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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46645/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , n. 24803/23 Cardillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità del rilievo di tardività dell'appello effettuato dalla Corte territoriale è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza reca lo scrupoloso computo dei termini da cui si evince la tardività della proposta impugnazione; che, infatti, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 8 marzo 2021 con termine di 90 giorni per il deposito, rigorosamente rispettato, dal momento che il termine scadeva il 6 giugno 2021, cadente di domenica e quindi prorogato ex lege al successivo 7 giugno 2021, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata; che pertanto, non avendo l'appellante alcun diritto alla notifica ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., il termine di giorni 45 scadeva il 22 luglio 2021 e che l'atto di impugnazione è stato depositato il 28 luglio 2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , n. 24803/23 Cardillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità del rilievo di tardività dell'appello effettuato dalla Corte territoriale è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza reca lo scrupoloso computo dei termini da cui si evince la tardività della proposta impugnazione; che, infatti, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 8 marzo 2021 con termine di 90 giorni per il deposito, rigorosamente rispettato, dal momento che il termine scadeva il 6 giugno 2021, cadente di domenica e quindi prorogato ex lege al successivo 7 giugno 2021, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata; che pertanto, non avendo l'appellante alcun diritto alla notifica ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., il termine di giorni 45 scadeva il 22 luglio 2021 e che l'atto di impugnazione è stato depositato il 28 luglio 2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris