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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35060/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudic:e per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. peri., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emessa: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 111 giugno 2020, irrevocabile in data 30 luglio 2021, in relazione ai reati di cui agli artt. 572, primo e secondo comma, 582, 585 cod. pen.; 2) dalla Corte d'appello di Catania in data 17 luglio 2020, irrevocabile in data 7 aprile 2021, in relazione al reato di evasione.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (violazione di cui all'art. 606, lett. b), c), d), ed e) cod. proc. pen.) sono genericamente prospettati quanto alla critica che si devolve, posto che i motivi di impugnazione sono indicati tutti senza specifica indicazione di quelli in concreto devoluti.

2.1. Considerato inoltre, che le censure sono rappresentate da doglianze inammissibili in quanto non scandite dalla necessaria critica argomentativa rispetto al contenuto, non manifestamente illogico ed immune da vizi, del provvedimento impugnato e sono peraltro versate in fatto

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (programmazione e ideazione dei fatti nonostante la distanza temporale di circ:a due anni l'uno dall'altro), se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), come avvenuto nella specie in relazione all'ultimo reato giudicato, di evasione dagli arresti domiciliari. 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurate ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie quanto ai fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una vera e propria scelta di vita.

3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono inammissibili perché non calibrate rispetta al contenuto del provvedimento impugnato, anche rispetto all'evidenziato motivo a delinquere (mantenere la relazione con la propria compagna). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudic:e per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. peri., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emessa: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 111 giugno 2020, irrevocabile in data 30 luglio 2021, in relazione ai reati di cui agli artt. 572, primo e secondo comma, 582, 585 cod. pen.; 2) dalla Corte d'appello di Catania in data 17 luglio 2020, irrevocabile in data 7 aprile 2021, in relazione al reato di evasione. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (violazione di cui all'art. 606, lett. b), c), d), ed e) cod. proc. pen.) sono genericamente prospettati quanto alla critica che si devolve, posto che i motivi di impugnazione sono indicati tutti senza specifica indicazione di quelli in concreto devoluti. 2.1. Considerato inoltre, che le censure sono rappresentate da doglianze inammissibili in quanto non scandite dalla necessaria critica argomentativa rispetto al contenuto, non manifestamente illogico ed immune da vizi, del provvedimento impugnato e sono peraltro versate in fatto 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (programmazione e ideazione dei fatti nonostante la distanza temporale di circ:a due anni l'uno dall'altro), se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), come avvenuto nella specie in relazione all'ultimo reato giudicato, di evasione dagli arresti domiciliari. 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurate ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie quanto ai fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una vera e propria scelta di vita. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono inammissibili perché non calibrate rispetta al contenuto del provvedimento impugnato, anche rispetto all'evidenziato motivo a delinquere (mantenere la relazione con la propria compagna). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022
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