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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47184/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 15.3.2011 al 23.2.2016 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., in quanto ritenuto partecipe di un'associazione mafiosa di tipo ndranghetistico, ovvero la cosca Longo di Polistena, nell'ambito della c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva in data 1 febbraio 2017, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio di appello, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, affidandosi ad un solo motivo.

Con detto motivo rubricato "Art. 606 lett. e) e c) in relazione all'art. 314 cod. proc. pen." lamenta che la Corte d'appello nel rigettare l'istanza non ha considerato che la confutazione della tesi accusatoria, secondo cui il Cutano era partecipe alla cosca dei Longo, è dipesa dal fatto che i giudici d'appello hanno ritenuto inutilizzabile un'intercettazione del 2001 a causa della mancanza di qualità del segnale acustico intercettato. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa del Cutano depositava memoria con cui articolava motivi nuovi ed aggiunti insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952).Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili.

Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" H.] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.

Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, con una motivazione congrua ed esaustiva e scevra da aporie logiche, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, ha correttamente ritenuto che la condotta del Cutano abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva sulla base del compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare.

Ed invero il ruolo del Cutano, ben lungi dall'essere ricavato dalla sola intercettazione del 2001, ritenuta inutilizzabile dai giudici d'appello, emerge in una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche che attestano la sua presenza nei cantieri e la vicinanza alla cosca dei Longo ed in particolare al capocosca [OSCURATO:PERSONA].

Cutano viene altresì ripreso mentre insieme al Longo discute con tale Calzaretta iI quale poi si avvaleva delle forniture di calcestruzzo fornite dall'impresa del Longo, pur se le condizioni pattuite erano deteriori rispetto a quelle praticate sul mercato, nonché di manodopera imposta sempre dalla cosca.

Peraltro i lavori di smaltimento del materiale di risulta venivano affidati proprio a [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza d'appello viene altresì esaminata la analoga vicenda degli imprenditori Papandrea che, dopo aver rifiutato le prestazioni offerte dai Longo, avevano subito dei danneggiamenti.

Sul punto i giudici d'appello avevano ritenuto che l'unico dato certo era la presentazione dei preventivi per la fornitura del calcestruzzo per la costruzione del capannone in quanto non era stata ritenuta raggiunta la prova dell'ascrivibilità alla cosca dei danneggiamenti subiti.

Del pari un coinvolgimento del Cutano nell'attività dei Longo emerge nella vicenda di un altro imprenditore, tale Bagalà, intenzionato ad eseguire dei lavori.

Ebbene, tali elementi, pur ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dal giudice del merito, sono stati correttamente ritenuti dal giudice della riparazione idonei a collocare la figura del Cutano in una posizione di evidente contiguità rispetto alla cosca dei Longo e quindi a fondare la sussistenza della condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc.pen.

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 15.3.2011 al 23.2.2016 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., in quanto ritenuto partecipe di un'associazione mafiosa di tipo ndranghetistico, ovvero la cosca Longo di Polistena, nell'ambito della c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva in data 1 febbraio 2017, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio di appello, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo rubricato "Art. 606 lett. e) e c) in relazione all'art. 314 cod. proc. pen." lamenta che la Corte d'appello nel rigettare l'istanza non ha considerato che la confutazione della tesi accusatoria, secondo cui il Cutano era partecipe alla cosca dei Longo, è dipesa dal fatto che i giudici d'appello hanno ritenuto inutilizzabile un'intercettazione del 2001 a causa della mancanza di qualità del segnale acustico intercettato. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa del Cutano depositava memoria con cui articolava motivi nuovi ed aggiunti insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952).Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" H.] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, con una motivazione congrua ed esaustiva e scevra da aporie logiche, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, ha correttamente ritenuto che la condotta del Cutano abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva sulla base del compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare. Ed invero il ruolo del Cutano, ben lungi dall'essere ricavato dalla sola intercettazione del 2001, ritenuta inutilizzabile dai giudici d'appello, emerge in una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche che attestano la sua presenza nei cantieri e la vicinanza alla cosca dei Longo ed in particolare al capocosca [OSCURATO:PERSONA]. Cutano viene altresì ripreso mentre insieme al Longo discute con tale Calzaretta iI quale poi si avvaleva delle forniture di calcestruzzo fornite dall'impresa del Longo, pur se le condizioni pattuite erano deteriori rispetto a quelle praticate sul mercato, nonché di manodopera imposta sempre dalla cosca. Peraltro i lavori di smaltimento del materiale di risulta venivano affidati proprio a [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza d'appello viene altresì esaminata la analoga vicenda degli imprenditori Papandrea che, dopo aver rifiutato le prestazioni offerte dai Longo, avevano subito dei danneggiamenti. Sul punto i giudici d'appello avevano ritenuto che l'unico dato certo era la presentazione dei preventivi per la fornitura del calcestruzzo per la costruzione del capannone in quanto non era stata ritenuta raggiunta la prova dell'ascrivibilità alla cosca dei danneggiamenti subiti. Del pari un coinvolgimento del Cutano nell'attività dei Longo emerge nella vicenda di un altro imprenditore, tale Bagalà, intenzionato ad eseguire dei lavori. Ebbene, tali elementi, pur ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dal giudice del merito, sono stati correttamente ritenuti dal giudice della riparazione idonei a collocare la figura del Cutano in una posizione di evidente contiguità rispetto alla cosca dei Longo e quindi a fondare la sussistenza della condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc.pen. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute
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