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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05534/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato3y.v+sógíre—parti; s---tialltà-Ta relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33589/22 Chiappelli (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -persona offesa nel procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata e che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato3y.v+sógíre—parti; s---tialltà-Ta relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33589/22 Chiappelli (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -persona offesa nel procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata e che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos