CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Ancona;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza datata 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Ancona, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] LuigiGambarara e dirette ad ottenere: 1) la revoca della confisca del diritto diabitazione insistente sulle unità immobiliari catastalmente identificate al foglio164, particella 736, subalterni 7 e 19, disposta con decreto di esecuzione del24/04/2024; 2) la revoca della confisca dei beni, diversi dalle tre unitàimmobiliari alienate il 27/07/2017, non ricompresi nel decreto di sequestro enella sentenza della Corte di appello del 22/12/2022 e, in subordine, laliberazione dei beni per un valore pari ad euro 64.194,00, rappresentante ladifferenza tra il valore del profitto del reato e il valore di tutti i beni appresi insede esecutiva.2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensoridi fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Urbino,propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per omessa pronuncia sumotivo decisivo e motivazione apparente in tema di confiscabilità del diritto diabitazione.In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso dipronunciarsi sulla censura difensiva relativa alla non confiscabilità del diritto diabitazione, precisando che a) il diritto di abitazione è incedibile e sottratto aforme di aggressione esecutiva, b) esso costituisce un diritto reale limitatoautonomo, non assimilabile al diritto di proprietà, c) non può essere oggetto diesecuzione forzata e, quindi, neppure di confisca diretta in assenza di espressaprevisione normativa.Aggiunge che la confisca, anche per equivalente, incontra i limiti strutturalidei diritti patrimoniali aggredibili e non può estendersi a situazioni giuridichesottratte alla garanzia patrimoniale, come il diritto di abitazione che si colloca trale situazioni giuridiche caratterizzate da una intrinseca resistenza all’aggressioneesecutiva.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per illegittima applicazione della confisca perequivalente a beni estranei al titolo ed eccedenza rispetto al profitto accertato.2.2.1. In sintesi, lamenta la difesa la violazione del principio di sussidiarietàdella confisca per equivalente, poiché, nonostante i tre immobili costituenti ilprofitto diretto del reato e oggetto di confisca diretta, il giudice dell’esecuzioneha disposto l’applicazione della confisca per equivalente su ulteriori cespiti, indifetto del previo accertamento della impossibilità, anche solo parziale, diprocedere alla confisca in via diretta.2.2.2. La difesa si duole, inoltre, dell’avvenuta estensione della misuraablativa a beni ulteriori non indicati nella sentenza di condanna divenutadefinitiva.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, nonchécontraddittorietà della motivazione e motivazione meramente apparente.In sintesi, deduce la difesa che la Corte territoriale, dopo aver affermato lapossibilità della confisca diretta, con conseguente indebita apprensione di beniestranei, ha giustificato l’operato esecutivo in base alla previsione della confiscaper equivalente, senza chiarire perché, nel caso concreto, la confisca diretta nonfosse possibile, neppure in parte, dunque omettendo qualsivoglia indicazione suicriteri seguiti per ritenere incapiente il patrimonio aggredibile in via diretta,nonché sulle verifiche concretamente svolte in ordine alla reperibilità esufficienza dei beni costituenti profitto del reato e sul rapporto quantitativo traprofitto e beni sottoposti a confisca.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione, per illegittimo rigetto della richiesta di restituzione dell’eccedenzarispetto al profitto confiscabile.In sintesi, lamenta la difesa che la Corte territoriale, oltre a non aver fornitoalcuna adeguata giustificazione sulla estensione della confisca per equivalenteanche a beni estranei al profitto del reato, non ha fornito alcuna adeguatagiustificazione sullo scostamento per eccesso tra il valore dei beni ablati, euro733.798,00, ed il valore del profitto del reato, euro 669.603,20, eccedenza di cuiera stata richiesta la restituzione.3. E’ pervenuta memoria degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],difensori di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull’accoglimento delricorso, ribadendo le argomentazioni del secondo, terzo e quarto motivo diricorso, sui quali la Procura generale ha formulato richiesta di accoglimento, epuntualizzando, quanto al primo motivo, che la doglianza era incentrata non sullaproblematica della impignorabilità e non confiscabilità della prima casa ex art. 76d.P.R. n. 602 del 1973, bensì sulla non confiscabilità del solo diritto di abitazioneche il ricorrente si era riservato sul bene donato alla moglie, dal momento che:a) il diritto di abitazione è incedibile ed inespropriabile, b) non è ipotecabile, c)non può formare oggetto di esecuzione forzata e, dunque, neppure di confisca,come peraltro affermato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale,nonché dagli orientamenti della Corte EDU che limitano la compressione di talediritto a ipotesi eccezionali, precipuamente connesse a reati di criminalitàorganizzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Diversamente da quanto rappresentato in ricorso il diritto di abitazione nonsi sottrae alla confisca penale. Sez. 1, n. 627 del 17/12/2025, dep. 2026, haaffermato, infatti, in materia di confisca di prevenzione, che la tesi che fa leva suldiritto di abitazione, quale diritto fondamentale ed inviolabile del proposto, cheandrebbe assicurato in qualunque momento del procedimento di prevenzionetrascura il tenore letterale dell'art. 21 d.lgs. n. 159 del 2011, che prevedeespressamente, nel caso in cui il sequestro di prevenzione abbia ad oggettoimmobili, l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e lo sgombero,anche nel caso in cui sia occupato dal proposto, trattandosi di soggetto che, aseguito del sequestro, è privo di titolo. Essa, inoltre, confligge con la ratio delsequestro di prevenzione, che, salva la possibilità di assegnazione del beneimmobile al proposto che versa in stato di bisogno, legittima semprel'estromissione del proposto e la sottrazione del bene sequestrato in quantoritenuto di provenienza illecita. La Corte conclude, pertanto, nel senso che ilTribunale aveva correttamente ritenuto incompatibile con il quadro normativo laprospettazione di un diritto di abitazione del proposto, intangibile e destinato aprevalere sulla pretesa statale di ablazione dei beni illecitamente acquisiti.Ciò che, invece, non è espropriabile, nei confronti del debitore erariale, aisensi dell’art. 76, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, neltesto introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comecorrettamente messo in evidenza dalla ordinanza impugnata, è l’unico immobiledi proprietà, non di lusso, adibito a propria residenza anagrafica.L’esclusione non è, dunque, operativa per la “prima casa” del debitore, chenon sia anche l’unico immobile del debitore, e non costituisce un limiteall'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né delsequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep.2020, Piscopo, Rv. 278275, in fattispecie relativa alla confisca per equivalentedell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10marzo 2000, n.74; Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv. 274145, in motivazionela Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale chealtrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolodi natura penale la prima abitazione; v. anche Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021,Rossi, Rv. 282022, in fattispecie relativa alla confisca per equivalentedell’abitazione dell’indagato, quale profitto del reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n.74 del 2000).Nel caso in esame, la Corte di appello, sul presupposto che le unitàimmobiliari attinte dalla confisca non costituivano l’unico immobile di proprietàdel ricorrente, ha correttamente escluso l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 76,comma 1, lettera a), d.P.R. n. 602 del 1973.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamenteesaminati perché connessi, sono fondati.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, che ilprofitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolentaal pagamento di imposte ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va individuatonel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confront idell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase,tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., risponde dell’adempimentodelle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (Sez. 3, n. 4097del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843; Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci,Rv. 256850), sul presupposto che l'oggetto giuridico del reato di sottrazionefraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì lagaranzia generica data dai beni dell'obbligato (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011,Cualbu, Rv. 251077), avendo il legislatore, con l’incriminazione della condottadescritta nell’art. 11, inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo doveredi concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale daconsentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottrattialle ragioni dell'Erario (Sez. 3, n. 41721 del 04/07/2024, Torino, Rv. 287181), incoerenza con la struttura del reato, di pericolo concreto, integrato dall’uso di attisimulati o fraudolenti, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante –l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 3011 del05/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi,Rv. 267648).La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 2297 del 22/12/2022, nelribaltare la pronuncia liberatoria di primo grado, si è allineata, richiamandoli, aipredetti principi e ha disposto la confisca diretta dei beni costituenti il profitto delreato, ovverosia dei beni immobili tutti siti nel comune di Urbino e cedutifraudolentemente a titolo gratuito dal ricorrente, con atti di donazione in data12/07/2017, in favore della nipote [OSCURATO:PERSONA], della moglie NadiaCironi e del figlio [OSCURATO:PERSONA], disponendo anche la confisca per equivalentedi ulteriori beni, mobili o immobili, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], finoalla concorrenza del valore di euro 669.603,40, ma solo qualora la confiscadiretta dei beni immobili oggetto di trasferimento gratuito nei confronti dellanipote, della moglie e del figlio non fosse stata possibile in tutto o in parte (ildecreto di sequestro preventivo esemplifica casi di impossibilità nellasopravvenuta vendita a terzi o nel loro perimento). Detti immobili,compiutamente indicati nel capo di imputazione della sentenza irrevocabile n.2297 del 22/12/2022, già oggetto di sequestro preventivo con decreto del G.I.P.del Tribunale di Urbino del 04/01/2019, richiamato nel dispositivo del predettogiudicato, hanno costituito oggetto del decreto di esecuzione della confiscadiretta emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Ancona del24/04/2024.La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, haaffermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente èlegittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato siaimpossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non sianoaggredibili per qualsiasi ragione (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258646), proprio perché la confisca per equivalente ha carattere sussidiario edeventuale, potendo essere eseguita solo nel caso in cui la confisca diretta, intutto o in parte, non sia possibile.Nel caso in esame, non è dato sapere l'esito della esecuzione della confiscadiretta nei confronti dei beni immobili oggetto di trasferimento gratuitofraudolento da parte del ricorrente; invero, solo l'accertata impossibilitàdell’esecuzione di tale confisca è il presupposto della confisca per equivalente exart. 12-bis d.lgs. n. 74 de 2000, la cui applicazione, pertanto, è del tuttoipotetica ed eventuale, acquistando concretezza nella ipotesi della impossibilitàparziale o totale della confisca diretta.2.2. Tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza impugnata èevidentemente contraddittoria, perché, dopo aver dato correttamente atto dellasussidiarietà della confisca per equivalente, affermando che era ben possibile,nel caso in esame, la confisca diretta dei beni costituenti profitto del reato, senzanecessità di procedere alla confisca di beni non contemplati nel titolo esecutivo(vale a dire nel dispositivo della sentenza della Corte d appello di Ancona n. 2297del 22/12/2022), ha poi affermato che era stata data corretta esecuzione allaconfisca per equivalente. In tal modo, la Corte territoriale non si è attenuta aiprincipi di legittimità sopra richiamati, accertando previamente in modo chiaroquale fosse stato l’esito della confisca diretta: se, invero, la confisca diretta suibeni immobili indicati nel titolo esecutivo fosse stata eseguita in modo conformeal titolo, non sarebbe sorta la necessità di ricorrere alla confisca per equivalente;nel diverso caso, in cui la confisca diretta dei predetti immobili non fosse statapossibile in tutto o in parte, si sarebbe allora reso necessario procedere allaconfisca per equivalente di ulteriori beni mobili o immobili del ricorrente fino allaconcorrenza del complessivo importo indicato nel titolo esecutivo.2.3. La motivazione dell’ordinanza impugnata è anche errata nella parte incui ha fatto improprio riferimento al principio - affermato al fine di evitare casi dimanifesta ed inaccettabile sproporzione in cui l'importo complessivo dei benioggetto delle condotte distrattive o dissipative assuma dimensioni notevolmentesuperiori al debito tributario accertato - secondo cui l’importo del profitto deldelitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è quantificabile secondo ledisposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto aibeni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973,n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ.,applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit. (Sez. 3,n. 28725 del 14/06/2024, Birindelli, Rv. 286833).Nel caso in esame, infatti, in cui il titolo esecutivo contempla la confiscadiretta di beni immobili fraudolentemente ceduti dal ricorrente a titolo gratuito infavore di congiunti, il principio di legittimità richiamato dalla Corte territorialeevidentemente non è applicabile, non essendosi manifestata, in sede dicognizione, la necessità di rendere proporzionato il valore dei beni oggetto delsequestro preordinato alla confisca, prima, e dei beni oggetto di confisca, poi, alvalore del debito tributario, cosicchè il meccanismo operativo da seguire nel casoin esame è quello già descritto nel paragrafo 2.2., ovverosia: la confisca direttadei beni immobili prevista dal titolo esecutivo, che, se possibile, esauriràl’esecuzione; ove la confisca diretta non fosse, invece, possibile, in tutto o inparte, dovrà allora procedersi alla confisca per equivalente fino al complessivoimporto di euro 669.603,40 indicato nel titolo esecutivo, che rappresenta ilvalore dei beni sottratti alla riscossione coattiva (v. penultima pagina dellasentenza della Corte di appello di Ancona n. 2297 del 22/12/2022), dovendosi suquest’ultimo punto ricordare che l'ablazione definitiva non può mai esseresuperiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa, poichéaltrimenti si realizzerebbe un'inammissibile duplicazione sanzionatoria (cfr. Sez.5, n. 32018, dep. 2019, Lascharache, Rv. 277251; Sez. 3, n. 4097 del19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015,Aumenta, Rv. 263409).3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’ordinanza deveessere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello diPerugia che si atterrà ai principi di diritto richiamati nel precedente paragrafo. P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]