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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 34205/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 5-21229/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal pubblico ministero con la requisitoria scritta trasmessa per via telematica, per la manifesta infondatezza e l'assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità non consentito nel giudizio di legittimità.

Ed invero, le critiche esposte dal difensore della ricorrente (reiterative di quelle proposte con i motivi di gravame) "attaccano" il metodo seguito nella valutazione della prova, coerentemente scrutinata nel corpo della decisione impugnata, e vengono oggi riproposte al fine di sollecitare una nuova valutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova valorizzati nel merito.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese delle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

1.1. La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera chiara logica e coerente, che posto e non contestato il possesso e l'uso della vettura in tutto simile a quella usata per commettere i fatti per cui si procede, il silenzio serbato sul punto dalla imputata, accompagnato anche da elementi indiziari (per quanto non granitici ed autosufficienti) di conferma della presenza della imputata sui luoghi teatro dei fatti, consente di affermare con certezza che anche in occasione dei fatti oggi contestati, così come accaduto in occasione dell'accertamento dirimente sulla disponibilità, vi fosse la ricorrente alla guida della vettura usata per allontanarsi dalla scena del delitto.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 5-21229/2021

2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni poste all'attenzione della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 5-21229/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal pubblico ministero con la requisitoria scritta trasmessa per via telematica, per la manifesta infondatezza e l'assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità non consentito nel giudizio di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal difensore della ricorrente (reiterative di quelle proposte con i motivi di gravame) "attaccano" il metodo seguito nella valutazione della prova, coerentemente scrutinata nel corpo della decisione impugnata, e vengono oggi riproposte al fine di sollecitare una nuova valutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova valorizzati nel merito. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese delle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera chiara logica e coerente, che posto e non contestato il possesso e l'uso della vettura in tutto simile a quella usata per commettere i fatti per cui si procede, il silenzio serbato sul punto dalla imputata, accompagnato anche da elementi indiziari (per quanto non granitici ed autosufficienti) di conferma della presenza della imputata sui luoghi teatro dei fatti, consente di affermare con certezza che anche in occasione dei fatti oggi contestati, così come accaduto in occasione dell'accertamento dirimente sulla disponibilità, vi fosse la ricorrente alla guida della vettura usata per allontanarsi dalla scena del delitto. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 5-21229/2021 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni poste all'attenzione della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2022
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