CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2025
Cassazione n. 03912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo 1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino respingeva la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento in sede esecutiva della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 in relazione alle sentenze di condanna: n. 7422/2017 emessa in data 13/10/2017 dalla Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale ed irrevocabile in data 20/2/2019; n. 7078/2018 emessa in data 9/11/2018 dalla Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ed irrevocabile in data 29/3/2019; n. 364/2019 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 26/2/2019 ed irrevocabile in data 12/7/2019; n. 133/2024 emessa dal Tribunale di Torino ed irrevocabile in data 1/2/2024; e respingeva l'ulteriore istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alla sentenza di condanna n. 7422/2017 emessa in data 13/10/2017 dalla Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale ed irrevocabile in data 20/2/2019, di cui alla sentenza di applicazione pena emessa in data 7/1/2020 dal Tribunale di Torino, ed irrevocabile in data 26/1/2020, di cui alla sentenza di applicazione pena emessa in data 6/7/2016 dal Tribunale di Torino, ed irrevocabile in data 21/9/2016, di cui alla sentenza di condanna n. 7078/2018 emessa in data 9/11/2018 dalla Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ed irrevocabile in data 29/3/2019. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il riconoscimento dell'attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. Ha così dedotto vizi di legittimità dell'ordinanza impugnata ed ha richiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di ritenere la circostanza di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen. soccombente rispetto all'attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale prima richiamata. 2.1. Deduce il ricorrente come l'art. 69, ultimo comma, cod. pen., sia stato più volte oggetto di declaratorie di illegittimità costituzionale. Particolare riferimento alla sentenza n. 143 del 26 maggio 2021 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 68/2012 della Corte costituzionale in relazione al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen. 2.2. Ulteriore argomento è rappresentato dal disposto dell'art. 49 par. 3 CDFUE, che rappresenta un valido criterio interpretativo delle garanzie costituzionali, avendo il Giudice nazionale il potere-dovere di disapplicare, anche parzialmente, la normativa interna, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità sanzionatoria. 2.3. La Corte costituzionale ha definitivamente sancito che "il principio di proporzionalità non costituisce soltanto il criterio ermeneutico a disposizione di questa Corte per il controllo della legittimità costituzionale delle leggi. Essa opera infatti, al tempo stesso, come criterio che orienta l'interpretazione e l'applicazione delle leggi medesime da parte del giudice comune". 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria depositata in data 17 novembre 2025, la difesa ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2025, emessa in data 23 giugno 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen. 2.1. La motivazione della sentenza della Corte costituzionale è stata depositata in data 21 luglio 2025 ed il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dovrà, dunque, valutare l'applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. 3. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così è deciso, 5 dicembre 2027' Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuse alucia L}1 CORTE SUPREMA EP Prirr2,9 t...' [OSCURATO:PERSONA] Depc,3, ,s.9 2 i R O 1 t rne : i; ....... :.3..P .,.