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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01560/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30 marzo 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 22 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione aggravata, di cui agli artt. 61 comma primo n. 2) e 648 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per supposta insufficienza probatoria e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice e facendo specifico facendo riferimento alla circostanza dirimente che trattasi di ricettazione di assegno ricevuto al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo della ricettazione, così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass, Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115).

Tale conclusione, basata sulla natura dell'assegno, il quale - per escussione di plurimi testi - è risultato sempre nel possesso dell'imputato (come detentore o come negoziatore) assumendo così un potenziale lesivo ed indeterminato, risulta logica e non è pertanto sindacabile in questa sede, considerato pure che la consapevolezza dell'illecita provenienza in capo al prevenuto è facilmente desumibile dalla ricezione, dal possesso o dalla detenzione di assegno bancario circolante con modalità difformi dalle regole che ne disciplinano la circolazione, sicuramente rivelatrici di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine alle modalità della ricezione stessa, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, dep. 29/07/2019); si veda, ancora pag. 2 della sentenza impugnata in punto di motivata esclusione della recidiva, ostandovi ben otto precedenti penali, di cui tre specifici (bancarotta fraudolenta e furto) e dovendo tener necessariamente conto della peculiare capacità a delinquere, tendente alla locupletazione di profitti illeciti mediante la consumazione di reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30 marzo 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 22 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione aggravata, di cui agli artt. 61 comma primo n. 2) e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per supposta insufficienza probatoria e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice e facendo specifico facendo riferimento alla circostanza dirimente che trattasi di ricettazione di assegno ricevuto al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo della ricettazione, così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass, Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115). Tale conclusione, basata sulla natura dell'assegno, il quale - per escussione di plurimi testi - è risultato sempre nel possesso dell'imputato (come detentore o come negoziatore) assumendo così un potenziale lesivo ed indeterminato, risulta logica e non è pertanto sindacabile in questa sede, considerato pure che la consapevolezza dell'illecita provenienza in capo al prevenuto è facilmente desumibile dalla ricezione, dal possesso o dalla detenzione di assegno bancario circolante con modalità difformi dalle regole che ne disciplinano la circolazione, sicuramente rivelatrici di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine alle modalità della ricezione stessa, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, dep. 29/07/2019); si veda, ancora pag. 2 della sentenza impugnata in punto di motivata esclusione della recidiva, ostandovi ben otto precedenti penali, di cui tre specifici (bancarotta fraudolenta e furto) e dovendo tener necessariamente conto della peculiare capacità a delinquere, tendente alla locupletazione di profitti illeciti mediante la consumazione di reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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