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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38054/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; A [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 15/07/2019 che, in accoglimento dell'appello incidentale del Pubblico Ministero, aveva aumentato la pena alla quale Passalacqua era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che l'appello del Pubblico Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto un punto della sentenza di primo grado non censurato da alcun motivo di appello dell'imputato o comunque connesso con un punto attinto dai predetti motivi di appello: la difesa aveva contestato soltanto la mancata applicazione delle attenuanti generiche, mentre l'appello incidentale proposto dal Pubblico Ministero aveva riguardato la dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve ribadire che in tema di appello incidentale è approdo interpretativo condiviso quello per cui tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in riferimento ai punti della decisione già oggetto dell'appello principale, nonchè a quelli posti in connessione essenziale con essi (Sez.

U n. 10251 del 17.10.2006, Michaeler, rv 235699); in tale decisione dopo aver analizzato il contrasto di giurisprudenza sul possibile oggetto della impugnazione incidentale, tra la tesi interpretativa che ne imponeva la limitazione al 'punto' oggetto della impugnazione principale e quella che lo estendeva all'intero capo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno optato per la natura «accessoria» dell'appello incidentale, che non può pertanto investire punti diversi da quelli introdotti dall'appello principale, tranne che nell'ipotesi di connessione essenziale: infatti, secondo quanto prescrive l'art. 597, comma 1, c.p.p., la cognizione del giudice di appello è limitata ai "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" per cui il giudizio di appello si incentra sugli specifici punti della decisione di primo grado indicati nei motivi di doglianza (e su quelli con essi "strettamente connessi o da essi dipendenti" (Sez. un., 25 giugno 1997, Gibilras) ovvero legati con i primi da un "vincolo di connessione essenziale logico-giuridico" (Sez.

V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi), con conseguente impossibilità di una nuova indagine su punti diversi da quelli che le parti ritengono di dovere sottoporre a nuova valutazione Questa Corte ha poi ulteriormente precisato che "In tema di impugnazioni, l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi; ne consegue che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena." (Sez.1, Sentenza n. 3409 del 05/12/2017, Ndiaye, Rv. 272405 - 01) A tale proposito, appare utile richiamare la sentenza a Sezioni Unite Aiello del 2016 (n. 6093 del 27/05/2016, Rv. 268966), nella quale si evidenziava che già la pronuncia Tuzzolino (Sez.

U, n. 1 del 28/06/2000, Rv. 216329) aveva chiarito (nell'osservare che il giudicato parziale possa formarsi soltanto con riguardo ai "capi" e non con riguardo ai "punti" della decisione) che per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», mentre il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», per cui il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (ad esempio, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, la sussistenza di circostanze, la quantificazione della pena) Ciò premesso, si deve rilevare che per entità della pena va intesa la determinazione operata dal giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., tra minimo e massimo edittale e non anche il riconoscimento o la negazione di circostanze (principio affermato già nella vigenza del codice Rocco, v.

Sez.

IV n. 1482 del 7.11.1989, rv 183196); circostanze e quantificazione della pena rappresentano infatti due distinti "punti" della sentenza per cui, in caso di impugnazione su uno solo di essi (come nel caso in esame), non è consentito appello incidentale sull'altro.

Né si può dire che circostanze e pena siano punti della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico, posto che il rapporto di connessione essenziale sussiste quando vi sia interdipendenza tra due parti della decisione, tale che la pronuncia su una di esse comporta il riesame dell'altra, che non sia investita in via diretta dalla impugnazione.Deve pertanto essere enunciata la seguente massima: in caso di appello riguardante la sussistenza o meno di circostanze, è inammissibile l'appello incidentale che riguardi la misura della pena.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod.proc.pen., in quanto, stante l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, deve essere ripristinata la pena nella misura determinata dal giudice di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi otto di reclusione ed € 600,00 di multa Così deciso il 5/10/2021 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; A [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 15/07/2019 che, in accoglimento dell'appello incidentale del Pubblico Ministero, aveva aumentato la pena alla quale Passalacqua era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che l'appello del Pubblico Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto un punto della sentenza di primo grado non censurato da alcun motivo di appello dell'imputato o comunque connesso con un punto attinto dai predetti motivi di appello: la difesa aveva contestato soltanto la mancata applicazione delle attenuanti generiche, mentre l'appello incidentale proposto dal Pubblico Ministero aveva riguardato la dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve ribadire che in tema di appello incidentale è approdo interpretativo condiviso quello per cui tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in riferimento ai punti della decisione già oggetto dell'appello principale, nonchè a quelli posti in connessione essenziale con essi (Sez. U n. 10251 del 17.10.2006, Michaeler, rv 235699); in tale decisione dopo aver analizzato il contrasto di giurisprudenza sul possibile oggetto della impugnazione incidentale, tra la tesi interpretativa che ne imponeva la limitazione al 'punto' oggetto della impugnazione principale e quella che lo estendeva all'intero capo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno optato per la natura «accessoria» dell'appello incidentale, che non può pertanto investire punti diversi da quelli introdotti dall'appello principale, tranne che nell'ipotesi di connessione essenziale: infatti, secondo quanto prescrive l'art. 597, comma 1, c.p.p., la cognizione del giudice di appello è limitata ai "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" per cui il giudizio di appello si incentra sugli specifici punti della decisione di primo grado indicati nei motivi di doglianza (e su quelli con essi "strettamente connessi o da essi dipendenti" (Sez. un., 25 giugno 1997, Gibilras) ovvero legati con i primi da un "vincolo di connessione essenziale logico-giuridico" (Sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi), con conseguente impossibilità di una nuova indagine su punti diversi da quelli che le parti ritengono di dovere sottoporre a nuova valutazione Questa Corte ha poi ulteriormente precisato che "In tema di impugnazioni, l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi; ne consegue che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena." (Sez.1, Sentenza n. 3409 del 05/12/2017, Ndiaye, Rv. 272405 - 01) A tale proposito, appare utile richiamare la sentenza a Sezioni Unite Aiello del 2016 (n. 6093 del 27/05/2016, Rv. 268966), nella quale si evidenziava che già la pronuncia Tuzzolino (Sez. U, n. 1 del 28/06/2000, Rv. 216329) aveva chiarito (nell'osservare che il giudicato parziale possa formarsi soltanto con riguardo ai "capi" e non con riguardo ai "punti" della decisione) che per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», mentre il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», per cui il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (ad esempio, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, la sussistenza di circostanze, la quantificazione della pena) Ciò premesso, si deve rilevare che per entità della pena va intesa la determinazione operata dal giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., tra minimo e massimo edittale e non anche il riconoscimento o la negazione di circostanze (principio affermato già nella vigenza del codice Rocco, v. Sez. IV n. 1482 del 7.11.1989, rv 183196); circostanze e quantificazione della pena rappresentano infatti due distinti "punti" della sentenza per cui, in caso di impugnazione su uno solo di essi (come nel caso in esame), non è consentito appello incidentale sull'altro. Né si può dire che circostanze e pena siano punti della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico, posto che il rapporto di connessione essenziale sussiste quando vi sia interdipendenza tra due parti della decisione, tale che la pronuncia su una di esse comporta il riesame dell'altra, che non sia investita in via diretta dalla impugnazione.Deve pertanto essere enunciata la seguente massima: in caso di appello riguardante la sussistenza o meno di circostanze, è inammissibile l'appello incidentale che riguardi la misura della pena. La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod.proc.pen., in quanto, stante l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, deve essere ripristinata la pena nella misura determinata dal giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi otto di reclusione ed € 600,00 di multa Così deciso il 5/10/2021 Il consigliere este