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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33554/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Franco GALLO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 settembre 2022 con la quale la Corte di appello di Brescia, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Bergamo, lo ha condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

I giudici di merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni spontanee del GALLO rese in data 8 aprile 2016 nel procedimento penale n. 3903/16 R.G.N.R. e mai confluite nel fascicolo dibattimentale.

Tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili in quanto assunte in violazione dell'art. 63, comma 2 cod. proc. pen.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

A giudizio della difesa gli elementi indiziari raccolti non sarebbero idonei a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi C), D) ed E).

La condanna sarebbe fondata su un dato congetturale (ossia che il GALLO in data 24 gennaio 2015 «fosse in atteggiamento prodromico a commettere una rapina» -pag. 5 del ricorso) che non trova fondamento nelle risultanze probatorie.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza degli artt. 62-bis e 99 cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di non concedere le attenuanti generiche e di aumentare la pena per la contestata recidiva su una motivazione apparente e caratterizzata da mere formule di stile.

La difesa ha rimarcato che la sola assenza di ravvedimento da parte del GALLO non poteva esser considerata nel giudizio di merito in quanto tale concetto, legato alla funzione rieducativa della pena, sarebbe caratteristico della fase esecutiva della pena.

5. Il primo motivo di ricorso è al contempo generico e manifestamente infondato.

5.1. A differenza di quanto affermato dalla difesa, le dichiarazioni spontanee rese in altro procedimento non sono state utilizzate dai giudici di merito come prova nel presente giudizio ma come mero fatto storico del precedente arresto e della conseguente confessione in tale procedimento.

La Corte di merito ha, peraltro, espressamente sottolineato che il GALLO, nel giudizio in esame, ha negato ogni sua responsabilità (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

5.2. Il motivo è, anche, generico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del ( provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01).

6. Il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico.

I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Peraltro, il ricorrente si è limitato a negare tali argomentazioni, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

7. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva.

Le doglianze sono prive di indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena e sono caratterizzate dalla declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello.

7.1. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dall'attività criminosa svolta dopo la commissione della prima rapina e dalla mancanza di resipiscenza nonché dall'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 8 della sentenza impugnata).

Deve esse m , in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

7.2. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la pluralità di delitti posti in essere nel tempo, la serialità delle condotte, la particolare fl inclinazione alla commissione di atti predatori e la manifestata insensibilità alla funzione dissuasiva della sanzione penale rendano evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Franco GALLO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 settembre 2022 con la quale la Corte di appello di Brescia, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Bergamo, lo ha condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. I giudici di merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni spontanee del GALLO rese in data 8 aprile 2016 nel procedimento penale n. 3903/16 R.G.N.R. e mai confluite nel fascicolo dibattimentale. Tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili in quanto assunte in violazione dell'art. 63, comma 2 cod. proc. pen.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. A giudizio della difesa gli elementi indiziari raccolti non sarebbero idonei a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi C), D) ed E). La condanna sarebbe fondata su un dato congetturale (ossia che il GALLO in data 24 gennaio 2015 «fosse in atteggiamento prodromico a commettere una rapina» -pag. 5 del ricorso) che non trova fondamento nelle risultanze probatorie. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di non concedere le attenuanti generiche e di aumentare la pena per la contestata recidiva su una motivazione apparente e caratterizzata da mere formule di stile. La difesa ha rimarcato che la sola assenza di ravvedimento da parte del GALLO non poteva esser considerata nel giudizio di merito in quanto tale concetto, legato alla funzione rieducativa della pena, sarebbe caratteristico della fase esecutiva della pena. 5. Il primo motivo di ricorso è al contempo generico e manifestamente infondato. 5.1. A differenza di quanto affermato dalla difesa, le dichiarazioni spontanee rese in altro procedimento non sono state utilizzate dai giudici di merito come prova nel presente giudizio ma come mero fatto storico del precedente arresto e della conseguente confessione in tale procedimento. La Corte di merito ha, peraltro, espressamente sottolineato che il GALLO, nel giudizio in esame, ha negato ogni sua responsabilità (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. 5.2. Il motivo è, anche, generico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del ( provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). 6. Il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Peraltro, il ricorrente si è limitato a negare tali argomentazioni, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva. Le doglianze sono prive di indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena e sono caratterizzate dalla declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. 7.1. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dall'attività criminosa svolta dopo la commissione della prima rapina e dalla mancanza di resipiscenza nonché dall'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). Deve esse m , in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 7.2. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la pluralità di delitti posti in essere nel tempo, la serialità delle condotte, la particolare fl inclinazione alla commissione di atti predatori e la manifestata insensibilità alla funzione dissuasiva della sanzione penale rendano evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
Sentenza Cassazione n. 33554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris