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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21375/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, tempestivamente presentata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la quantificazione dell'aumento per la recidiva, è fondato, che, in particolare emerge che la Corte di appello ha effettuato un aumento per riconoscimento della recidiva nella misura di due terzi invece che della metà, come ritenuto dal Tribunale, che l'emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen., tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo della pena, in coerenza con le scelte - non oggetto di impugnazione - effettuate dal primo giudice, che non implica alcun esercizio di discrezionalità, che la pena deve essere rideterminata in complessivi anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa effettuando l'aumento della recidiva nella misura della metà, invece che dei due terzi, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata / limitatamente al trattamento sanzionatorio).01fileterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa.

Così deciso, il 10 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, tempestivamente presentata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la quantificazione dell'aumento per la recidiva, è fondato, che, in particolare emerge che la Corte di appello ha effettuato un aumento per riconoscimento della recidiva nella misura di due terzi invece che della metà, come ritenuto dal Tribunale, che l'emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo della pena, in coerenza con le scelte - non oggetto di impugnazione - effettuate dal primo giudice, che non implica alcun esercizio di discrezionalità, che la pena deve essere rideterminata in complessivi anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa effettuando l'aumento della recidiva nella misura della metà, invece che dei due terzi, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata / limitatamente al trattamento sanzionatorio).01fileterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa. Così deciso, il 10 aprile
Sentenza Cassazione n. 21375/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris