CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 18 dicembre 2025; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica effettuata ad opera della Corte territoriale della condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie dell'estorsione, originariamente contestata, in luogo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, motivatamente ritenuto dal GUP del Tribunale, e contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto estorsivo, non è consentito poiché propone una diversa lettura delle emergenze processuali finalizzata a pervenire ad una diversa ricostruzione in punto di fatto, così formulando censure non consentite in questa sede, se non nell'ipotesi di travisamento della prova; che la Corte ha reso idonea a corretta motivazione in ordine all'ingiustizia del profitto perseguito dall'imputato con la sua condotta, facendo applicazione dei principi di diritto affermati in tema dalla più recente giurisprudenza; che neppure residuano dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato in quanto la Corte ha correttamente valorizzato le sue stesse dichiarazioni per trarne elementi dirimenti e non smentiti di conferma della prospettazione accusatoria; che la impugnazione non si confronta con le articolate considerazioni della sentenza impugnata così incorrendo anche nel vizio di genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 feb