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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 32984/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel proc.to iscritto al n. 5767/2023 R.G. per regolamento di competenza d’ufficio propostonel giudizio tra : [OSCURATO:PERSONA] -attore- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -convenuta- con ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI , nel giudizio n. 23564/2022, depositata il 16/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza all’esito della camera di consiglio del 16/2/23, - in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, al fine di sentire dichiarare la nullità di un contratto di mutuo del 2005, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 144.615,44, nonché per sentire dichiarare la nullità di un contratto di fideiussione sottoscritto dallo stesso Maglie, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 593.940,44, giudizio promosso originariamente dinanzi al Tribunale di Lecce, che, con ordinanza del 6/10/22, si era dichiarato incompetente e quindi riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli –ha sollevato, all’esito della prima udienza di trattazione, regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art.45 c.p.c., ritenendo essere competente, in relazione alla domanda di nullità del contratto di mutuo ed alle domande restitutorie, il Tribunale di Lecce.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che, ai fini della competenza per connessione non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza tra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma occorre una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica e, nella specie, alcuna connessione di tal genere era ipotizzabile tra la domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse e quella di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, anche perché i contratti erano stati stipulati da soggetti diversi (l’uno dalla società, l’altro dal legale rappresentante della stessa) e non presentavano le domande relative connessione per oggetto o per titolo.

Il PG ha concluso per l’affermazione, con riguardo alla domanda di nullità del contratto di mutuo, in alcun modo connessa e collegata alla nullità della fideiussione per illegittimo uso dello schema ABI oggetto del parare negativo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato del 22/8/2003 e del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, per violazione della normativa antitrust, 0 ella competenza del Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il regolamento di competenza va accolto.

2. L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».

Ora le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3 , comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata i cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.

Nella specie, tra l’azione di nullità del mutuo (per interessi usurari, vizi del consenso), contratto dalla società debitrice principale (poi fallita), che non ha la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l’azione di nullità della fideiussione prestata dal Maglie per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell’intero importo incassato all’esito della procedura esecutiva, dall’altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell’oggetto, né dei soggetti.

Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.

PQM La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel proc.to iscritto al n. 5767/2023 R.G. per regolamento di competenza d’ufficio propostonel giudizio tra : [OSCURATO:PERSONA] -attore- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -convenuta- con ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI , nel giudizio n. 23564/2022, depositata il 16/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza all’esito della camera di consiglio del 16/2/23, - in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, al fine di sentire dichiarare la nullità di un contratto di mutuo del 2005, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 144.615,44, nonché per sentire dichiarare la nullità di un contratto di fideiussione sottoscritto dallo stesso Maglie, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 593.940,44, giudizio promosso originariamente dinanzi al Tribunale di Lecce, che, con ordinanza del 6/10/22, si era dichiarato incompetente e quindi riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli –ha sollevato, all’esito della prima udienza di trattazione, regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art.45 c.p.c., ritenendo essere competente, in relazione alla domanda di nullità del contratto di mutuo ed alle domande restitutorie, il Tribunale di Lecce. In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che, ai fini della competenza per connessione non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza tra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma occorre una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica e, nella specie, alcuna connessione di tal genere era ipotizzabile tra la domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse e quella di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, anche perché i contratti erano stati stipulati da soggetti diversi (l’uno dalla società, l’altro dal legale rappresentante della stessa) e non presentavano le domande relative connessione per oggetto o per titolo. Il PG ha concluso per l’affermazione, con riguardo alla domanda di nullità del contratto di mutuo, in alcun modo connessa e collegata alla nullità della fideiussione per illegittimo uso dello schema ABI oggetto del parare negativo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato del 22/8/2003 e del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, per violazione della normativa antitrust, 0 ella competenza del Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento di competenza va accolto. 2. L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». Ora le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3 , comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata i cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Nella specie, tra l’azione di nullità del mutuo (per interessi usurari, vizi del consenso), contratto dalla società debitrice principale (poi fallita), che non ha la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l’azione di nullità della fideiussione prestata dal Maglie per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell’intero importo incassato all’esito della procedura esecutiva, dall’altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell’oggetto, né dei soggetti. Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. PQM La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con ter
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