CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazionedell’art. 143 cod. proc. pen. per omessa traduzione in lingua nota all'imputatodegli atti del giudizio di primo grado, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la violazione di legge denunciata non èstata dedotta nei motivi di appello, non vertendosi peraltro di questione rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 609, comma 2, cod. proc.pen. (vedi da ultimo Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01,secondo la quale l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputatoalloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale aregime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che,ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180cod. proc. pen.);considerato che, per analoghe ragioni, è inammissibile l'eccezione di nullitàper omessa traduzione del decreto di citazione in appello, trattandosi di nullità diordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora,come appunto nel caso in esame, non sia tempestivamente eccepita nel giudiziodi appello (Sez. 5, n. 20035 del 01/03/2023, Vacariu, Rv 284515 - 01).considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce laviolazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamenteinfondato poiché ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, dellacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il benemobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutareanche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale èstata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva deldelitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica emorale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsiluogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di specialetenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i benitutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02); la Corteterritoriale, a pagina 6, ha escluso l’attenuante de qua, conformandosi ai principisopra esposti, alla luce di una complessiva valutazione del fatto, della natura delbene sottratto, un telefono cellulare, e del valore della refurtiva, pari a 500 euro;ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessamotivazione in relazione all’invocata prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla recidiva specifica contestata, è altresì manifestamente infondatoin quanto non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiviespressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con ilgravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativadella sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096- 01) e la Corte ha ampiamente motivato sulla gravità della condotta posta inessere dal prevenuto al momento della rapina e dopo l’intervento dei carabinieri;ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente