CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 25899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23243/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliate in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende per procura rilasciata dal notaio Cammarano il 10.5.2022 (per le prime due) e dal notaio Musitelli il 10.5.2022 (per la terza); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4733/2017, depositata il 14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e alla restituzione della somma versata dal promissario acquirente Paolucci a titolo di caparra. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre Andreina e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis.1 c.p.c. Con atto depositato il 12.5.2022 (sottoscritto dalle ricorrenti nonché dal loro difensore, munito di procura speciale), le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite. L’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione anche dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. In presenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dunque dichiararsi l’estinzione del processo di cassazione, senza alcuna statuizione sulle spese (attesa l’adesione del controricorrente). P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazi