CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 50080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] TRIBUN1ALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 29 settembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. relativamente al reato di rapina aggravata. 1.1 Il difensore osserva che la sentenza impugnata meritava censura sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; ciò premesso, si deve rilevare che.in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, e della necessità di accertamenti di fatto per valutare la fondatezza del ricorso. Pertanto, nel caso in esame, poiché l'errata qualificazione giuridica per mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. risulterebbe solo a seguito di un accertamento e non si potrebbe quindi parlare di errore manifesto, il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLA1 SECONDA. SEZIONE PENA» sì deciso in Roma il 29/11/2023 15 D I C, 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. FUt.,17g.iti4Q [OSCURATO:PERSONA]