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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 02656/2023

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7760-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via F.G.

Galati n.100/C, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -2- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimate – nonché sul ricorso riunito proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Avellino, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende giusta procura a marginedel ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2022 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; lette le memorie dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quel che ancora rileva in questo giudizio, deve premettersi che, con citazione del 21/2/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo il rigetto di domanda cautelare di uguale contenuto, Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -3- convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franc o Vitale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendoche erano proprietari di un area di sedime nella via Tuoro di [OSCURATO:PERSONA], come risultante dalla demolizione di un fabbricato, prospiciente su una corte, identificata in catasto con la particella 196del foglio 4, comune al fabbricato in via di ricostruzione dei convenuti e che questa corte fungeva da via di passaggio ma era stata in parte occupata dallanuova costruzione dei convenuti; chiesero perciò che fosse ripristinata la strada preesistente. [OSCURATO:PERSONA] fu convenuto quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato dei convenuti; Ciuci fu invece convenuto in quanto era intervenuto nel giudizio cautelare , quale proprietario di un immobile nel fabbricato di Salerno , sostenendo fossero stati i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Penna ad occupare il passaggio con la loro costruzione.

Con citazione notificata il 6/4/95, [OSCURATO:PERSONA] quale condomino e amministratore del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] identificato in catasto con la particella 489 de l foglio 4, con accesso dalla corte suindicata , insieme alle altre condomine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], c onven ne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , i germani [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], per far accertare che costoro , ricostruendo il loro fabbricato posto a confine, avevano invaso la corte comune impedendo di terminare i lavori; chiedevano quindi di dichiarare l'illiceità della nuova fabbrica perché costruita nello spazio comune e in violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti alla rimozione e alla liberazione della corte suddettae alrisarcimento dei danni.

Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -4- I convenuti spiegarono riconvenzionale lamentando l’invasione della corte e comunque chiamarono in manleva il direttore dei lavori Petraccaro. [OSCURATO:PERSONA] si costituì nel primo giudizio e intervenne nel secondo, chiedendofosse accertato che la corte era stata invasa e fossero condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro , ad arretrare i rispettivi fabbricati.

I due giudizi, il primo iscritto al n. 831/95 ed il secondo al n. 1294/95, furono riuniti e di seguito interrotti per morte di [OSCURATO:PERSONA] prima e di [OSCURATO:PERSONA] poi. [OSCURATO:PERSONA] provvide alla riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e cioè la moglie Giuseppinae i figli Carmine , Antonio , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Ros etta e [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra ed Elena S alerno.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non si costituirono; degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], si costitui ro no Alessandrina e [OSCURATO:PERSONA] eredi testamentarie dell’immobile, mentre Elena e [OSCURATO:PERSONA] chiesero di essere estromess e perché non proprietarie del bene.

Espletata c.t.u., con sentenza n.1662/2008, il T ribunale di Avellino,riportando contumaci oltre agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche, dopo la riassunzione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA], dichiar ò l’estromissione dal giudizio di Francesca ed [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di chiamare in giudizio gli altri condomini litisconsorti Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -5- necessari; evidenziò comunque che dal c . t . u . era stato escluso lo sconfinamento da parte diSalerno perché il fabbricato Salerno risultava addirittura arretrato rispetto alla sagoma iniziale; dichiarò cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta transazione; accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] edAlessandrina Salerno quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il fabbricato, ripristinando la corte; rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; rigettò la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; compensò, infine, le spese di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Ciuci con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; condannòIolanda Penna e glieredi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di [OSCURATO:PERSONA] con distrazione (liquidandole in E.6.600 oltre accessori) e, per la medesima somma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in favore di GildaCuomo e [OSCURATO:PERSONA].

Proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'omessa notifica del decreto di prosecuzione del giudizio, la mancata proposizione da parte di Ciuci di una domanda in loro danno, la mancanza di prova di diritti sulla corte, l’illegittimità della condanna all’arretramento; chiesero, pertanto,di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per essere intervenuta l’estinzione del giudizio in difetto di regolare riassunzione, nonché di dichiarare inammissibile ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -6- accertare che nessuna domanda era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] in loro danno, riformando sul punto la sentenza, anche quanto alla condanna alle spese in favore degli eredi, condannando questi ultimi alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta.

Si costituì, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale per ottenere la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per difetto di una rituale citazione nei suoi confronti.

La Corte, rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] risultando copia di una notifica regolarmente perfezionatasi, in accoglimento del secondo motivo di appello, revocò soltanto la condanna alle spese pronunciata in danno degli appellanti e in favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando invece la condanna pronunciata anche nei loro confronti all’arretramento del fabbricato; condannò quindi gli eredi Ciuci a rimborsare agli appellantila somma di E.7.000,00 , oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009e le spese del giudizio di appello.

In particolare, la Corte d’appello giudicò fondato il secondo motivo di appello principale perché ritenne che [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso negli atti di non aver proposto alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA].

Rilevò pure, tuttavia, che il giudizio, utilmente riassunto , era proseguito anche nel contraddittorio degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] che risultavano costituiti, anche dopo la riassunzione, con unico atto,insieme a [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]: esplicitamente ritenne che la costituzione degli appellanti in primo grado, dopo la riassunzione, risultasse inequivocabile da più indici di fatto non più esaminabili in questa sede.

Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -7- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi Ciuci, sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e Italia Vitale non ha nno svolto difese.

Ha pure proposto ricorso, poi riunito, [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Nessuno degli intimati ha presentato difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del suo ricorso, esaminato per primo comodità espositiva, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha lamentato la violazione degli artt. 139, 149, 160 cod.proc.civ.e dell'art. 46 disp. att. cod.proc.civ. , in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. , con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado: la Corte territoriale non avrebbe rilevato che l’avviso di ricevimento risulta compilato con omissioni e correzioni del nome di chi ha provveduto a ritirare l’attoe la correzione sarebbe sì grossolana da non richiedere querela di falso.

Con il secondo motivo, la stessa ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 8 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890 e 162 e 291 cod.proc.civ., in relazione all'articolo 360 comma I n.3 cod.proc.civ., poiché dall'esame dell'avviso risulta che la sequenza degli adempimenti previsti dalla norma per la notifica non è stata rispettata e che la conseguente nullità non è stata sanata dal ritiro del plico presso l'ufficio postale, in quanto avvenuto ad opera del terzo estraneoCarmine Vitale, in assenza di sua delega.

Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -8- I due motivi –che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono infondati nella parte in cui non sono inammissibili.

La Corte d’appello ha preso atto che dalla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dagli appellati incidentali l’atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] e delle condomine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta regolarmente notificato in data 6/4/95 alla dante causa [OSCURATO:PERSONA] e che questa copia non è stata contestata quanto ad autenticità; in effetti, dalla cartolina di ricevimento (esaminabile da questa Corte nei limiti in cui è stato dedotto un error in procedendo) il piego raccomandato spedito in data 6/4/95 risulta ritirato in data 10/4/95.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur prospettando, in entrambi i motivi, una violazione o falsa applicazione di legge, non ha spiegato in realtà perché la Corte territoriale non avreb be correttamente applicato le norme sulla notifica, limitandosi a prospettare inammissibilmente in questa sede alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla Corte.

Il vizio di violazione di legge consiste, invero, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in correlazione alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud.; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è ipotesi differente cheimplica unavalutazione in merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto come vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -9- della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e, non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Ciò posto in principio, da un canto, quanto all’ammissibilità dei motivi, deve rilevarsi che la ricorrente non ha specificato dove, come e quando avrebbe dedotto l'invalidità della notifica sotto i plurimi profili di fatto prospettati nel ricorso per cassazione, con ciò formulando un ricorso evidentemente privo di autosufficienza, che non consente a questa Corte di effettuare il suo controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019): sarebbe stato necessario, invece, allegare compiutamente quando gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche conseguenti siano entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum, perché comunque i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 09/05/2000).

D’altro canto, quanto alla fondatezza delle censure , deve considerarsi che in ogni caso gli elementi di fatto prospettati come vizi – l’assenza di delega in chi ha firmato per il ritiro – seppure tempestivamente dedotti, avrebbero potuto essere considerati soltanto con la proposizione di querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, atteso che l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -10- di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico; ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019).

1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve perciò essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di difesa degli intimati.

2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto.

Con il secondo motivo, rubricatoidenticamente come violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, rilevando che la Corte non avrebbe considerato che gli appellanti Vitale si erano costituiti volontariamente con [OSCURATO:PERSONA], sostenendone le difese e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -11- erano rimasti soccombenti nei confronti del loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno dedottola violazione degli artt. 91 e 112 cod.proc.civ., 1292 e 1299 cod.civ. , in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di Euro 7000,00, versata a titolo di spese di lite, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia, senza considerare che la somma era stata pagata soltanto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano formulato la relativa domanda di restituzione e cheera stata pronunciata condanna in solido con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. per la condanna alle spese di appello in favore degli appellanti, invece soccombenti in merito e, in ogni caso, perché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (indicata per errore invece di Italia) non avevano diritto al rimborso.

2.1. Il secondo motivo, esaminato per primo per logica espositiva, è fondato in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod.proc.civ..

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto fossero costituiti volontariamentein prosecuzione del giudizio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda di sconfinamento sulla corte ed ha confermato la loro condanna all’arretramento del fabbricato in comune con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; ciononostante,ha revocato la condanna alla spese pronunciata in loro danno in solido con [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e in fav ore di [OSCURATO:PERSONA] , motivando unicamente in Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -12- riferimento alla mancata proposizione di una domanda da parte di quest’ultimonei loro confronti.

In diritto, deve invero considerarsi che in ipotesi di riassunzione di un processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione che, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore o, come nella specie, depositino una nuova comparsa di costituzione, non possono essere considerati contumaci, perché la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 2019).

A ciò deve ulteriormente aggiungersi che, per principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, se fa propria la posizione di uno dei contendenti e assume attiva posizione di contrasto verso l'altro, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017).

Stabilito, dunque, che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato al processo di primo grado costituendosi prima con comparsa del 2/5/96 nel procedimento n.1294/95, sostenendo le ragioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, poi, dopo l’interruzione , costituendosi nuovamente con [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di unico difensore, la Corte d’appello avrebbe dovuto, per escludere la loro condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], valutarne concretamente la posizione processuale e non limitarsi a prendere atto della mancata proposizione di una diretta domanda nei loro confronti, Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -13- ancor più in considerazione della conferma della pronuncia di condanna all’arretramento del fabbricato di cui pure erano proprietari come ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado.

Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento di ogni altra censura relativa allaregolamentazione delle spese tra le stesse partie ai conseguenti rapporti di dare/avere.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e Antonio hanno censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per errata individuazione del soggetto obbligato alla res tituzione dell’importo corrisposto a titolo di spese e competenze, atteso che al capo 9 della sentenza di primo grado la condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata con attribuzione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario e che era stato costui ad averle concretamente percepite; ne conseguirebbe l’inammissibilità del presente ricorso per «carenza di legittimazione» (così in controricorso) degli eredi Ciuci ad impugnare.

Dall’accoglimento del secondo motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata nei limiti suindicati deriva anche l’assorbimento di questo ricorso incidentale.

4. In relazione al motivo di ricorso principale accolto, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata quanto alle statuizioni sub a) e b), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la regolamentazione delle spese tra i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA], appellanti avverso la sentenza n.1662/08 del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] dante causa degli attuali ricorrenti in relazione ai principi di diritto suesposti.

Ric. 2017 n. 07760 sez.

S2 -ud. 24-06-2022 -14- La Corte d’appello definirà in conseguenza pure le spese del secondo grado tra gli eredi Ciuci e i germani Vitale e le spese di questo giudizio di legittimità.

5. Dal rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deriva l’obbligo per quest’ultima di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7760-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via F.G. Galati n.100/C, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -2- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimate – nonché sul ricorso riunito proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Avellino, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende giusta procura a marginedel ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2022 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; lette le memorie dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quel che ancora rileva in questo giudizio, deve premettersi che, con citazione del 21/2/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo il rigetto di domanda cautelare di uguale contenuto, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -3- convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franc o Vitale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendoche erano proprietari di un area di sedime nella via Tuoro di [OSCURATO:PERSONA], come risultante dalla demolizione di un fabbricato, prospiciente su una corte, identificata in catasto con la particella 196del foglio 4, comune al fabbricato in via di ricostruzione dei convenuti e che questa corte fungeva da via di passaggio ma era stata in parte occupata dallanuova costruzione dei convenuti; chiesero perciò che fosse ripristinata la strada preesistente. [OSCURATO:PERSONA] fu convenuto quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato dei convenuti; Ciuci fu invece convenuto in quanto era intervenuto nel giudizio cautelare , quale proprietario di un immobile nel fabbricato di Salerno , sostenendo fossero stati i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Penna ad occupare il passaggio con la loro costruzione. Con citazione notificata il 6/4/95, [OSCURATO:PERSONA] quale condomino e amministratore del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] identificato in catasto con la particella 489 de l foglio 4, con accesso dalla corte suindicata , insieme alle altre condomine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], c onven ne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , i germani [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], per far accertare che costoro , ricostruendo il loro fabbricato posto a confine, avevano invaso la corte comune impedendo di terminare i lavori; chiedevano quindi di dichiarare l'illiceità della nuova fabbrica perché costruita nello spazio comune e in violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti alla rimozione e alla liberazione della corte suddettae alrisarcimento dei danni. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -4- I convenuti spiegarono riconvenzionale lamentando l’invasione della corte e comunque chiamarono in manleva il direttore dei lavori Petraccaro. [OSCURATO:PERSONA] si costituì nel primo giudizio e intervenne nel secondo, chiedendofosse accertato che la corte era stata invasa e fossero condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro , ad arretrare i rispettivi fabbricati. I due giudizi, il primo iscritto al n. 831/95 ed il secondo al n. 1294/95, furono riuniti e di seguito interrotti per morte di [OSCURATO:PERSONA] prima e di [OSCURATO:PERSONA] poi. [OSCURATO:PERSONA] provvide alla riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e cioè la moglie Giuseppinae i figli Carmine , Antonio , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Ros etta e [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra ed Elena S alerno. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non si costituirono; degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], si costitui ro no Alessandrina e [OSCURATO:PERSONA] eredi testamentarie dell’immobile, mentre Elena e [OSCURATO:PERSONA] chiesero di essere estromess e perché non proprietarie del bene. Espletata c.t.u., con sentenza n.1662/2008, il T ribunale di Avellino,riportando contumaci oltre agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche, dopo la riassunzione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA], dichiar ò l’estromissione dal giudizio di Francesca ed [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di chiamare in giudizio gli altri condomini litisconsorti Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -5- necessari; evidenziò comunque che dal c . t . u . era stato escluso lo sconfinamento da parte diSalerno perché il fabbricato Salerno risultava addirittura arretrato rispetto alla sagoma iniziale; dichiarò cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta transazione; accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] edAlessandrina Salerno quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il fabbricato, ripristinando la corte; rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; rigettò la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; compensò, infine, le spese di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Ciuci con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; condannòIolanda Penna e glieredi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di [OSCURATO:PERSONA] con distrazione (liquidandole in E.6.600 oltre accessori) e, per la medesima somma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in favore di GildaCuomo e [OSCURATO:PERSONA]. Proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'omessa notifica del decreto di prosecuzione del giudizio, la mancata proposizione da parte di Ciuci di una domanda in loro danno, la mancanza di prova di diritti sulla corte, l’illegittimità della condanna all’arretramento; chiesero, pertanto,di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per essere intervenuta l’estinzione del giudizio in difetto di regolare riassunzione, nonché di dichiarare inammissibile ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -6- accertare che nessuna domanda era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] in loro danno, riformando sul punto la sentenza, anche quanto alla condanna alle spese in favore degli eredi, condannando questi ultimi alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta. Si costituì, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale per ottenere la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per difetto di una rituale citazione nei suoi confronti. La Corte, rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] risultando copia di una notifica regolarmente perfezionatasi, in accoglimento del secondo motivo di appello, revocò soltanto la condanna alle spese pronunciata in danno degli appellanti e in favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando invece la condanna pronunciata anche nei loro confronti all’arretramento del fabbricato; condannò quindi gli eredi Ciuci a rimborsare agli appellantila somma di E.7.000,00 , oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009e le spese del giudizio di appello. In particolare, la Corte d’appello giudicò fondato il secondo motivo di appello principale perché ritenne che [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso negli atti di non aver proposto alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevò pure, tuttavia, che il giudizio, utilmente riassunto , era proseguito anche nel contraddittorio degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] che risultavano costituiti, anche dopo la riassunzione, con unico atto,insieme a [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]: esplicitamente ritenne che la costituzione degli appellanti in primo grado, dopo la riassunzione, risultasse inequivocabile da più indici di fatto non più esaminabili in questa sede. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -7- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi Ciuci, sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e Italia Vitale non ha nno svolto difese. Ha pure proposto ricorso, poi riunito, [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Nessuno degli intimati ha presentato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del suo ricorso, esaminato per primo comodità espositiva, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha lamentato la violazione degli artt. 139, 149, 160 cod.proc.civ.e dell'art. 46 disp. att. cod.proc.civ. , in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. , con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado: la Corte territoriale non avrebbe rilevato che l’avviso di ricevimento risulta compilato con omissioni e correzioni del nome di chi ha provveduto a ritirare l’attoe la correzione sarebbe sì grossolana da non richiedere querela di falso. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 8 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890 e 162 e 291 cod.proc.civ., in relazione all'articolo 360 comma I n.3 cod.proc.civ., poiché dall'esame dell'avviso risulta che la sequenza degli adempimenti previsti dalla norma per la notifica non è stata rispettata e che la conseguente nullità non è stata sanata dal ritiro del plico presso l'ufficio postale, in quanto avvenuto ad opera del terzo estraneoCarmine Vitale, in assenza di sua delega. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -8- I due motivi –che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono infondati nella parte in cui non sono inammissibili. La Corte d’appello ha preso atto che dalla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dagli appellati incidentali l’atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] e delle condomine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta regolarmente notificato in data 6/4/95 alla dante causa [OSCURATO:PERSONA] e che questa copia non è stata contestata quanto ad autenticità; in effetti, dalla cartolina di ricevimento (esaminabile da questa Corte nei limiti in cui è stato dedotto un error in procedendo) il piego raccomandato spedito in data 6/4/95 risulta ritirato in data 10/4/95. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur prospettando, in entrambi i motivi, una violazione o falsa applicazione di legge, non ha spiegato in realtà perché la Corte territoriale non avreb be correttamente applicato le norme sulla notifica, limitandosi a prospettare inammissibilmente in questa sede alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla Corte. Il vizio di violazione di legge consiste, invero, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in correlazione alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud.; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è ipotesi differente cheimplica unavalutazione in merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto come vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -9- della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e, non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ciò posto in principio, da un canto, quanto all’ammissibilità dei motivi, deve rilevarsi che la ricorrente non ha specificato dove, come e quando avrebbe dedotto l'invalidità della notifica sotto i plurimi profili di fatto prospettati nel ricorso per cassazione, con ciò formulando un ricorso evidentemente privo di autosufficienza, che non consente a questa Corte di effettuare il suo controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019): sarebbe stato necessario, invece, allegare compiutamente quando gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche conseguenti siano entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum, perché comunque i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 09/05/2000). D’altro canto, quanto alla fondatezza delle censure , deve considerarsi che in ogni caso gli elementi di fatto prospettati come vizi – l’assenza di delega in chi ha firmato per il ritiro – seppure tempestivamente dedotti, avrebbero potuto essere considerati soltanto con la proposizione di querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, atteso che l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -10- di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico; ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). 1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve perciò essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di difesa degli intimati. 2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto. Con il secondo motivo, rubricatoidenticamente come violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, rilevando che la Corte non avrebbe considerato che gli appellanti Vitale si erano costituiti volontariamente con [OSCURATO:PERSONA], sostenendone le difese e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -11- erano rimasti soccombenti nei confronti del loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno dedottola violazione degli artt. 91 e 112 cod.proc.civ., 1292 e 1299 cod.civ. , in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di Euro 7000,00, versata a titolo di spese di lite, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia, senza considerare che la somma era stata pagata soltanto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano formulato la relativa domanda di restituzione e cheera stata pronunciata condanna in solido con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. per la condanna alle spese di appello in favore degli appellanti, invece soccombenti in merito e, in ogni caso, perché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (indicata per errore invece di Italia) non avevano diritto al rimborso. 2.1. Il secondo motivo, esaminato per primo per logica espositiva, è fondato in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod.proc.civ.. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto fossero costituiti volontariamentein prosecuzione del giudizio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda di sconfinamento sulla corte ed ha confermato la loro condanna all’arretramento del fabbricato in comune con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; ciononostante,ha revocato la condanna alla spese pronunciata in loro danno in solido con [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e in fav ore di [OSCURATO:PERSONA] , motivando unicamente in Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -12- riferimento alla mancata proposizione di una domanda da parte di quest’ultimonei loro confronti. In diritto, deve invero considerarsi che in ipotesi di riassunzione di un processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione che, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore o, come nella specie, depositino una nuova comparsa di costituzione, non possono essere considerati contumaci, perché la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 2019). A ciò deve ulteriormente aggiungersi che, per principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, se fa propria la posizione di uno dei contendenti e assume attiva posizione di contrasto verso l'altro, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017). Stabilito, dunque, che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato al processo di primo grado costituendosi prima con comparsa del 2/5/96 nel procedimento n.1294/95, sostenendo le ragioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, poi, dopo l’interruzione , costituendosi nuovamente con [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di unico difensore, la Corte d’appello avrebbe dovuto, per escludere la loro condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], valutarne concretamente la posizione processuale e non limitarsi a prendere atto della mancata proposizione di una diretta domanda nei loro confronti, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -13- ancor più in considerazione della conferma della pronuncia di condanna all’arretramento del fabbricato di cui pure erano proprietari come ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento di ogni altra censura relativa allaregolamentazione delle spese tra le stesse partie ai conseguenti rapporti di dare/avere. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e Antonio hanno censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per errata individuazione del soggetto obbligato alla res tituzione dell’importo corrisposto a titolo di spese e competenze, atteso che al capo 9 della sentenza di primo grado la condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata con attribuzione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario e che era stato costui ad averle concretamente percepite; ne conseguirebbe l’inammissibilità del presente ricorso per «carenza di legittimazione» (così in controricorso) degli eredi Ciuci ad impugnare. Dall’accoglimento del secondo motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata nei limiti suindicati deriva anche l’assorbimento di questo ricorso incidentale. 4. In relazione al motivo di ricorso principale accolto, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata quanto alle statuizioni sub a) e b), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la regolamentazione delle spese tra i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA], appellanti avverso la sentenza n.1662/08 del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] dante causa degli attuali ricorrenti in relazione ai principi di diritto suesposti. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -14- La Corte d’appello definirà in conseguenza pure le spese del secondo grado tra gli eredi Ciuci e i germani Vitale e le spese di questo giudizio di legittimità. 5. Dal rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deriva l’obbligo per quest’ultima di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un
Sentenza Cassazione n. 02656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris