CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 12024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21658-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]4STRIBUZIONE s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Palermo, alla via Messina, n. 4, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3010/09/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 08/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO e DIRITTO Nel giudizio proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativa all'anno d'imposta 2004, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello in epigrafe indicata alla medesima sfavorevole, che ha però omesso di depositare ed iscrivere a ruolo. La società contribuente si è costituita in giudizio con controricorso regolarmente notificato all'altra parte. Il ricorso - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità. Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 24/01/2022) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso (Cass. n. 8728 del 2022) e, in ogni caso, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma in data 23/03/2022 li Funzial iudiziano [OSCURATO:PERSONA] ra Depos