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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40451/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia riqualificando il fatto ai sensi dell'art 336 cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per negarla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla qualità della persona offesa, essendo questi pubblico ufficiale responsabile di una gara di appalto.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] P -7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia riqualificando il fatto ai sensi dell'art 336 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per negarla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla qualità della persona offesa, essendo questi pubblico ufficiale responsabile di una gara di appalto. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] P -7