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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10025/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03L5UPJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento del 24 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Trento in ordine ai reati di furto aggravato e ricettazione (artt. 624,625 nn.2 e 5 , 648 comma quarto cod. peri.) -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la sussistenza della fattispecie di furto aggravato- è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché reiterativo dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; -Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio quanto al riconoscimento della ipotesi di cui all'art.648 comma quarto cod. pen.- è manifestamente infondato atteso che non si conforma con la sentenza che ha motivato sul trattamento sanzionatorio applicato, laddove la contestata recidiva è stata riconosciuta come equivalente all'art.648 comma quarto cod. pen.; i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); - Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiChe - è generico nonché manifestamente infondato in presenza ( pag. 11 ) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03L5UPJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento del 24 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Trento in ordine ai reati di furto aggravato e ricettazione (artt. 624,625 nn.2 e 5 , 648 comma quarto cod. peri.) -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la sussistenza della fattispecie di furto aggravato- è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché reiterativo dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; -Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio quanto al riconoscimento della ipotesi di cui all'art.648 comma quarto cod. pen.- è manifestamente infondato atteso che non si conforma con la sentenza che ha motivato sul trattamento sanzionatorio applicato, laddove la contestata recidiva è stata riconosciuta come equivalente all'art.648 comma quarto cod. pen.; i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); - Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiChe - è generico nonché manifestamente infondato in presenza ( pag. 11 ) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cass
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