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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21025/2023

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3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27948 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - r icorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - Oggetto: accertamento induttivo – errore revocatorio - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1575/35/2016, depositata in data21 aprile 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale esercente l’attività di ristorante-pizzeria,aveva proposto ricorso per revocazione av verso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2449/1/2014 che aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia del giudice di primo grado; in particolare, la contribuente aveva lamentato che i giudici del gravame avevano deciso la controversia, relativa all’accertamento in via induttiva del maggior reddito non dichiarato,incorrendo in una falsa percezione della realtà documentale e, quindi, aveva prospettato l’esistenza di un errore revocatorio; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il ricorso per revocazione, in particolare ha ritenuto che non vi era stato alcun errore revocatorio, non sussistendo due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto quanto, piuttosto, tra due diverse valutazioni del materiale probatorio e che, inoltre, quanto lamentato come errore revocatorio era stato, in realtà, l’oggetto della controversia sul quale i giudici si erano pronunciati; avverso la suddetta pronuncia la contribuente h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motiv o di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 395, comma primo, n. 4), cod., proc. civ.per avere erroneamente ritenuto che la sentenza del giudice del gravame non era viziata da errore percettivo; in particolare, parte ricorrente evidenzia che l’Agenzia delle entrate aveva emesso l’avviso di accertamento ricostruendo induttivamente i ricavi non dichiarati riportandosi acriticamente alle risultanze del processo verbale di constatazione al quale aveva fatto rinvio, in particolare tenendo conto del listino prezzi rinvenuti in sede di verifica e dell’utilizzo di alcune materieprime; in realtà, secondo parte ricorrente, gli errori commessi dai verificatori, trasfusi nell’avviso di accertamento, sono desumibili dal contenuto dell’allegato al p.v.c. in cui era indicato il listino prezzi per ciascun a portata, sicché risulterebbe evidente che i ricavi sono stati ricostruiti erroneamente, in quanto si è applicato, in sede di accertamento, un prezzo differente rispetto a quello risultante dal listino prezzi; per quanto riguarda, poi,la ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dalla produzione di pizze, l’Agenzia delle entrate ha erroneamente individuato il numero presunto di porzioni di pizza da asporto ottenibili moltiplicando, anziché la quantità numerica, il valore economico espresso in euro per il dato della quantità in grammi di farina occorrente per ciascuna porzione; evidenzia, quindi, parte ricorrente che, nonostante gli evidenti errori desumibili ictu oculi dai documenti prodotti, il giudice della revocazione ha erroneamente ritenuto che non sussistesse alcun errore revocatorio; il motivo è infondato; in termini generali, va osservato che la previsione di cui all’art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato (Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23502), risolvendosi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr., tra le tante, Sez.

U, nn. 13181/2013; 2008/26022; nonchéCass., n. 22569/2013); con riferimento alla presente causa, quel che, in realtà, parte ricorrente lamenta è la circostanza che la ricostru zione induttiva compiuta dall’amministrazione finanziaria era viziata da errori, sia in quanto sarebbe stato applicato in sede di accertamento un prezzo differente rispetto a quello risultante dal listino prezzi allegato al p.v.c., sia in quanto,con riferimento alla ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dalla produzione di pizze, era stato erroneamente individuato il numero presunto di porzioni di pizza da asporto ottenibili moltiplicando, anziché la quantità numerica, il valore economico espresso in euro per il dato della quantità in grammi di farina occorrente per ciascuna porzione; significativa è la circostanza che la stessa parte ricorrente ha evidenziato che gli errori erano “ desumibili ictu oculi dai documenti prodotti in giudizio” e che “invero, gli errori commessi dai verificatori, in modo incontestabile ed incontestato dagli atti del giudizio, hanno inficiato la ricostruzione operata e, pertanto, la stessa ripresa fiscale recata nell’avviso di accertamento impugnato”; quel che, dunque, viene contestato è l’erroneità in sé della ricostruzione induttiva operata dall’amministrazione finanziaria, poiché la modalità di accertamento era risultato non corretto; si tratta, in realtà, di errori già presenti nella documentazione prodotta a fondamento della ripresa, il che esclude in radice, come correttamente espresso dal giudice della revocazione, la sussistenza di un errore percettivo; il giudizio del giudice del gravame, invero, non è stato espresso sulla base di una sua errata percezione della realtà documentale, ma sulla valenza della suddetta ricostruzione ai fini della decisioneche la parte ritiene già di per sé inficiata da errore, il che pone la vicenda al di fuori dei limiti di cui all’art. 395, cod. proc. civ.; correttamente, peraltro, il giudice della revocazione ha posto in luce la circostanza che “quanto lamentato come errore revocatorio è stato specificamente l’oggetto della controversia sul quale i giudici si sono pronunciati”, sottolineando, sotto tale profilo, che l’esistenza dell’errore della ricostruzione induttiva operata costituiva proprio l’oggetto del giudizio; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27948 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - r icorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - Oggetto: accertamento induttivo – errore revocatorio - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1575/35/2016, depositata in data21 aprile 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale esercente l’attività di ristorante-pizzeria,aveva proposto ricorso per revocazione av verso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2449/1/2014 che aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia del giudice di primo grado; in particolare, la contribuente aveva lamentato che i giudici del gravame avevano deciso la controversia, relativa all’accertamento in via induttiva del maggior reddito non dichiarato,incorrendo in una falsa percezione della realtà documentale e, quindi, aveva prospettato l’esistenza di un errore revocatorio; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il ricorso per revocazione, in particolare ha ritenuto che non vi era stato alcun errore revocatorio, non sussistendo due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto quanto, piuttosto, tra due diverse valutazioni del materiale probatorio e che, inoltre, quanto lamentato come errore revocatorio era stato, in realtà, l’oggetto della controversia sul quale i giudici si erano pronunciati; avverso la suddetta pronuncia la contribuente h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motiv o di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 395, comma primo, n. 4), cod., proc. civ.per avere erroneamente ritenuto che la sentenza del giudice del gravame non era viziata da errore percettivo; in particolare, parte ricorrente evidenzia che l’Agenzia delle entrate aveva emesso l’avviso di accertamento ricostruendo induttivamente i ricavi non dichiarati riportandosi acriticamente alle risultanze del processo verbale di constatazione al quale aveva fatto rinvio, in particolare tenendo conto del listino prezzi rinvenuti in sede di verifica e dell’utilizzo di alcune materieprime; in realtà, secondo parte ricorrente, gli errori commessi dai verificatori, trasfusi nell’avviso di accertamento, sono desumibili dal contenuto dell’allegato al p.v.c. in cui era indicato il listino prezzi per ciascun a portata, sicché risulterebbe evidente che i ricavi sono stati ricostruiti erroneamente, in quanto si è applicato, in sede di accertamento, un prezzo differente rispetto a quello risultante dal listino prezzi; per quanto riguarda, poi,la ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dalla produzione di pizze, l’Agenzia delle entrate ha erroneamente individuato il numero presunto di porzioni di pizza da asporto ottenibili moltiplicando, anziché la quantità numerica, il valore economico espresso in euro per il dato della quantità in grammi di farina occorrente per ciascuna porzione; evidenzia, quindi, parte ricorrente che, nonostante gli evidenti errori desumibili ictu oculi dai documenti prodotti, il giudice della revocazione ha erroneamente ritenuto che non sussistesse alcun errore revocatorio; il motivo è infondato; in termini generali, va osservato che la previsione di cui all’art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato (Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23502), risolvendosi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr., tra le tante, Sez. U, nn. 13181/2013; 2008/26022; nonchéCass., n. 22569/2013); con riferimento alla presente causa, quel che, in realtà, parte ricorrente lamenta è la circostanza che la ricostru zione induttiva compiuta dall’amministrazione finanziaria era viziata da errori, sia in quanto sarebbe stato applicato in sede di accertamento un prezzo differente rispetto a quello risultante dal listino prezzi allegato al p.v.c., sia in quanto,con riferimento alla ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dalla produzione di pizze, era stato erroneamente individuato il numero presunto di porzioni di pizza da asporto ottenibili moltiplicando, anziché la quantità numerica, il valore economico espresso in euro per il dato della quantità in grammi di farina occorrente per ciascuna porzione; significativa è la circostanza che la stessa parte ricorrente ha evidenziato che gli errori erano “ desumibili ictu oculi dai documenti prodotti in giudizio” e che “invero, gli errori commessi dai verificatori, in modo incontestabile ed incontestato dagli atti del giudizio, hanno inficiato la ricostruzione operata e, pertanto, la stessa ripresa fiscale recata nell’avviso di accertamento impugnato”; quel che, dunque, viene contestato è l’erroneità in sé della ricostruzione induttiva operata dall’amministrazione finanziaria, poiché la modalità di accertamento era risultato non corretto; si tratta, in realtà, di errori già presenti nella documentazione prodotta a fondamento della ripresa, il che esclude in radice, come correttamente espresso dal giudice della revocazione, la sussistenza di un errore percettivo; il giudizio del giudice del gravame, invero, non è stato espresso sulla base di una sua errata percezione della realtà documentale, ma sulla valenza della suddetta ricostruzione ai fini della decisioneche la parte ritiene già di per sé inficiata da errore, il che pone la vicenda al di fuori dei limiti di cui all’art. 395, cod. proc. civ.; correttamente, peraltro, il giudice della revocazione ha posto in luce la circostanza che “quanto lamentato come errore revocatorio è stato specificamente l’oggetto della controversia sul quale i giudici si sono pronunciati”, sottolineando, sotto tale profilo, che l’esistenza dell’errore della ricostruzione induttiva operata costituiva proprio l’oggetto del giudizio; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif
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