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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 21642/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 23/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Nola che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta per motivi non consentiti, in quanto dalla sentenza emerge che l'imputato ha rinunziato a tutti i motivi tranne quelli relativi alla determinazione della pena e la sussistenza dell'attenuante invocata rientra tra i motivi rinunziati.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] trani [OSCURATO:PERSONA] 30 MAG. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 23/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Nola che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta per motivi non consentiti, in quanto dalla sentenza emerge che l'imputato ha rinunziato a tutti i motivi tranne quelli relativi alla determinazione della pena e la sussistenza dell'attenuante invocata rientra tra i motivi rinunziati. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] trani [OSCURATO:PERSONA] 30 MAG. 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris