad entrambi i reati a lei addebitati, che è stata affermata sulla base di elementi inconferenti riassunti in un percorso logico apodittico, in quanto incentrato sulla pronuncia nei confronti degli imputati di una sentenza ex artt. 444 e ss., c.p.p., da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato, nell'ambito del citato procedimento penale n. 1636/05 R.G.N.R., che non può dar conto della partecipazione consapevole dell'imputata a fattispecie delittuose diverse da quelle definite con la sentenza di patteggiamento. La ricorrente, inoltre, contesta il rigore interpretativo con cui la giurisprudenza di legittimità afferma la responsabilità penale dell'amministratore di fatto, valorizzando la previsione normativa di cui all'art. 40, co. 2, c.p., rilevando come la prevenuta non fosse in grado di rendersi conto dei complessi meccanismi fraudolenti ideati dal Corabi (come dichiarato da quest'ultimo), che richiedevano una approfondita conoscenza della materia fiscale e tributaria. A riprova di ciò la ricorrente si riporta al contenuto di una sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini, prodotta nel processo di primo grado, resa nell'ambito di un diverso procedimento penale sorto per fattispecie analoghe a quelle in contestazione, in cui si è stabilito l'insussistenza di elementi per poter desumere che la Garofoli fosse consapevole delle condotte ascritte al Corabi. 2.2. Con requisitoria scritta del 10.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 2.3. Con memoria difensiva pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata del 25.10.2021, il difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso, depositando, in uno con i relativi motivi di appello, sentenza di assoluzione della Garofoli pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla corte di appello di Milano nell'ambito di un diverso procedimento penale per fatti analoghi, passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal pubblico ministero. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. In ordine al primo motivo di ricorso, esso appare inammissibile, perché fondato su censure, non solo manifestamente infondate, ma anche tali da risolversi in una pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà, non si confrontano (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta. (Fattispecie in cui la Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: cfr. Cass., Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv.273220, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518). Si è, inoltre, precisato che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41, c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (cfr. Cass., .Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189). In questa prospettiva, consolidato si presenta il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando ciò determini un'esposizione debitoria, che conduca al fallimento della società, come nel caso in cui le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto ovvero il meccanismo di frode fiscale, realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la costituzione di apposite società fittizie finalizzate ad ottenere liquidità con gli anticipi bancari e la detrazione dell'iva sulle merci acquistate e collocate sul mercato a prezzi concorrenziali, venga interrotto, provocando il tracollo finanziario della società (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017, Rv. 272846; Cass., Sez. 5, n. 40009 del 23/04/2014, Rv. 262212). Se ciò è vero, come è vero, del tutto corretta deve ritenersi la valutazione operata dalla corte territoriale, che, nel rigettare l'eccezione difensiva sul punto, ha evidenziato la differenza strutturale dei due reati di cui si discute sulla base dei relativi elementi costitutivi, nei seguenti termini. Da un lato, infatti, "le operazioni truffaldine compiute nel 2004 mediante emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e tramite negozi giuridici simulati, avevano determinato un ingente debito IVA della società [OSCURATO:PERSONA], formalmente neutralizzato dal credito IVA maturato a seguito del contatto di acquisto stipulato con altra società ([OSCURATO:SOCIETA]) riconducibile alla coppia CORABI-GAROFOLO, così da conseguire un indebito profitto derivato dal credito fiscale non dovuto (soprattutto in capo a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], altra società gestita dagli imputati) e dall'abbattimento apparente dei ricavi e quindi delle imposte dovute". Dall'altro, l'evento del reato di bancarotta impropria si è verificato anni dopo la consumazione delle condotte di truffa in danni dello Stato, con la dichiarazione giudiziale di fallimento della società, intervenuta il 3.11.2011, provocata dal dissesto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., verificatosi quando "sono stati recuperati a tassazione gli imponibili sottratti al fisco, con aggravio di interessi e sanzioni, che hanno determinato nel corso del tempo quella esposizione debitoria che ha trascinato la società al fallimento" (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata). 5. Ad identiche considerazioni in termini di inammissibilità, in quanto generici, anche perché acriticamente reiterativi dei motivi già disattesi con articolata e condivisibile motivazione da parte della corte territoriale, devono ritenersi gli ulteriori rilievi difensivi. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. Cass., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, Rv. 275853). Sicché appare inammissibile, nel caso in esame, il richiamo genericamente operato dal difensore al contenuto di atti di altri procedimenti, sia pure allegati. Senza tacere che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis, c.p.p., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando, tuttavia, l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (cfr. Cass., Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517). Affrontando il tema della revisione, la giurisprudenza di legittimità, ha poi specificato che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Rv. 273749). In altri termini ogni procedimento penale sorto a carico dei medesimi soggetti per le stesse fattispecie astratte di reato, ma con riferimento a fatti diversi, implica un'autonoma valutazione da parte del giudice procedente, che nemmeno il passaggio in giudicato di una sentenza relativa ad altro procedimento ha il potere di condizionare, salva la necessità di evitare un contrasto di giudicati. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la corte territoriale ha reso una motivazione ineccepibile, evidenziando l'inconsistenza delle giustificazioni difensive, incentrate sulla pretesa impossibilità di consegnare al curatore fallimentare la documentazione societaria, perché sequestrata e non restituita dalla polizia giudiziaria, una volta concluso il diverso procedimento sorto a carico dei ricorrenti innanzi al giudice di Prato. Rileva, infatti, la corte di appello con motivazione affatto lacunosa, manifestamente illogica o contraddittoria, come "i documenti contabili trattenuti dalla Guardia di Finanza riguardavano soltanto l'anno 2004, mentre per gli anni successivi sono state occultate o comunque sottratte le scritture contabili, nonostante il curatore abbia accertato la presentazione dei bilanci riguardanti gli esercizi fino all'anno 2005, che necessariamente presuppongono la tenuta della contabilità", ciò allo scopo di impedire la ricostruzione delle operazioni dolose in precedenza indicate (cfr. p. 6). Con riferimento, infine, alla posizione della Garofoli, va rilevato che la decisione della corte territoriale risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ribadire, non essendovi ragioni per discostarsene, secondo cui in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita, quale era incontestabilmente l'imputata, è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi compreso il caso di bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr. Cass., Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).Più recentemente si è, infine, evidenziato, con riferimento a fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera", come sia sufficiente a integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831). La corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando come il dolo della ricorrente sia desumibile dalla sua diretta partecipazione al meccanismo fraudolento, la cui ideazione la stessa ricorrente attribuisce alla particolare competenza tecnica del marito, fondato su di una serie di operazioni dolose, che hanno condotto la società, come si è detto, al fallimento, e che avrebbero potuto facilmente essere disvelate, attraverso la tenuta della documentazione contabile. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili