CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1985
Cassazione n. 35196/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diSeverino [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 21 luglio 2023 del Tribunale di Piacenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina impropria (art. 628, comma 2 cod. pen.) commesso in data 30 aprile 2023. All’imputato risulta contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’accertamento degli elementi costitutivi del reato in contestazione e mancata riqualificazione della condotta come tentato furto (artt. 56, 624 cod. pen.) o come tentata rapina (artt. 56, 628 cod. pen.); in particolare, secondo la difesa dell’imputato il bene sottratto (un telefono cellulare) sarebbe rimasto per tutto il tempo dei fatti sotto il controllo della persona offesa, il che consentirebbe di configurare la ricorrenza di un mero tentativo e comunque nell’azione del [OSCURATO:PERSONA] difetterebbe la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato commesso cioè dell’avere agito per procurarsi l’impunità; 2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere omesso i Giudici del merito di riqualificare la condotta dell’imputato come violazione degli artt. 56, 624 cod. pen. o 56, 628 cod. pen. 3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. con riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva nonché in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, meritevoli di trattazione congiunta, sono manifestante infondati; che, come hanno evidenziato in fatto – in cd. “doppia conforme” – i Giudici di entrambi i gradi di merito, l’imputato dopo avere asportato il telefonino della persona offesa, con conseguente spossessamento della stessa, lo riponeva nella propria tasca (tasca dalla quale il bene cadeva solo nelle prime fasi della colluttazione con un cliente del negozio) indi cercava di darsi alla fuga ma veniva bloccato; che, i primi due motivi di ricorso di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazioni esenti da vizi logici e giuridici (evidenziando che l’imputato “prima” si è “impossessato” del bene e, “poi” si è dato alla fuga per assicurarsi quantomeno l’impunità) e rispondenti ai principi di diritto enunciati da questa Corte ed espressamente citati nella sentenza di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che l’elemento soggettivo del reato di rapina impropria emerge con palese evidenza dall’azione posta in essere dall’imputato; che, di conseguenza, corretta risulta la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 628, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] poi che anche il terzo motivo di ricorso, in entrambe le sue articolazioni, è manifestamente infondato; che con riguardo alla configurabilità della circostanza aggravante della recidiva la Corte di appello, con motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, anche richiamando i numerosi precedenti penali dell’imputato, ha evidenziato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti di cui al presente processo è dimostrativa di una più accentuata e intensa pericolosità e capacità criminale dell’imputato; che, il profilo di ricorso inerente al trattamento sanzionatorio, in presenza di una congrua motivazione, non tiene conto che all’imputato è già stato applicato il minimo edittale della pena e non tiene conto del fatto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som