CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 29919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCHIRO' CHIARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCHIRO' ELENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1°/07/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. Gki pen. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Messina, in data 30 aprile 2021, non aveva accolto la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto su beni, valori, quote societarie e immobili, nella disponibilità degli indagati, originariamente in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1, cod. pen. e 11 d. Igs. 74/2000 (successivamente ritenuta la misura sorretta unicamente dal fumus del reato di cui all'art. 11 d. Igs. 74/2000). Con l'originaria richiesta, così come con l'atto di appello, le parti istanti avevano rappresentato che per effetto del dato nuovo, costituito dal provvedimento di sgravio emesso dall'amministrazione finanziaria (avente ad oggetto l'avviso di accertamento posto a base della misura cautelare reale, disposta per un valore corrispondente all'ammontare delle imposte oggetto del detto avviso di accertamento), era venuta meno l'esigenza di cautela, oltre a difettare in ogni caso il requisito della proporzione tra l'ipotizzato profitto del reato contestato e la misura del disposto sequestro. Il Tribunale del riesame aveva affermato che l'appello riproponeva una questione già esaminata in precedenti provvedimenti di rigetto, poiché implicitamente già valutata; osservava che il provvedimento di sgravio non aveva fatto venir meno l'esistenza di altre pretese tributarie, dirette nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] che avevano formato oggetto di ulteriori controlli fiscali esitati in autonomi atti di accertamento; gli atti fraudolenti diretti a sottrarre alla garanzia dei crediti erariali i beni nella disponibilità dell'indagato erano stati realizzati quando il Genovese era a conoscenza dell'evasione fiscale già realizzata; le contestazioni che descrivevano i singoli atti decettivi, realizzati sino al mese di giugno dell'anno 2017, comprendevano "all'evidenza" anche le condotte di evasione commesse negli anni 2008-2013; infine, era escluso ogni profilo di sproporzione tra valore dei beni in sequestro e pretesa erariale risultante all'esito dello sgravio, essendo stata la cautela "disposta in relazione al valore dei beni sottratti all'esazione". 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli indagati deducendo con unico motivo violazione di legge, per mancanza di motivazione, in relazione ai motivi formulati con l'atto di impugnazione (l'essere venuta meno la pretesa erariale; la denunciata sproporzione della misura con conseguente difetto di adeguatezza e proporzionalità; la carenza di valutazione in ordine alle finalità impeditive del sequestro). Il Tribunale aveva affrontato il tema - estraneo al contenuto dell'impugnazione - della responsabilità degli indagati in relazione al reato ex art. 11 d. Igs. 74/2000, senza considerare il nucleo della censura che contestava l'attuale sussistenza del profitto del reato per effetto dell'intervenuto sgravio; aveva ritenuto in modo assertivo - e per questo apparente - che indipendentemente dall'intervenuto sgravio fossero residuate ulteriori pretese erariali, come dimostrava la corrispondenza della somma indicata nelle contestazioni cautelari quale profitto del reato tributario (euro 16.377.341) e dell'importo oggetto dell'avviso di accertamento, poi annullato e venuto meno con il provvedimento di sgravio; del tutto carente la motivazione quanto al profilo della proporzionalità della misura cautelare, in conseguenza del mutamento del rapporto tra il valore dei beni sequestrati e la misura della (eventuale e non precisata) ulteriore pretesa erariale posta a fondamento del sequestro; infine, ugualmente mancante la motivazione a sostegno della perdurante finalità impeditiva del sequestro rispetto alle partecipazioni e ai compendi societari. 3. All'udienza del 12 aprile 2022, il Collegio ha disposto l'acquisizione dell'originario provvedimento impositivo del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'ordinanza del Tribunale del riesame ha affermato che il provvedimento di sgravio, intervenuto in data 30 marzo 2021, non rappresentava elemento nuovo (come tale da valutare ai fini del giudizio di attuale permanenza delle esigenze di cautela poste a fondamento del disposto sequestro) perché già implicitamente valutato da precedenti provvedimenti di rigetto di analoghe istanze, in cui si era dato atto dell'esistenza di pretese fiscali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] autonome e diverse rispetto a quella per cui era intervenuto il favorevole provvedimento di sgravio. La motivazione sul punto risulta meramente apparente, poiché il Tribunale non indica rispetto a quali dei fatti di reato oggetto di contestazione (come definita dal decreto che dispone il giudizio emesso in data 11 luglio 2019) residuerebbero ulteriori ragioni di credito, idonee a giustificare il permanere del vincolo, atteso che nelle imputazioni contenute nel provvedimento del G.u.p. l'unica pretesa tributaria individuata specificamente è quella (pari originariamente ad C 16.377,341, oltre interessi e sanzioni) che ha formato oggetto del provvedimento di sgravio (dato storico che è in grado di incidere sul permanere del disposto sequestro, ove il provvedimento abbia ad oggetto le imposte rispetto al cui futuro pagamento si ipotizza siano state poste in essere le condotte fraudolente, volte a sottrarre i beni alla garanzia in favore dell'erario, in quanto il provvedimento di sgravio « renderebbe privo di qualsiasi giustificazione "allo stato" (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza dì qualsivoglia "attuale" pretesa erariale, sembrando non esservi infatti nell'attualità nulla da salvaguardare a seguito non solo dell'annullamento degli avvisi di accertamento ma anche del conseguente provvedimento di "sgravio" del debito tributario, ciò che manifesterebbe l'assenza, appunto, attuale, di pretese erariali, rendendo quindi illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente»: Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264789 - O; nello stesso senso da ultimo Sez. 3, n. 8226 del 28/10/2020, dep. 2021, Soave, Rv. 281586 - 0); l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente costituisce elemento costitutivo della fattispecie (che deve trovare dimostrazione nei suoi termini essenziali, per apprezzare la sussistenza dell'ipotesi di reato posta a fondamento della misura cautelare). L'omessa specifica indicazione delle ragioni di credito (anche con riguardo alla natura dell'obbligazione tributaria, posto che il reato previsto dall'art. 11 D. Lgs. 74 del 2000 non è configurabile quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarsi al pagamento di debiti diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o ad interessi o sanzioni relativi a dette imposte: Sez. 3, n. 37389 del 16/05/2013, Ravera, Rv. 257588 - 01), diverse da quella oggetto del provvedimento di sgravio, che dovrebbero sostenere la perdurante legittimità del disposto sequestro integra il denunciato vizio della motivazione, rilevabile in questa sede poiché afferente alla violazione di legge in riferimento al disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. (atteso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 0). Inoltre, l'omessa motivazione su un aspetto che, in astratto, può risultare decisivo nell'escludere la sussistenza del fumus delicti, anche ove si tratti di argomento illustrato con una memoria difensiva (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 0), integra una violazione di legge, deducibile con ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 0). 1.2. La carenza dell'apparato argomentativo dell'ordinanza si riflette, conseguentemente, nell'ulteriore carenza che riguarda il profilo sollevato con la censura volta a contestare - nella nuova situazione processuale conseguente all'emissione del provvedimento di sgravio - il perdurante rapporto di proporzione tra il profitto confiscabile e il valore dei beni oggetto di ablazione, in quanto il generico richiamo all'esistenza di "una serie di controlli fiscali condotti sulla persona del Genovese fino alla fine di settembre 2017" (che dovrebbe sostenere l'ipotesi dell'esistenza delle autonome ragioni di credito erariale da parte dello Stato, messe in pericolo dalle condotte contestate ai ricorrenti), senza la specificazione del contenuto degli accertamenti evocati e della misura delle imposte oggetto degli avvisi di accertamento, impedisce di valutare il rapporto di proporzione che deve essere garantito tra la misura del profitto e il valore dei beni oggetto del vincolo cautelare (Sez. 3, Sentenza n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754 - 0). Infine, anche il giudizio espresso in relazione al permanere delle finalità impeditive del sequestro per i "compendi societari", all'esito dell'intervento del provvedimento di sgravio, è affidato ad un'apodittica affermazione, priva di ogni aggancio alle concrete emergenze del procedimento. 2. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Tribunale di Messina che, nella pienezza dei poteri di valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quelli rappresentati dalla difesa, procederà a rinnovare il giudizio per valutare se e in quale misura il fatto nuovo dedotto dai ricorrenti sia in grado di incidere sul presupposto della misura cautelare reale e sul perdurare delle esigenze di cautela (nella prospettiva della futura confisca e dell'impedimento di ulteriori condotte di reato) che ne avevano giustificato l'adozione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnat