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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 10118/2024

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18399-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N. 1873 /20 20 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nel l’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024; rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;Ric. 2020n.18399 - Sez. 1 - CC del 1 2 marzo 20 2 4 ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte della mancata costituzione dei resistenti, la Corte non deve pronunciare sulle spese del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18399-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N. 1873 /20 20 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nel l’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024; rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;Ric. 2020n.18399 - Sez. 1 - CC del 1 2 marzo 20 2 4 ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte della mancata costituzione dei resistenti, la Corte non deve pronunciare sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C
Sentenza Cassazione n. 10118/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris