Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:36
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995TO0195_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T-195/95,
Guérin automobiles, società di diritto francese in liquidazione, con sede in Alençon (Francia), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di procedere alla comunicazione di addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] SA e, in subordine, a far riconoscere il risarcimento dei danni,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all' origine della controversia
1 La ricorrente ° la cui attività consisteva nell' acquisto e nella vendita di autoveicoli e che era stata dichiarata, con sentenza pronunciata il 22 maggio 1995, in liquidazione giudiziaria ° ha presentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia, registrata il 6 giugno 1994, diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] SA, importatore dei veicoli [OSCURATO:PERSONA] e succursale del costruttore giapponese.
2 In tale denuncia la ricorrente ha fatto notare che era stata concessionaria della [OSCURATO:PERSONA], la quale, agli inizi del 1991, aveva risolto unilateralmente il contratto di concessione, con effetto all' inizio del 1992. In seguito a tale risoluzione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "continuato a valersi del suo sistema di distribuzione esclusiva per rifiutare al signor Guérin qualsiasi compenso allo scopo di favorire in modo discriminatorio un altro concessionario ed opporre al primo numerosi rifiuti di vendita". La ricorrente ha contestato in secondo luogo la compatibilità del contratto tipo di concessione, praticato dalla [OSCURATO:PERSONA], col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16). La ricorrente, facendo valere che gli effetti del contratto escludono il medesimo dal beneficio dell' art. 85, n. 3, del Trattato, ha dichiarato che "si rimette alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è competente a pronunciarsi sulle pratiche della [OSCURATO:PERSONA] in quanto l' art. 10 del regolamento n. 123/85 le consente di ritirare il beneficio dell' esenzione". A tale scopo essa ha denunciato numerose clausole del contratto tipo di concessione o pratiche che ne derivano, poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato di basare la sua denuncia sull' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato.
3 Con lettera 30 giugno 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso copia della denuncia summenzionata alla [OSCURATO:PERSONA] con l' invito a esprimere la sua opinione sui fatti denunciati; il medesimo giorno la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente di tale trasmissione. Dopo due mesi la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato la sua risposta alla [OSCURATO:PERSONA], che l' ha comunicata alla ricorrente nel settembre 1994.
4 Con lettera 21 febbraio 1995 la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni circa le risposte della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha ritenuto in particolare che "il raffronto tra gli elementi probatori (...) a sostegno della sua denuncia, l' esame delle due versioni del contratto e la risposta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero già posto la [OSCURATO:PERSONA] in grado di comunicare determinati addebiti". Dopo aver commentato in dettaglio le risposte della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha dichiarato che essa "sollecita nuovamente la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti che emergono chiaramente dallo studio del fascicolo", concludendo con l' espressione "rimanendo a vostra disposizione".
5 [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a tale lettera.
Procedimento e conclusioni delle parti
6 Dato quanto precede, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, che è stato registrato in cancelleria il 17 ottobre 1995.
7 Con atto separato, depositato il 4 dicembre 1995 in cancelleria, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ex art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito a tale eccezione l' 8 gennaio 1996.
8 Nel suo ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare la carenza della [OSCURATO:PERSONA];
° in subordine, sulla base dell' art. 215 del Trattato CE, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha impegnato pertanto la sua responsabilità extracontrattuale nei confronti della ricorrente e le deve il risarcimento dei danni stimato a 1 577 188,53 FF;
° condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
9 [OSCURATO:PERSONA] sua eccezione di irricevibilità la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso in quanto irricevibile;
° condannare la ricorrente alle spese.
10 La ricorrente considera, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, che il Tribunale, dopo aver respinto l' eccezione, può statuire sulle conclusioni per carenza e per risarcimento danni del ricorso.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
Quanto alle conclusioni per carenza
11 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è irricevibile in quanto è stato presentato senza osservare le condizioni ed i termini di cui all' art. 175 del Trattato CE. Infatti la lettera della ricorrente 21 febbraio 1995 non può considerarsi come "una richiesta di agire" ai sensi di tale disposizione, dato che la stessa era diretta sostanzialmente a replicare agli argomenti di risposta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lettera figurava inoltre l' espressione ° "rimanendo a vostra disposizione" ° la quale dimostra che, nell' intenzione della ricorrente, era destinata a protrarsi la cooperazione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne arguisce che la lettera 21 febbraio 1995 non faceva risultare con chiarezza come, in difetto di azione entro il termine previsto, un ricorso per carenza sarebbe stato proposto avverso la medesima.
12 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, ammesso che la detta lettera possa considerarsi come una diffida, il presente ricorso per carenza è stato proposto solo otto mesi più tardi. Orbene, risulta dall' art. 175 del Trattato che, nell' ipotesi in cui l' istituzione interessata non abbia preso posizione nel termine di due mesi dalla diffida ° punto non contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie ° un ricorso per carenza può essere proposto avverso tale istituzione soltanto entro un nuovo termine di due mesi. Nel caso di specie, tale nuovo termine è scaduto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nell' aprile 1995, senza che la ricorrente abbia provato l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto CE della Corte.
13 La ricorrente ribatte che l' art. 175 del Trattato non esige alcuna particolare forma per la richiesta di agire. Basta che l' invito in parola, tanto meglio se formulato in termini cortesi, sia sufficientemente preciso affinché la [OSCURATO:PERSONA] non possa sbagliarsi in ordine alla sua portata. Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva mettere in dubbio che la mancata adozione di una decisione sarebbe stata considerata dalla ricorrente come una carenza ed avrebbe potuto condurre alla presentazione di un ricorso.
14 Quanto all' asserzione di irricevibilità fondata sulla data di presentazione del ricorso, la ricorrente rileva che frequenti contatti con la [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla diffida, permettono di disattendere qualsiasi eccezione di tardività nella misura in cui la ricorrente poteva ragionevolmente pensare che il problema sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto una soluzione favorevole (v. sentenza della Corte 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-599). Essa ritiene che, secondo il principio del legittimo affidamento, un denunciante può essere indotto a ritardare l' attivazione di un ricorso se gli si fa credere, grazie all' intenzione o alla volontà espressa a nome della [OSCURATO:PERSONA], che il suo fascicolo finirà con l' essere esaminato. In tale contesto essa rinvia alle ripetute dichiarazioni pubbliche del signor [OSCURATO:PERSONA], membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile per la politica di concorrenza, in particolare sul Journal de l' automobile 13 gennaio 1995 ["sono deciso ad agire con rapidità e determinazione senza cedimenti. Non vi sarà alcuna indulgenza (...)"] o alla sua posizione in risposta alla risoluzione del Parlamento 16 marzo 1995 sulla XXIII Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di concorrenza ("il rafforzamento del mercato interno presuppone che la [OSCURATO:PERSONA], al pari di tutti gli Stati membri in quanto tali, presti un' attenzione del tutto particolare alla rigorosa osservanza delle disposizioni esistenti [in materia di concorrenza])". Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso, nella sua eccezione di irricevibilità, che la ricorrente aveva dimostrato spirito di cooperazione e che quest' ultima era portata a ritenere che siffatta cooperazione sarebbe proseguita in modo da far avanzare il suo fascicolo, il che giustificava la sua attesa.
15 La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale può notare comunque che la comunicazione del ricorso da parte della sua cancelleria alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce la trasmissione di una richiesta di agire priva di ambiguità a cui va assimilato l' atto introduttivo. Essa segnala infine che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non manifestava affatto l' intenzione di porre fine alla sua carenza, le ha indirizzato, per ogni evenienza, con lettera 2 gennaio 1996 una nuova diffida destinata a sfociare in un nuovo ricorso per carenza.
Quanto alle conclusioni per risarcimento danni
16 [OSCURATO:PERSONA] non si pronuncia su tale punto. La ricorrente sottolinea che il suo ricorso per risarcimento danni è un' azione autonoma rispetto al ricorso fondato sulla carenza. Orbene, l' affermazione della responsabilità di un' istituzione, in special modo della [OSCURATO:PERSONA], permetterebbe direttamente al Tribunale, procedendo alla qualificazione giuridica dei fatti, di considerare che essi sono costitutivi di un illecito così caratterizzato da impegnare siffatta responsabilità. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non contesta di avere omesso di prendere posizione nel termine impartito, essa sarebbe venuta meno manifestamente all' obbligo di esaminare la denuncia in modo completo e coerente motivando il mancato studio del fascicolo in modo rigoroso.
Giudizio del Tribunale
17 Il Tribunale ricorda in via preliminare che, ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, quando esso è adito con un' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, trattandosi di un ricorso per carenza, il Tribunale si reputa sufficientemente informato grazie all' esame degli atti di causa. A tale riguardo non occorre quindi passare alla fase orale.
18 Circa i termini prescritti dall' art. 175, secondo comma, del Trattato, va constatato che l' invio, da parte della ricorrente, della lettera 21 febbraio 1995 ° ammesso che quest' ultima possa considerarsi come una richiesta di agire ai sensi dell' art. 175, secondo comma, del Trattato ° è stata seguita dall' omissione di prender posizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della ricorrente, omissione che si è protratta sino all' introduzione del presente ricorso il 17 ottobre 1995. Ora, si sarebbe dovuto proporre il ricorso per carenza, ex art. 175, secondo comma, del Trattato, entro un termine di quattro mesi dall' invio della detta lettera, cioè, al più tardi, alla fine del giugno 1995. Ne deriva che tale termine di ricorso è stato manifestamente superato.
19 Benché la [OSCURATO:PERSONA], nella sua eccezione di irricevibilità, ne abbia sollevato espressamente l' eventualità, la ricorrente si è astenuta dall' invocare, nelle sue osservazioni sull' eccezione, la presenza di un caso fortuito, di un caso di forza maggiore o di un errore scusabile che avrebbero potuto spiegare tale superamento del termine.
20 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente si riferisce a dichiarazioni pubbliche del signor [OSCURATO:PERSONA] o a frequenti contatti con la [OSCURATO:PERSONA], successivi alla diffida, che avrebbero motivato il suo legittimo affidamento di modo che essa avrebbe potuto ritenersi autorizzata a ritardare la presentazione del ricorso, va ricordato che il concetto di legittimo affidamento presuppone, in capo all' interessato, la presenza di aspettative fondate su assicurazioni precise fornite dall' amministrazione comunitaria (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale "[OSCURATO:PERSONA]"/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-361, punto 67). Orbene, dato il carattere generale delle dichiarazioni pubbliche in parola, non può trattarsi nella fattispecie di assicurazioni precise fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito del caso specifico della ricorrente che avrebbero potuto giustificare il superamento del termine più sopra constatato. Inoltre eventuali contatti, successivi alla diffida della [OSCURATO:PERSONA], tra quest' ultima e la ricorrente non fanno venir meno l' osservanza dei termini di cui all' art. 175 del Trattato.
21 Per quanto attiene al rinvio, da parte della ricorrente, alla citata sentenza ENU/[OSCURATO:PERSONA] (punti 23 e 24), è sufficiente ricordare che il "termine ragionevole" controverso in tale causa non era il termine di ricorso previsto dall' art. 175, secondo comma, del Trattato, in quanto quest' ultimo termine di quattro mesi era stato pienamente osservato in tale causa. Si trattava piuttosto del termine in cui l' istituzione comunitaria interessata doveva essere adita per poter essere diffidata in modo valido. Ciò posto, va considerato inefficace l' argomento che la ricorrente tenta di dedurre dalla sentenza ENU/[OSCURATO:PERSONA].
22 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente fa valere infine che la stessa comunicazione del ricorso costituisce una richiesta di agire di modo che sarebbero soddisfatti nella fattispecie i presupposti per l' applicazione dell' art. 175 del Trattato, va rilevato che sia la lettera sia il contesto di tale disposizione ostano ad un ragionamento siffatto. Poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono inderogabili, il giudice comunitario non può procedere ad un' interpretazione estensiva nel senso voluto dalla ricorrente e dichiarare ricevibile un ricorso prematuro.
23 Da quanto precede discende che le conclusioni per carenza vanno respinte come irricevibili.
24 Invece, la decisione sull' eccezione di irricevibilità va rinviata al merito per la parte in cui essa attiene alle conclusioni per risarcimento danni del ricorso.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile per la parte in cui esso è diretto a far dichiarare una carenza della [OSCURATO:PERSONA].
2) Per quanto attiene alle conclusioni per risarcimento danni, l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta è rinviata alla decisione nel merito.
3) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 11 marzo 1996.