CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 25471/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01X7DRM ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso è tardivo poiché, a fronte di un dispositivo pronunciato il 5 novembre 2024, comunicato il giorno stesso al difensore, in proprio e come domiciliatario, con deposito della motivazione avvenuto il giorno seguente, il ricorso dell'imputato, presente in primo grado, risulta presentato il 31 dicembre 2024, dopo il termine, spirato il precedente 21 dicembre 2024; osservato che anche la memoria è tardiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli re