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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04984/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26260/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] d i Roma ; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5276/2022 , pubblicata il 6 aprile 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 22 ss.

L. n. 689/1981 avverso una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma per presunti accessi non autorizzati in corsie preferenziali e ZTL, contestati con riferimento al veicolo targato [OSCURATO:TARGA].

A sostegno dell’opposizione, la Silvestri deduceva, fra gli altri motivi, l’insussistenza dell’illecito, essendo il veicolo munito di regolare licenza taxi con carta di circolazione e conseguente diritto di accesso. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con la sentenza n. 24505/2019, rigettava l’opposizione.

In particolare, dettogiudice rilevava , sulla base della documentazione in atti prodotta dall’Amministrazione resistente, che il veicolo era stato estromesso dalla c.d.

“lista bianca” per omessa vidimazione quinquennale della licenza taxi, risultando abilitato al transito sino al 22 gennaio 2018 e nuovamente a far data dal 24 aprile 2018, con conseguente insussistenza del titolo autorizzativo nel periodo di commissione delle violazioni contestate.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito il rapporto sanzionatorio e così annullare le ordinanze, atteso che il conducente del veicolo sanzionato era titolare di licenza taxi regolarmente rinnovata, con conseguente legittimazione al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e nelle zone a traffico limitato.

A supporto della deduzione chiariva che nel giudizio di primo grado era stato depositato, per mero errore materiale, un duplicato della licenza taxi, mentre il rinnovo quinquennale era stato regolarmente effettuato in data 4 agosto 2017; depositava, quindi, in appello il documento regolarmente rinnovato.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5276/2022, rigettaval’appello.

In particolare, osservava che agli atti esisteva esclusivamente una copia di licenza rilasciata in data 24 aprile 2018, successivamentealle violazioni accertate; quanto alla licenza rilasciata in data 4 agosto 2017, il Tribunale rilevava che la stessa appellante aveva ammesso che il documento non era stat o depositat o in primo grado per mero errore materiale, il che comportava l’ inammissibil ità del la sua produzione in grado d’appello, trattandosi di documento che avrebbe potuto, per l’appunto, essere tempestivamente prodotto nel giudizio diprimo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si prospetta la violazione ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Error in procedendo - Erronea espunzione dal fascicolo processuale del documento n. 3 prodotto in appello in applicazione dell’art. 345 e violazione dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011 - Omessa valutazione circa la natura indispensabile ai fini della decisione del documento 437, comma 2, c.p.c.

Il ricorrente sostiene che la produzione in appello della licenza, riferita al periodo in contestazione, era ammissibile , in quanto da considerarsi prova indispensabile ai fini della decisione della causa, requisito rispetto al quale il Tribunale non aveva operato alcuna valutazione, limitandosi solo a rilevare la tardività (e, quindi, l’inammissibilità) della produzione di detto documento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1, art. 5 Legge 21/1992, dell’art. 2697 c.c. e art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011 – inversione dell’onere probatorio – Omesso rilievo della mancata deduzione e prova da parte della Prefettura dei fatti costitutivi delle proprie pretese.

3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dellacensura di cui al secondo motivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione al rito del lavoro in grado d’appello (applicabile alle controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689), costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass.

S.U. 4/05/2017 n. 10790; Cass. n. 16358/2024; n. 16646/2025).

Il Tribunale, in contrasto con tale principio, ha ritenuto la produzione sopravvenuta in grado di appello della copia della licenza inammissibile a priori, sulla base della sola considerazione che il documento avrebbe potuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado, senza minimamente indagare in ordine alla sua indispensabilità nel senso sopra indicato.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito affinché valuti l'ammissibilità della documentazione prodotta dalla parte in appello secondo il criterio della (possibile) indispensabilità della prova, provvedendo, altresì, a regolare lespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese d el giudizio d i legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26260/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] d i Roma ; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5276/2022 , pubblicata il 6 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981 avverso una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma per presunti accessi non autorizzati in corsie preferenziali e ZTL, contestati con riferimento al veicolo targato [OSCURATO:TARGA]. A sostegno dell’opposizione, la Silvestri deduceva, fra gli altri motivi, l’insussistenza dell’illecito, essendo il veicolo munito di regolare licenza taxi con carta di circolazione e conseguente diritto di accesso. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con la sentenza n. 24505/2019, rigettava l’opposizione. In particolare, dettogiudice rilevava , sulla base della documentazione in atti prodotta dall’Amministrazione resistente, che il veicolo era stato estromesso dalla c.d. “lista bianca” per omessa vidimazione quinquennale della licenza taxi, risultando abilitato al transito sino al 22 gennaio 2018 e nuovamente a far data dal 24 aprile 2018, con conseguente insussistenza del titolo autorizzativo nel periodo di commissione delle violazioni contestate. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito il rapporto sanzionatorio e così annullare le ordinanze, atteso che il conducente del veicolo sanzionato era titolare di licenza taxi regolarmente rinnovata, con conseguente legittimazione al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e nelle zone a traffico limitato. A supporto della deduzione chiariva che nel giudizio di primo grado era stato depositato, per mero errore materiale, un duplicato della licenza taxi, mentre il rinnovo quinquennale era stato regolarmente effettuato in data 4 agosto 2017; depositava, quindi, in appello il documento regolarmente rinnovato. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5276/2022, rigettaval’appello. In particolare, osservava che agli atti esisteva esclusivamente una copia di licenza rilasciata in data 24 aprile 2018, successivamentealle violazioni accertate; quanto alla licenza rilasciata in data 4 agosto 2017, il Tribunale rilevava che la stessa appellante aveva ammesso che il documento non era stat o depositat o in primo grado per mero errore materiale, il che comportava l’ inammissibil ità del la sua produzione in grado d’appello, trattandosi di documento che avrebbe potuto, per l’appunto, essere tempestivamente prodotto nel giudizio diprimo grado. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si prospetta la violazione ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. Error in procedendo - Erronea espunzione dal fascicolo processuale del documento n. 3 prodotto in appello in applicazione dell’art. 345 e violazione dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011 - Omessa valutazione circa la natura indispensabile ai fini della decisione del documento 437, comma 2, c.p.c. Il ricorrente sostiene che la produzione in appello della licenza, riferita al periodo in contestazione, era ammissibile , in quanto da considerarsi prova indispensabile ai fini della decisione della causa, requisito rispetto al quale il Tribunale non aveva operato alcuna valutazione, limitandosi solo a rilevare la tardività (e, quindi, l’inammissibilità) della produzione di detto documento. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1, art. 5 Legge 21/1992, dell’art. 2697 c.c. e art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011 – inversione dell’onere probatorio – Omesso rilievo della mancata deduzione e prova da parte della Prefettura dei fatti costitutivi delle proprie pretese. 3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dellacensura di cui al secondo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione al rito del lavoro in grado d’appello (applicabile alle controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689), costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. S.U. 4/05/2017 n. 10790; Cass. n. 16358/2024; n. 16646/2025). Il Tribunale, in contrasto con tale principio, ha ritenuto la produzione sopravvenuta in grado di appello della copia della licenza inammissibile a priori, sulla base della sola considerazione che il documento avrebbe potuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado, senza minimamente indagare in ordine alla sua indispensabilità nel senso sopra indicato. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito affinché valuti l'ammissibilità della documentazione prodotta dalla parte in appello secondo il criterio della (possibile) indispensabilità della prova, provvedendo, altresì, a regolare lespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese d el giudizio d i legittimità. Così deciso in Rom
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