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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22837/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi, eccetto quello formulato da [OSCURATO:PERSONA] per il quale ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in anni due e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, ha disposto la revoca della pena accessoria e ha rigettato la richiesta diapplicazione di pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 545 bis cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha confermato, nel resto, la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione a fatti di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente di varia tipologia, condannandoli al pagamento delle spese processuali. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

Si premette che al ricorrente si contesta di aver detenuto e ceduto a numerosi spacciatori ed assuntori sostanza stupefacente di varia tipologia, di cui era stato rifornito da parte di soggetti di nazionalità italiana e da appartenenti ad un gruppo di soggetti albanesi dediti al commercio di stupefacenti, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, e di aver, successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], proseguito l'attività di spaccio con funzioni direttive unitamente a [OSCURATO:PERSONA], con funzioni esecutive (capo G).

Si contestano altresì vari episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente di vario tipo (capo O). 3.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione alla genericità del fatto descritto nel capo di imputazione G), posto che viene contestata in modo generico la prosecuzione dell'attività di spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA], successivamente all'arresto di questi, avvenuto in data 18/01/2020, e di aver assunto funzioni direttive nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente lamenta la genericità del capo di imputazione, non avendo il pubblico ministero che ha promosso l'azione penale, specificatamente indicato i fatti storici contestati, né descritto o specificato in modo concreto le condotte di cessione di stupefacente realizzate in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

La suddetta doglianza, già formulata con l'atto di appello, non è stata in alcun modo esaminata dal giudice territoriale, pur avendola richiamata nella sintesi dei motivi di appello.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto, come risulta dalle pagine 14 e 15 della sentenza di primo grado, i giudici del Tribunale hanno richiamato e riprodotto pedissequamente il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dai giudici del riesame, ove venivano descritte le indagini svolte per circa 8 mesi, richiamando le trascrizioni integrali o per riassunto delle conversazioni telefoniche intercettate, a cui sono allegati i verbali degli atti di 2polizia giudiziaria, senza effettuare alcuna autonoma valutazione, se non facendo ricorso a formule di stile.

Inoltre, con i motivi di appello, era stato segnalato che il giudice di primo grado aveva ritenuto responsabile il ricorrente in relazione all'acquisto di un quantitativo di hashish del valore di euro 14.000 dal fornitore [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tale fatto non è contestato al [OSCURATO:PERSONA] in nessuno dei capi di imputazione G) e O), ma a [OSCURATO:PERSONA], nel capo di imputazione D).

Di tale grave incongruenza il giudice d'appello non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi ad elencare in modo meramente riepilogativo gli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in relazione l'affermazione della responsabilità per i fatti contestati in entrambi i capi di imputazione, trattandosi di intercettazioni telefoniche e ambientali a cui non è fatto seguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, in quanto i servizi di osservazione, di controllo e di perquisizione hanno avuto sempre esito negativo.

L'unico sequestro di sostanza stupefacente, in quantitativo pari a pochissimi grammi di hashish, è stato effettuato un anno dopo l'esecuzione della misura cautelare ed è oggetto di separato procedimento penale.

Inoltre, il contenuto delle intercettazioni non è univoco.

Non essendo stato effettuato alcun sequestro, non è stata effettuata alcuna perizia e pertanto si ignora l'efficacia drogante dello stupefacente oggetto della cessione.

Con riferimento al capo di imputazione G), lo svolgimento di funzioni direttive dell'attività di spaccio eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] è del tutto assertivo.

Il capo di imputazione O) contiene una elencazione di quattro episodi diversi di cessione, che non sono specificatamente descritti e comunque l'episodio che è confluito nel sequestro di grammi 144 di sostanza stupefacente, avvenuto all'interno dell'abitazione del ricorrente il 18/05/2020, è oggetto di un diverso procedimento penale.

In ogni caso la poca sostanza stupefacente sequestrata era marijuana legale.

In relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è del tutto generico il riferimento alla sostanza stupefacente ceduta al soggetto non identificato, posto che le immagini di videosorveglianza ritraggono il [OSCURATO:PERSONA] che, in cambio di danaro, consegna qualcosa che veniva messo in una busta.

Anche in tal caso non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente.

A fronte di tale genericità, il giudice d'appello ha confermato l'affermazione della responsabilità, facendo riferimento al rinvenimento di sostanze 3diversamente tabellate, sebbene, come evidenziato, nell'ambito del presente procedimento non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, con motivazione contrastante l'orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla configurabilità della attenuante anche in caso di diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta.

Il giudice a quo ha inoltre fatto erroneamente riferimento a dosi di stupefacente "oltre le decine" rinvenute, sebbene non sia stato effettuato alcun sequestro e ha affermato che l'attività di spaccio veniva svolta in maniera abituale, non certo occasionale, sebbene l'ipotesi lieve sia ben compatibile anche con lo svolgimento dello spaccio in modo continuativo.

In buona sostanza, tutti gli elementi indicati dal giudice a quo per supportare il diniego dell'ipotesi attenuata sono del tutto inconferenti.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione mediante il medesimo patrocinante con un unico ricorso affidato a due motivi.

Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di aver trasportato e ceduto a [OSCURATO:PERSONA], che la acquistava per destinarla successivamente alla propria attività di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish, per complessivi euro 14.000 (capo D).

Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di aver detenuto ed occultato, unitamente alla propria moglie [OSCURATO:PERSONA], quale genitore di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo marzo-giugno 2020, sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare allo spaccio, percependo un compenso di euro 250 ogni due settimane, unitamente ad altre sostanze del tipo hashish e marijuana (capo I) .

4.1. Il primo motivo concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il contenuto delle intercettazioni ambientali non hanno consentito di identificare con certezza nell'odierno ricorrente il soggetto di nazionalità marocchina che riforniva di sostanza stupefacente il [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice a quo ha richiamato le suddette intercettazioni, sebbene esse facciano generico riferimento a soggetti "marocchini" e a "soggetti riconducibili all'autolavaggio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]", senza fornire elementi di precisa identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.11 secondo motivo concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla attribuibilità delle condotte ascritte, rappresentando che le intercettazioni richiamate nella parte motiva della sentenza afferiscono ad altri coimputati appartenenti al medesimo nucleo familiare ([OSCURATO:PERSONA] che ha definito separatamente la propria posizione processuale) e non lo riguardano mai direttamente.

Inoltre, il linguaggio metaforico non consente di confortare l'assunto accusatorio.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione di colpevolezza, non essendovi alcun l'elemento che consenta di identificare il soggetto "calabrese", che avrebbe fornito la sostanza stupefacente, con il ricorrente.

Non è stata acquisita alcuna prova della cessione della sostanza stupefacente né, nonostante perquisizioni e pedinamenti, il ricorrente è stato trovato in possesso di stupefacenti.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.

La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, affermando che l'imputato ha subito "due recenti condanne per delitti di detenzione illecita di sostanza stupefacente".

Evidenzia tuttavia il ricorrente di aver riportato una sentenza di condanna dieci anni prima l'odierno procedimento, divenuta irrevocabile il 23/07/2004 e che la pena è stata patteggiata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con conseguente estinzione del reato degli effetti penali.

La seconda condanna, invece, è divenuta irrevocabile in data 12/03/2014.

Pertanto, i precedenti penali non sono affatto recenti, come erroneamente ha affermato la Corte d'appello, ed inoltre, non si tratta di due condanne ma di una sola condanna, posto che la prima non è valutabile ai fini della recidiva.

E', altresì, evidente che la recidiva non è neppure infraquinquennale, come invece erroneamente affermato dal giudice a quo.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno applicato l'aumento per la continuazione, sebbene il capo di imputazione non rechi alcuna descrizione di diversi episodi criminosi.

Anche dalle risultanze processuali e dalle intercettazioni telefoniche non si evince la realizzazione di più reati.

6. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 545 bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudice, se ricorrono i presupposti, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 689/1981.

La Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio accogliendo il concordato proposto dalla difesa e dal pubblico ministero, tuttavia rigettando la 5richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, formulando una valutazione di pericolosità sociale della prevenuta, sulla base dei precedenti specifici e dell'imputazione.

Tuttavia, i precedenti richiamati sono risalenti nel tempo e anche la condotta oggetto del presente giudizio si colloca temporalmente oltre un quinquennio indietro.

Inoltre, la valutazione di pericolosità effettuata dal giudice a quo è in contrasto con quella propria del Gip di Frosinone, che ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Frosinone, ritenendo quindi la ricorrente non pericolosa.

Pertanto, sussistevano i requisiti per accogliere l'istanza, considerato inoltre che l'imputata non annovera precedenti per il reato di evasione e che ha rispettato scrupolosamente le prescrizioni imposte nell'ambito del trattamento cautelare.

8. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi kk. inammissibilità di tutti i ricorsi, eccetto quello formulato da [OSCURATO:PERSONA] per il quale ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La disamina prende le mosse dal ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dando preliminarmente atto che il ricorso originale, iscritto tempestivamente sul portale in data 11/11/2025, era mancante della pagina

10. [OSCURATO:PERSONA] non può prendere in esame l'atto completo di ogni pagina comprensivo della pagina 10, inviato mediante pec in data 14/11/2025, in quanto tardivo, posto che il termine ultimo per impugnare la sentenza di appello, decorrente dal 29/09/2025, data di deposito della motivazione oltre il termine che il giudice si era assegnato, scadeva il 13/11/2025. 1.1.In ordine alla prima doglianza, occorre prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, poiché la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato, di effettuare una scelta meditata sulla linea di difesa da assumere.

Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all' art. 429 cod. proc. pen., è sufficiente che i lineamenti fattuali dell'addebito siano contestati in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa.

Nel caso in disamina, si osserva che, nel capo di imputazione sub G), si contesta al ricorrente di aver detenuto e ceduto, in concorso con altri, sostanza stupefacente di varia tipologia, di cui era stato rifornito da parte di soggetti di nazionalità italiana e da parte di un gruppo di albanesi dediti al commercio di stupefacenti.

In particolare, si contesta di aver ceduto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] 6Ivan, sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a tale Dario, soggetto straniero non identificato, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 3315071978; di aver ricevuto, trasportato e spacciato al dettaglio sostanza stupefacente a numerosi clienti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi, come si vede, di imputazioni assai specifiche, nelle quali sono indicati nel dettaglio i nominativi degli acquirenti, la sostanza, la tipologia di droga trattata nonché i soggetti con i quali il ricorrente ha concorso, elementi che, certamente, consentono all'imputato un concreto esercizio del diritto di difesa.

Si osserva, inoltre che il ricorrente non ha allegato di aver tempestivamente eccepito la doglianza nel corso del giudizio di primo grado, lamentando un concreto pregiudizio all'esercizio dei diritti di difesa, ma si limita a contestare la genericità della contestazione.

Quanto al capo di imputazione O), si osserva che sono contestati specifici e determinati episodi di cessione e di detenzione: la consegna di cocaina in data 15/01/2020, in un quantitativo corrispondente al valore di almeno euro 6000; la detenzione, in data 17/02/2020, di un quantitativo imprecisato di cocaina il cui prezzo di vendita era fissato in euro 44,00 al grammo; la detenzione, in data 18/05/2020, di grammi 144 lordi di marijuana (fatto oggetto di separato procedimento penale n. 1430/2020); la detenzione, in data 18/06/2021, durante l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di grammi 10 di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui sono ricavabili 35 dosi singole medie.

Ne segue che la Corte territoriale, pur non avendo fornito esplicita risposta all'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., ha comunque richiamato in modo specifico le contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], tutte dettagliatamente formulate nei capi di imputazione G) e O), e ha anche adeguatamente indicato gli elementi di prova acquisiti, posti a fondamento della decisione, anche con riferimento ai fatti di cui il ricorrente lamenta una contestazione generica.

D'altronde, costituisce ius receptum il principio secondo il quale non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Rv. 254280). 1.2.In ordine alla seconda doglianza, si è affermato che, in tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e 7di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento (Sez.3, n. 38478 del 11/06/2019, Rv. 276753).

Nel caso in disamina, entrambi i giudici di merito non si sono limitati ad una pedissequa rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], ma ne hanno effettuato una ponderata valutazione, evidenziando con cura il sostrato fattuale dell'accusa, così pervenendo alla conclusione che il ricorrente svolgesse in modo continuativo e stabile attività di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia.

In particolare, il giudice di primo grado, alla pagina 197, ha evidenziato, con riferimento ai fatti contestati nel capo G), che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rimpiazzato il [OSCURATO:PERSONA], allorquando quest'ultimo venne ristretto in carcere; aveva anche alimentato ulteriori ed autonomi canali di distribuzione, tra cui la piazza di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva organizzato le consegne i effettuate materialmente da [OSCURATO:PERSONA], occupandosi di acquisire consistenti quantitativi di hashish da rivendere a terzi.

Del pari, la Corte d'appello, nell'affermare la responsabilità, ha richiamato le risultanze acquisite nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento ai fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] e affermato che l'attività di spaccio contestata in entrambi i capi di imputazione è ricostruita sotto il profilo fattuale e probatorio in modo dettagliato anche nella sentenza di primo grado, laddove si richiamano le intercettazioni telefoniche, le videoriprese ambientali e le conversazioni captate sull'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice a quo ha quindi confermato lo svolgimento di funzioni direttive da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, telefonicamente, per conto di [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo era in stato di detenzione, forniva indicazioni al [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di consegna dello stupefacente, raccomandandosi di mantenere massimo riserbo.

Con riferimento specifico ai fatti addebitati nel capo di imputazione sub G), il giudice a quo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], materialmente incaricato della consegna e dello spaccio, eseguiva le direttive impartitegli dal [OSCURATO:PERSONA], recandosi con il proprio scooter a consegnare lo stupefacente.

In particolare, nel periodo novembre- dicembre 2019 e gennaio 2020, emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario incaricato di recapitare la droga e mantenere i contatti con fornitori e clienti, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, avendo appreso dal proprio difensore che sarebbe stato ricondotto in carcere per reati pregressi, al fine di salvaguardare gli affari già conclusi,. unitamente al [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], organizzava la 8 !\,prosecuzione dell'attività, materialmente svolta da parte di [OSCURATO:PERSONA], reperendo un'abitazione attigua a quella ove viveva [OSCURATO:PERSONA] al fine di dare continuità ai rapporti già intessuti con i clienti, e forniva al [OSCURATO:PERSONA] le schede telefoniche dedicate ai contatti con i clienti.

Dalle intercettazioni ambientali risulta inoltre che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontravano per pianificare l'attività, per definire le somme da destinare all'attività illecita, le modalità di occultamento della droga e la suddivisione dei profitti, in modo da dare continuità all'organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione assolve all'onere di indicare i risultati ottenuti e i criteri di valutazione delle prove e dà conto di quelle a discarico, rendendo possibile comprendere i lineamenti fattuali dell'accusa e le modalità di accertamento nonché la loro sussumibilità nella fattispecie incriminatrice.

Quanto alla contestazione relativa all'acquisto di un quantitativo di hashish del valore di euro 14.000 da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che essa - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- è specificatamente indicata nel capo O), ove si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di essersi fornito di hashish e marijuana da [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 14000 e di aver detenuto, trasportato e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Al riguardo, si evidenzia che il giudice a quo ha richiamato le intercettazioni del 22 gennaio (prog. 446 e 453 RIT 517/19), da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano in ordine ai crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'episodio è dettagliatamente descritto nella sentenza di primo grado, ove il Tribunale, alle pagine 32 e 108 della sentenza, ha richiamato le captazioni delle conversazioni avvenute all'interno dell'auto in uso al [OSCURATO:PERSONA] ove egli fa riferimento ad una somma di euro 14000 data "ai marocchini" per l'acquisto di sostanza stupefacente, che tuttavia non era stata consegnata.

Nella parte motiva della sentenza di primo grado, si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] cercava di mettersi in contatto con [OSCURATO:PERSONA] presso l'autolavaggio perché non era "rientrato" dall'esborso della suddetta somma, in quanto la merce commissionata non era stata consegnata perché non era di buona qualità ed era stata restituita ai fornitori. [OSCURATO:PERSONA] si lamenta di non aver ricevuto la restituzione del danaro, neppure con pagamento rateale di euro 1000 a settimana e di essere costretto ad attendere almeno un mese per la consegna della merce.

Dalle risultanze processuali richiamate risulta evidente, quindi, che la fornitura, pur essendo stata commissionata ed essendo stato raggiunto l'accordo, con corresponsione del prezzo di acquisto di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana del valore di complessivi euro 14000, non era stata effettuata.

Al riguardo, si ribadisce che, per aversi consumazione del delitto di 9cessione, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez.6, n. 5301 del 04/06/1996, Rv. 205646).

Il reato di vendita di sostanza stupefacente si consuma, dunque, in forza -ed al momento- del mero accordo tra le parti, finalizzato alla cessione, senza che occorra la traditio della sostanza e sempre che non si abbia motivo di ritenere che l'oggetto della compravendita sia in realtà inesistente.

In conclusione, l'episodio in contestazione, specificatamente descritto nel capo di imputazione O), è stato accertato sotto il profilo fattuale in maniera precisa e dettagliata nella sentenza di primo grado e in quella di secondo grado, come verrà ulteriormente esposto a proposito della disamina del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA].

1.3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, come il contenuto di intercettazioni (cfr Sez. 2, n. 19712 del 6/2/2015, Alota ed altri, Rv. 263544; conf.

Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710; Sez. 4 n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738; Sez. 4 n. 46299, del 28/10/2005, Secchi, Rv. 232826), come verificatosi nel caso di specie.

Infatti, il contenuto di intercettazioni telefoniche da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontrò ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150).

Nel caso in disamina, già il Tribunale, sulla base di alcune conversazioni captate dal tenore evidente, aveva affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], dando atto che in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente all'interno della sua abitazione, che è stata oggetto di sequestro, si è instaurato diverso e separato procedimento penale.

Per quanto concerne i fatti contestati nell'odierno procedimento, il giudice di merito ha fatto richiamo alla fitta rete di conversazioni captate all'interno dell'auto in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alle intercettazioni telefoniche, da cui si inferisce lo svolgimento dell'attività di spaccio contestata, con indicazione dei nominativi degli acquirenti, degli incontri, degli scambi di danaro, dei crediti maturati, e così confermando il ruolo centrale assunto dal ricorrente nell'attività svolta unitamente agli altri coimputati.

1.4. Quanto al diniego della fattispecie di lieve entità, ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, occorre sottolineare come quest'ultima sia 10ravvisabile laddove sia configurabile un' ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagno limitata, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Nel caso in esame tali connotazioni, sulla base di quanto evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non sono ravvisabili poiché il giudice a quo, richiamando i parametri esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, Murolo, Rv. 247911), ha evidenziato che l'attività di spaccio veniva svolta in maniera non occasionale ma professionale dal ricorrente, che era stabilmente inserito in un contesto di traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, i cui quantitativi erano incompatibili con il c.d. piccolo spaccio.

Né assume incidenza, ai fini della valutazione della minore offensività, il riferimento al sequestro dell' hashish- avvenuto invero nell'ambito del diverso procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] recante n. 1430/2020- essendo certamente corretta e non sindacabile in questa sede la motivazione del giudice a quo nella parte in cui ha sottolineato l'organizzazione del sistema di approvvigionamento e di distribuzione della sostanza stupefacente in cui era inserito, con ruolo di spicco, il ricorrente.

1.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Passando all'analisi del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], si precisa che nel capo di imputazione sub D) si contesta al ricorrente di aver, previo accordo, detenuto, trasportato e ceduto in favore di [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish, successivamente destinata all'attività di spaccio, a fronte del pagamento di euro 14000.

Come poc'anzi rilevato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per aversi consumazione del delitto di cessione, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez.6, n. 5301 del 04/06/1996, Rv. 205646).

Ne segue che la conclusione dell'accordo - contestata nel capo di imputazione sub D) - perfeziona il reato contestato.

Nel caso in disamina, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto una ingente somma di danaro, pari a euro 14000, quale corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente, mai consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], tanto che il [OSCURATO:PERSONA] 11- come richiamato dal giudice a quo sulla base delle risultanze della captazione contrassegnata dal numero progressivo n. 1222, mentre era in auto con [OSCURATO:PERSONA], afferma di essere "inguaiato" per aver pagato "ai marocchini" una partita di droga mai consegnata, in ragione della scarsa qualità del prodotto e della necessità di sostituirlo.

Quanto all'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale effettivo contraente dell'accordo relativo alla cessione della sostanza, si osserva che il ricorrente ripropone le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, volte ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La Corte di appello, al riguardo, ha fornito una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando i numerosi contatti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si recava nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA], discuteva con [OSCURATO:PERSONA] di fatti di droga riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], si recava più volte nell'autolavaggio ove lavorava il [OSCURATO:PERSONA] cercandolo, sollecitando un contatto e chiedendo agli altri lavoratori di [OSCURATO:PERSONA], il quale si rendeva irreperibile.

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

In ordine alla attribuibilità delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto con ruolo di spicco nella gestone di una piazza di spaccio e nel coordinamento dei complici, aveva coinvolto nella sua attività anche i genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla perquisizione domiciliare dell'abitazione di questi, ove veniva rinvenuta un'arma, 120 grammi di hashish, 5,8 grammi di marjuana, materiale per il confezionamento e fogli manoscritti con nomi e cifre.

In particolare, i giudici di merito hanno richiamato il contenuto della fitta rete di comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i genitori, dalle quali emerge che il padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], per conto del figlio, manteneva i contatti con terzi, si recava presso terzi, coadiuvava il figlio nella detenzione della sostanza, partecipava alla preparazione della sostanza, come emerge da riferimenti metaforici "si è inacidito il sugo", attribuendo la preparazione dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le risultanze acquisite sono dunque state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa.

Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che 12l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636).

3.2. Il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. Passando all'analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si premette che al ricorrente si -contesta di aver detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente al gruppo albanese [OSCURATO:PERSONA], che l'acquistava per destinarla alla propria attività di spaccio, in tal modo assicurando l'approvvigionamento dello stupefacente dal canale calabrese al suddetto gruppo albanese (capo B).

4.1. In ordine alla prima doglianza, concernente l'identificazione del ricorrente con il soggetto "calabrese" che avrebbe fornito la sostanza stupefacente, si ribadisce che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha richiamato le intercettazioni ambientali registrate nel RIT.

N. 491/19 i 03/12/2019, dalle quali si evince l'esistenza di un canale di approvvigionamento di cocaina gestito da un soggetto individuato come "il calabrese", il quale operava unitamente ad un gruppo di individui di nazionalità albanese, tra cui tale Olsi (alias di [OSCURATO:PERSONA]).

E' emerso che Olsi si era manifestato inidoneo a gestire il traffico di stupefacenti, suscitando insoddisfazione tra i correi.

In questo contesto ha assunto un ruolo centrale "il calabrese", identificato con [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina per il gruppo albanese, il quale godeva nell'ambiente di stima per la precisione e dedizione agli affari.

L'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto coinvolto nel suddetto traffico, e soprannominato "il calabrese" - identificazione che il ricorrente contesta con il ricorso per cassazione - è avventita a seguito del servizio di osservazione e pedinamento dalla polizia giudiziaria effettuato il 07/12/2019, all'esito del quale era stata notata un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata e utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA], che usciva dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato - ha affermato il giudice 13di primo grado (pagina 60 e 70) - ha consentito di ritenere che il principale fornitore degli albanesi, più volte indicato come "il calabrese", fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], essendo egli calabrese.

Inoltre, dalle intercettazioni effettuate nell'auto di [OSCURATO:PERSONA] gli operanti avevano appreso l'imminente consegna di due chili di cocaina e 100 chili di hashish, destinati a un soggetto albanese [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tali conversazioni veniva fatto riferimento all'arrivo e alla consegna da parte del "calabrese" della sostanza.

Ed in effetti, attraverso la geolocalizzazione del telefono in uso al [OSCURATO:PERSONA], veniva riscontrata la presenza del ricorrente in Roma e veniva monitorato, successivamente, al rientro, il suo dirigersi, con un'autovettura presa a noleggio, verso l' abitazione del [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo che gli era stato previamente comunicato.

A seguito di tali intercettazioni, gli operanti procedevano al controllo delle persone presenti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove riscontravano effettivamente la presenza di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, e rinvenivano all'interno dell'abitazione sostanza stupefacente, bilancini di precisione, una somma di denaro in contanti e un block notes con indicazioni di nomi e cifre.

Pertanto, con motivazione congrua e non sindacabile sotto alcun profilo, il giudice a quo ha ritenuto che le intercettazioni ambientali abbiano pienamente confermato il ruolo centrale del "calabrese", identificato in [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina per il gruppo albanese.

4.2. E' manifestamente infondata anche la terza doglianza, concernente l'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.

Al riguardo, si osserva che al ricorrente è contestata una pluralità di condotte di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish, in ingenti quantitativi, per diverse decine di migliaia di euro, in favore del gruppo albanese.

In particolare, la responsabilità è stata affermata in quanto il ricorrente ha stabilmente e continuativamente, con ripetute condotte, approvvigionato, fornito ed alimentato il canale di spaccio albanese, in modo organizzato, disponendo costantemente di quantitativi rilevanti di stupefacente.

Si tratta quindi non di un unico addebito, ma di una serie di condotte delittuose avvinte da un unico disegno criminoso.

4.3. E', invece, fondata la seconda doglianza, concernente la recidiva.

La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in virtù della circostanza che il ricorrente ha subito due "recenti" condanne per delitti di detenzione illecita di sostanza stupefacente, specificando che la recidiva è infraquinquennale in quanto il nuovo delitto non colposo è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente.

Si premette al riguardo che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto 14pregresso, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Rv. 266547 - 01; Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860).

Nel caso in esame, dall'analisi del certificato del casellario giudiziale, allegato al ricorso, emerge che il ricorrente ha riportato una prima condanna con sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, irrevocabile il 23/07/2004, in relazione a fatti commessi il 04/06/2004, in epoca assai risalente rispetto ai fatti contestati nell'odierno procedimento.

Inoltre, risulta che la seconda condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 12/06/2013, concernente fatti del 28/08/2012, è divenuta irrevocabile in data 12/03/2014.

Va evidenziato inoltre che i fatti contestati nell'odierno procedimento si collocano in epoca prossima al dicembre 2019 e che, quindi, è decorso più di un quinquennio dal passaggio in giudicato dell'ultima sentenza di condanna.

Ne segue che non sussistono i presupposti per dichiarare la recidiva infraquinquennale.

4.4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Il ricorso è inammissibile nel resto.

5. Il motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Si premette che al ricorrente sono contestate plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente e che il giudice di primo grado ha riqualificato i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 ed applicato la pena finale, ridotta per la scelta del rito, in un anno e sei mesi di reclusione euro 2200,00 di multa. 5.1.In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si è affermato che esso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di elementi suscettibili di 15positiva valutazione, al contrario, evidenziando la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, stabilmente inserito in un circuito criminale dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

5.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

6. E' parimenti inammissibile anche il ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa che la ricorrente in data 30/05/2023 ha formulato proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., prevedendo accoglimento dei motivi attinenti alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5, DPR 309/1990 e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza, con conseguente quantificazione della pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, senza includere nel patto la richiesta di sostituzione della pena detentiva.

In udienza, in data 26/06/2025, la ricorrente ha avanzato richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981.

Il giudice a quo, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, non ha accolto la richiesta, in ragione della gravità della condotta di spaccio svolta dal 2018 al 2020 e della personalità dell'imputata, che ha manifestato una chiara propensione all'attività illecita, ritenendo fondato il pericolo di inadempimento delle prescrizioni imposte con la pena sostitutiva.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente e pienamente idonea a dar conto dei motivi del decisum.

Pertanto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata.

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi, eccetto quello formulato da [OSCURATO:PERSONA] per il quale ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in anni due e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, ha disposto la revoca della pena accessoria e ha rigettato la richiesta diapplicazione di pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 545 bis cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha confermato, nel resto, la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione a fatti di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente di varia tipologia, condannandoli al pagamento delle spese processuali. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. Si premette che al ricorrente si contesta di aver detenuto e ceduto a numerosi spacciatori ed assuntori sostanza stupefacente di varia tipologia, di cui era stato rifornito da parte di soggetti di nazionalità italiana e da appartenenti ad un gruppo di soggetti albanesi dediti al commercio di stupefacenti, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, e di aver, successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], proseguito l'attività di spaccio con funzioni direttive unitamente a [OSCURATO:PERSONA], con funzioni esecutive (capo G). Si contestano altresì vari episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente di vario tipo (capo O). 3.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione alla genericità del fatto descritto nel capo di imputazione G), posto che viene contestata in modo generico la prosecuzione dell'attività di spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA], successivamente all'arresto di questi, avvenuto in data 18/01/2020, e di aver assunto funzioni direttive nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente lamenta la genericità del capo di imputazione, non avendo il pubblico ministero che ha promosso l'azione penale, specificatamente indicato i fatti storici contestati, né descritto o specificato in modo concreto le condotte di cessione di stupefacente realizzate in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta doglianza, già formulata con l'atto di appello, non è stata in alcun modo esaminata dal giudice territoriale, pur avendola richiamata nella sintesi dei motivi di appello. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto, come risulta dalle pagine 14 e 15 della sentenza di primo grado, i giudici del Tribunale hanno richiamato e riprodotto pedissequamente il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dai giudici del riesame, ove venivano descritte le indagini svolte per circa 8 mesi, richiamando le trascrizioni integrali o per riassunto delle conversazioni telefoniche intercettate, a cui sono allegati i verbali degli atti di 2polizia giudiziaria, senza effettuare alcuna autonoma valutazione, se non facendo ricorso a formule di stile. Inoltre, con i motivi di appello, era stato segnalato che il giudice di primo grado aveva ritenuto responsabile il ricorrente in relazione all'acquisto di un quantitativo di hashish del valore di euro 14.000 dal fornitore [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale fatto non è contestato al [OSCURATO:PERSONA] in nessuno dei capi di imputazione G) e O), ma a [OSCURATO:PERSONA], nel capo di imputazione D). Di tale grave incongruenza il giudice d'appello non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi ad elencare in modo meramente riepilogativo gli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in relazione l'affermazione della responsabilità per i fatti contestati in entrambi i capi di imputazione, trattandosi di intercettazioni telefoniche e ambientali a cui non è fatto seguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, in quanto i servizi di osservazione, di controllo e di perquisizione hanno avuto sempre esito negativo. L'unico sequestro di sostanza stupefacente, in quantitativo pari a pochissimi grammi di hashish, è stato effettuato un anno dopo l'esecuzione della misura cautelare ed è oggetto di separato procedimento penale. Inoltre, il contenuto delle intercettazioni non è univoco. Non essendo stato effettuato alcun sequestro, non è stata effettuata alcuna perizia e pertanto si ignora l'efficacia drogante dello stupefacente oggetto della cessione. Con riferimento al capo di imputazione G), lo svolgimento di funzioni direttive dell'attività di spaccio eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] è del tutto assertivo. Il capo di imputazione O) contiene una elencazione di quattro episodi diversi di cessione, che non sono specificatamente descritti e comunque l'episodio che è confluito nel sequestro di grammi 144 di sostanza stupefacente, avvenuto all'interno dell'abitazione del ricorrente il 18/05/2020, è oggetto di un diverso procedimento penale. In ogni caso la poca sostanza stupefacente sequestrata era marijuana legale. In relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è del tutto generico il riferimento alla sostanza stupefacente ceduta al soggetto non identificato, posto che le immagini di videosorveglianza ritraggono il [OSCURATO:PERSONA] che, in cambio di danaro, consegna qualcosa che veniva messo in una busta. Anche in tal caso non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente. A fronte di tale genericità, il giudice d'appello ha confermato l'affermazione della responsabilità, facendo riferimento al rinvenimento di sostanze 3diversamente tabellate, sebbene, come evidenziato, nell'ambito del presente procedimento non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, con motivazione contrastante l'orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla configurabilità della attenuante anche in caso di diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta. Il giudice a quo ha inoltre fatto erroneamente riferimento a dosi di stupefacente "oltre le decine" rinvenute, sebbene non sia stato effettuato alcun sequestro e ha affermato che l'attività di spaccio veniva svolta in maniera abituale, non certo occasionale, sebbene l'ipotesi lieve sia ben compatibile anche con lo svolgimento dello spaccio in modo continuativo. In buona sostanza, tutti gli elementi indicati dal giudice a quo per supportare il diniego dell'ipotesi attenuata sono del tutto inconferenti. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione mediante il medesimo patrocinante con un unico ricorso affidato a due motivi. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di aver trasportato e ceduto a [OSCURATO:PERSONA], che la acquistava per destinarla successivamente alla propria attività di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish, per complessivi euro 14.000 (capo D). Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di aver detenuto ed occultato, unitamente alla propria moglie [OSCURATO:PERSONA], quale genitore di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo marzo-giugno 2020, sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare allo spaccio, percependo un compenso di euro 250 ogni due settimane, unitamente ad altre sostanze del tipo hashish e marijuana (capo I) . 4.1. Il primo motivo concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il contenuto delle intercettazioni ambientali non hanno consentito di identificare con certezza nell'odierno ricorrente il soggetto di nazionalità marocchina che riforniva di sostanza stupefacente il [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo ha richiamato le suddette intercettazioni, sebbene esse facciano generico riferimento a soggetti "marocchini" e a "soggetti riconducibili all'autolavaggio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]", senza fornire elementi di precisa identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.11 secondo motivo concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla attribuibilità delle condotte ascritte, rappresentando che le intercettazioni richiamate nella parte motiva della sentenza afferiscono ad altri coimputati appartenenti al medesimo nucleo familiare ([OSCURATO:PERSONA] che ha definito separatamente la propria posizione processuale) e non lo riguardano mai direttamente. Inoltre, il linguaggio metaforico non consente di confortare l'assunto accusatorio.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione di colpevolezza, non essendovi alcun l'elemento che consenta di identificare il soggetto "calabrese", che avrebbe fornito la sostanza stupefacente, con il ricorrente. Non è stata acquisita alcuna prova della cessione della sostanza stupefacente né, nonostante perquisizioni e pedinamenti, il ricorrente è stato trovato in possesso di stupefacenti. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, affermando che l'imputato ha subito "due recenti condanne per delitti di detenzione illecita di sostanza stupefacente". Evidenzia tuttavia il ricorrente di aver riportato una sentenza di condanna dieci anni prima l'odierno procedimento, divenuta irrevocabile il 23/07/2004 e che la pena è stata patteggiata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con conseguente estinzione del reato degli effetti penali. La seconda condanna, invece, è divenuta irrevocabile in data 12/03/2014. Pertanto, i precedenti penali non sono affatto recenti, come erroneamente ha affermato la Corte d'appello, ed inoltre, non si tratta di due condanne ma di una sola condanna, posto che la prima non è valutabile ai fini della recidiva. E', altresì, evidente che la recidiva non è neppure infraquinquennale, come invece erroneamente affermato dal giudice a quo. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno applicato l'aumento per la continuazione, sebbene il capo di imputazione non rechi alcuna descrizione di diversi episodi criminosi. Anche dalle risultanze processuali e dalle intercettazioni telefoniche non si evince la realizzazione di più reati. 6. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 545 bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudice, se ricorrono i presupposti, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 689/1981. La Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio accogliendo il concordato proposto dalla difesa e dal pubblico ministero, tuttavia rigettando la 5richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, formulando una valutazione di pericolosità sociale della prevenuta, sulla base dei precedenti specifici e dell'imputazione. Tuttavia, i precedenti richiamati sono risalenti nel tempo e anche la condotta oggetto del presente giudizio si colloca temporalmente oltre un quinquennio indietro. Inoltre, la valutazione di pericolosità effettuata dal giudice a quo è in contrasto con quella propria del Gip di Frosinone, che ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Frosinone, ritenendo quindi la ricorrente non pericolosa. Pertanto, sussistevano i requisiti per accogliere l'istanza, considerato inoltre che l'imputata non annovera precedenti per il reato di evasione e che ha rispettato scrupolosamente le prescrizioni imposte nell'ambito del trattamento cautelare. 8. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi kk. inammissibilità di tutti i ricorsi, eccetto quello formulato da [OSCURATO:PERSONA] per il quale ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La disamina prende le mosse dal ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dando preliminarmente atto che il ricorso originale, iscritto tempestivamente sul portale in data 11/11/2025, era mancante della pagina 10. [OSCURATO:PERSONA] non può prendere in esame l'atto completo di ogni pagina comprensivo della pagina 10, inviato mediante pec in data 14/11/2025, in quanto tardivo, posto che il termine ultimo per impugnare la sentenza di appello, decorrente dal 29/09/2025, data di deposito della motivazione oltre il termine che il giudice si era assegnato, scadeva il 13/11/2025. 1.1.In ordine alla prima doglianza, occorre prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, poiché la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato, di effettuare una scelta meditata sulla linea di difesa da assumere. Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all' art. 429 cod. proc. pen., è sufficiente che i lineamenti fattuali dell'addebito siano contestati in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa. Nel caso in disamina, si osserva che, nel capo di imputazione sub G), si contesta al ricorrente di aver detenuto e ceduto, in concorso con altri, sostanza stupefacente di varia tipologia, di cui era stato rifornito da parte di soggetti di nazionalità italiana e da parte di un gruppo di albanesi dediti al commercio di stupefacenti. In particolare, si contesta di aver ceduto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] 6Ivan, sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a tale Dario, soggetto straniero non identificato, utilizzatore dell'utenza telefonica n. 3315071978; di aver ricevuto, trasportato e spacciato al dettaglio sostanza stupefacente a numerosi clienti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi, come si vede, di imputazioni assai specifiche, nelle quali sono indicati nel dettaglio i nominativi degli acquirenti, la sostanza, la tipologia di droga trattata nonché i soggetti con i quali il ricorrente ha concorso, elementi che, certamente, consentono all'imputato un concreto esercizio del diritto di difesa. Si osserva, inoltre che il ricorrente non ha allegato di aver tempestivamente eccepito la doglianza nel corso del giudizio di primo grado, lamentando un concreto pregiudizio all'esercizio dei diritti di difesa, ma si limita a contestare la genericità della contestazione. Quanto al capo di imputazione O), si osserva che sono contestati specifici e determinati episodi di cessione e di detenzione: la consegna di cocaina in data 15/01/2020, in un quantitativo corrispondente al valore di almeno euro 6000; la detenzione, in data 17/02/2020, di un quantitativo imprecisato di cocaina il cui prezzo di vendita era fissato in euro 44,00 al grammo; la detenzione, in data 18/05/2020, di grammi 144 lordi di marijuana (fatto oggetto di separato procedimento penale n. 1430/2020); la detenzione, in data 18/06/2021, durante l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di grammi 10 di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui sono ricavabili 35 dosi singole medie. Ne segue che la Corte territoriale, pur non avendo fornito esplicita risposta all'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., ha comunque richiamato in modo specifico le contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], tutte dettagliatamente formulate nei capi di imputazione G) e O), e ha anche adeguatamente indicato gli elementi di prova acquisiti, posti a fondamento della decisione, anche con riferimento ai fatti di cui il ricorrente lamenta una contestazione generica. D'altronde, costituisce ius receptum il principio secondo il quale non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Rv. 254280). 1.2.In ordine alla seconda doglianza, si è affermato che, in tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e 7di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento (Sez.3, n. 38478 del 11/06/2019, Rv. 276753). Nel caso in disamina, entrambi i giudici di merito non si sono limitati ad una pedissequa rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], ma ne hanno effettuato una ponderata valutazione, evidenziando con cura il sostrato fattuale dell'accusa, così pervenendo alla conclusione che il ricorrente svolgesse in modo continuativo e stabile attività di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia. In particolare, il giudice di primo grado, alla pagina 197, ha evidenziato, con riferimento ai fatti contestati nel capo G), che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rimpiazzato il [OSCURATO:PERSONA], allorquando quest'ultimo venne ristretto in carcere; aveva anche alimentato ulteriori ed autonomi canali di distribuzione, tra cui la piazza di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva organizzato le consegne i effettuate materialmente da [OSCURATO:PERSONA], occupandosi di acquisire consistenti quantitativi di hashish da rivendere a terzi. Del pari, la Corte d'appello, nell'affermare la responsabilità, ha richiamato le risultanze acquisite nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento ai fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] e affermato che l'attività di spaccio contestata in entrambi i capi di imputazione è ricostruita sotto il profilo fattuale e probatorio in modo dettagliato anche nella sentenza di primo grado, laddove si richiamano le intercettazioni telefoniche, le videoriprese ambientali e le conversazioni captate sull'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo ha quindi confermato lo svolgimento di funzioni direttive da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, telefonicamente, per conto di [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo era in stato di detenzione, forniva indicazioni al [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di consegna dello stupefacente, raccomandandosi di mantenere massimo riserbo. Con riferimento specifico ai fatti addebitati nel capo di imputazione sub G), il giudice a quo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], materialmente incaricato della consegna e dello spaccio, eseguiva le direttive impartitegli dal [OSCURATO:PERSONA], recandosi con il proprio scooter a consegnare lo stupefacente. In particolare, nel periodo novembre- dicembre 2019 e gennaio 2020, emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario incaricato di recapitare la droga e mantenere i contatti con fornitori e clienti, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, avendo appreso dal proprio difensore che sarebbe stato ricondotto in carcere per reati pregressi, al fine di salvaguardare gli affari già conclusi,. unitamente al [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], organizzava la 8 !\,prosecuzione dell'attività, materialmente svolta da parte di [OSCURATO:PERSONA], reperendo un'abitazione attigua a quella ove viveva [OSCURATO:PERSONA] al fine di dare continuità ai rapporti già intessuti con i clienti, e forniva al [OSCURATO:PERSONA] le schede telefoniche dedicate ai contatti con i clienti. Dalle intercettazioni ambientali risulta inoltre che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontravano per pianificare l'attività, per definire le somme da destinare all'attività illecita, le modalità di occultamento della droga e la suddivisione dei profitti, in modo da dare continuità all'organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione assolve all'onere di indicare i risultati ottenuti e i criteri di valutazione delle prove e dà conto di quelle a discarico, rendendo possibile comprendere i lineamenti fattuali dell'accusa e le modalità di accertamento nonché la loro sussumibilità nella fattispecie incriminatrice. Quanto alla contestazione relativa all'acquisto di un quantitativo di hashish del valore di euro 14.000 da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che essa - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- è specificatamente indicata nel capo O), ove si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di essersi fornito di hashish e marijuana da [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 14000 e di aver detenuto, trasportato e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Al riguardo, si evidenzia che il giudice a quo ha richiamato le intercettazioni del 22 gennaio (prog. 446 e 453 RIT 517/19), da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano in ordine ai crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'episodio è dettagliatamente descritto nella sentenza di primo grado, ove il Tribunale, alle pagine 32 e 108 della sentenza, ha richiamato le captazioni delle conversazioni avvenute all'interno dell'auto in uso al [OSCURATO:PERSONA] ove egli fa riferimento ad una somma di euro 14000 data "ai marocchini" per l'acquisto di sostanza stupefacente, che tuttavia non era stata consegnata. Nella parte motiva della sentenza di primo grado, si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] cercava di mettersi in contatto con [OSCURATO:PERSONA] presso l'autolavaggio perché non era "rientrato" dall'esborso della suddetta somma, in quanto la merce commissionata non era stata consegnata perché non era di buona qualità ed era stata restituita ai fornitori. [OSCURATO:PERSONA] si lamenta di non aver ricevuto la restituzione del danaro, neppure con pagamento rateale di euro 1000 a settimana e di essere costretto ad attendere almeno un mese per la consegna della merce. Dalle risultanze processuali richiamate risulta evidente, quindi, che la fornitura, pur essendo stata commissionata ed essendo stato raggiunto l'accordo, con corresponsione del prezzo di acquisto di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana del valore di complessivi euro 14000, non era stata effettuata. Al riguardo, si ribadisce che, per aversi consumazione del delitto di 9cessione, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez.6, n. 5301 del 04/06/1996, Rv. 205646). Il reato di vendita di sostanza stupefacente si consuma, dunque, in forza -ed al momento- del mero accordo tra le parti, finalizzato alla cessione, senza che occorra la traditio della sostanza e sempre che non si abbia motivo di ritenere che l'oggetto della compravendita sia in realtà inesistente. In conclusione, l'episodio in contestazione, specificatamente descritto nel capo di imputazione O), è stato accertato sotto il profilo fattuale in maniera precisa e dettagliata nella sentenza di primo grado e in quella di secondo grado, come verrà ulteriormente esposto a proposito della disamina del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, come il contenuto di intercettazioni (cfr Sez. 2, n. 19712 del 6/2/2015, Alota ed altri, Rv. 263544; conf. Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710; Sez. 4 n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738; Sez. 4 n. 46299, del 28/10/2005, Secchi, Rv. 232826), come verificatosi nel caso di specie. Infatti, il contenuto di intercettazioni telefoniche da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontrò ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150). Nel caso in disamina, già il Tribunale, sulla base di alcune conversazioni captate dal tenore evidente, aveva affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], dando atto che in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente all'interno della sua abitazione, che è stata oggetto di sequestro, si è instaurato diverso e separato procedimento penale. Per quanto concerne i fatti contestati nell'odierno procedimento, il giudice di merito ha fatto richiamo alla fitta rete di conversazioni captate all'interno dell'auto in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alle intercettazioni telefoniche, da cui si inferisce lo svolgimento dell'attività di spaccio contestata, con indicazione dei nominativi degli acquirenti, degli incontri, degli scambi di danaro, dei crediti maturati, e così confermando il ruolo centrale assunto dal ricorrente nell'attività svolta unitamente agli altri coimputati. 1.4. Quanto al diniego della fattispecie di lieve entità, ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, occorre sottolineare come quest'ultima sia 10ravvisabile laddove sia configurabile un' ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagno limitata, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Nel caso in esame tali connotazioni, sulla base di quanto evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non sono ravvisabili poiché il giudice a quo, richiamando i parametri esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Murolo, Rv. 247911), ha evidenziato che l'attività di spaccio veniva svolta in maniera non occasionale ma professionale dal ricorrente, che era stabilmente inserito in un contesto di traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, i cui quantitativi erano incompatibili con il c.d. piccolo spaccio. Né assume incidenza, ai fini della valutazione della minore offensività, il riferimento al sequestro dell' hashish- avvenuto invero nell'ambito del diverso procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] recante n. 1430/2020- essendo certamente corretta e non sindacabile in questa sede la motivazione del giudice a quo nella parte in cui ha sottolineato l'organizzazione del sistema di approvvigionamento e di distribuzione della sostanza stupefacente in cui era inserito, con ruolo di spicco, il ricorrente. 1.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Passando all'analisi del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], si precisa che nel capo di imputazione sub D) si contesta al ricorrente di aver, previo accordo, detenuto, trasportato e ceduto in favore di [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish, successivamente destinata all'attività di spaccio, a fronte del pagamento di euro 14000. Come poc'anzi rilevato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per aversi consumazione del delitto di cessione, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez.6, n. 5301 del 04/06/1996, Rv. 205646). Ne segue che la conclusione dell'accordo - contestata nel capo di imputazione sub D) - perfeziona il reato contestato. Nel caso in disamina, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto una ingente somma di danaro, pari a euro 14000, quale corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente, mai consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], tanto che il [OSCURATO:PERSONA] 11- come richiamato dal giudice a quo sulla base delle risultanze della captazione contrassegnata dal numero progressivo n. 1222, mentre era in auto con [OSCURATO:PERSONA], afferma di essere "inguaiato" per aver pagato "ai marocchini" una partita di droga mai consegnata, in ragione della scarsa qualità del prodotto e della necessità di sostituirlo. Quanto all'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale effettivo contraente dell'accordo relativo alla cessione della sostanza, si osserva che il ricorrente ripropone le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, volte ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La Corte di appello, al riguardo, ha fornito una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando i numerosi contatti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si recava nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA], discuteva con [OSCURATO:PERSONA] di fatti di droga riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], si recava più volte nell'autolavaggio ove lavorava il [OSCURATO:PERSONA] cercandolo, sollecitando un contatto e chiedendo agli altri lavoratori di [OSCURATO:PERSONA], il quale si rendeva irreperibile. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. In ordine alla attribuibilità delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto con ruolo di spicco nella gestone di una piazza di spaccio e nel coordinamento dei complici, aveva coinvolto nella sua attività anche i genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla perquisizione domiciliare dell'abitazione di questi, ove veniva rinvenuta un'arma, 120 grammi di hashish, 5,8 grammi di marjuana, materiale per il confezionamento e fogli manoscritti con nomi e cifre. In particolare, i giudici di merito hanno richiamato il contenuto della fitta rete di comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i genitori, dalle quali emerge che il padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], per conto del figlio, manteneva i contatti con terzi, si recava presso terzi, coadiuvava il figlio nella detenzione della sostanza, partecipava alla preparazione della sostanza, come emerge da riferimenti metaforici "si è inacidito il sugo", attribuendo la preparazione dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le risultanze acquisite sono dunque state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che 12l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636). 3.2. Il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Passando all'analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si premette che al ricorrente si -contesta di aver detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente al gruppo albanese [OSCURATO:PERSONA], che l'acquistava per destinarla alla propria attività di spaccio, in tal modo assicurando l'approvvigionamento dello stupefacente dal canale calabrese al suddetto gruppo albanese (capo B). 4.1. In ordine alla prima doglianza, concernente l'identificazione del ricorrente con il soggetto "calabrese" che avrebbe fornito la sostanza stupefacente, si ribadisce che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha richiamato le intercettazioni ambientali registrate nel RIT. N. 491/19 i 03/12/2019, dalle quali si evince l'esistenza di un canale di approvvigionamento di cocaina gestito da un soggetto individuato come "il calabrese", il quale operava unitamente ad un gruppo di individui di nazionalità albanese, tra cui tale Olsi (alias di [OSCURATO:PERSONA]). E' emerso che Olsi si era manifestato inidoneo a gestire il traffico di stupefacenti, suscitando insoddisfazione tra i correi. In questo contesto ha assunto un ruolo centrale "il calabrese", identificato con [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina per il gruppo albanese, il quale godeva nell'ambiente di stima per la precisione e dedizione agli affari. L'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto coinvolto nel suddetto traffico, e soprannominato "il calabrese" - identificazione che il ricorrente contesta con il ricorso per cassazione - è avventita a seguito del servizio di osservazione e pedinamento dalla polizia giudiziaria effettuato il 07/12/2019, all'esito del quale era stata notata un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata e utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA], che usciva dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato - ha affermato il giudice 13di primo grado (pagina 60 e 70) - ha consentito di ritenere che il principale fornitore degli albanesi, più volte indicato come "il calabrese", fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], essendo egli calabrese. Inoltre, dalle intercettazioni effettuate nell'auto di [OSCURATO:PERSONA] gli operanti avevano appreso l'imminente consegna di due chili di cocaina e 100 chili di hashish, destinati a un soggetto albanese [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tali conversazioni veniva fatto riferimento all'arrivo e alla consegna da parte del "calabrese" della sostanza. Ed in effetti, attraverso la geolocalizzazione del telefono in uso al [OSCURATO:PERSONA], veniva riscontrata la presenza del ricorrente in Roma e veniva monitorato, successivamente, al rientro, il suo dirigersi, con un'autovettura presa a noleggio, verso l' abitazione del [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo che gli era stato previamente comunicato. A seguito di tali intercettazioni, gli operanti procedevano al controllo delle persone presenti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove riscontravano effettivamente la presenza di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, e rinvenivano all'interno dell'abitazione sostanza stupefacente, bilancini di precisione, una somma di denaro in contanti e un block notes con indicazioni di nomi e cifre. Pertanto, con motivazione congrua e non sindacabile sotto alcun profilo, il giudice a quo ha ritenuto che le intercettazioni ambientali abbiano pienamente confermato il ruolo centrale del "calabrese", identificato in [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina per il gruppo albanese. 4.2. E' manifestamente infondata anche la terza doglianza, concernente l'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. Al riguardo, si osserva che al ricorrente è contestata una pluralità di condotte di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish, in ingenti quantitativi, per diverse decine di migliaia di euro, in favore del gruppo albanese. In particolare, la responsabilità è stata affermata in quanto il ricorrente ha stabilmente e continuativamente, con ripetute condotte, approvvigionato, fornito ed alimentato il canale di spaccio albanese, in modo organizzato, disponendo costantemente di quantitativi rilevanti di stupefacente. Si tratta quindi non di un unico addebito, ma di una serie di condotte delittuose avvinte da un unico disegno criminoso. 4.3. E', invece, fondata la seconda doglianza, concernente la recidiva. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in virtù della circostanza che il ricorrente ha subito due "recenti" condanne per delitti di detenzione illecita di sostanza stupefacente, specificando che la recidiva è infraquinquennale in quanto il nuovo delitto non colposo è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente. Si premette al riguardo che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto 14pregresso, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Rv. 266547 - 01; Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860). Nel caso in esame, dall'analisi del certificato del casellario giudiziale, allegato al ricorso, emerge che il ricorrente ha riportato una prima condanna con sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, irrevocabile il 23/07/2004, in relazione a fatti commessi il 04/06/2004, in epoca assai risalente rispetto ai fatti contestati nell'odierno procedimento. Inoltre, risulta che la seconda condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 12/06/2013, concernente fatti del 28/08/2012, è divenuta irrevocabile in data 12/03/2014. Va evidenziato inoltre che i fatti contestati nell'odierno procedimento si collocano in epoca prossima al dicembre 2019 e che, quindi, è decorso più di un quinquennio dal passaggio in giudicato dell'ultima sentenza di condanna. Ne segue che non sussistono i presupposti per dichiarare la recidiva infraquinquennale. 4.4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso è inammissibile nel resto. 5. Il motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Si premette che al ricorrente sono contestate plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente e che il giudice di primo grado ha riqualificato i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 ed applicato la pena finale, ridotta per la scelta del rito, in un anno e sei mesi di reclusione euro 2200,00 di multa. 5.1.In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si è affermato che esso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di elementi suscettibili di 15positiva valutazione, al contrario, evidenziando la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, stabilmente inserito in un circuito criminale dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. 5.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 6. E' parimenti inammissibile anche il ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che la ricorrente in data 30/05/2023 ha formulato proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., prevedendo accoglimento dei motivi attinenti alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5, DPR 309/1990 e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza, con conseguente quantificazione della pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, senza includere nel patto la richiesta di sostituzione della pena detentiva. In udienza, in data 26/06/2025, la ricorrente ha avanzato richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981. Il giudice a quo, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, non ha accolto la richiesta, in ragione della gravità della condotta di spaccio svolta dal 2018 al 2020 e della personalità dell'imputata, che ha manifestato una chiara propensione all'attività illecita, ritenendo fondato il pericolo di inadempimento delle prescrizioni imposte con la pena sostitutiva. Trattasi di motivazione congrua, esauriente e pienamente idonea a dar conto dei motivi del decisum. Pertanto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22837/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris