CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 03/02/1976Gonzalez [OSCURATO:PERSONA] nato a (CUBA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PabloGonzales, [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto nell’interesse di tutti iricorrenti, con cui si contesta la legittimità della conferma di responsabilità,della qualificazione giuridica e della mancata declaratoria di estinzione del reatoper condotte riparatorie, ai sensi dell’art. 162-ter, cod. pen., è aspecifico;ribadito che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mentedell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanzadi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto che lo stesso motivo appare anche sostanzialmente diretto aproporre una diversa lettura dei fatti, vertendo le argomentazioni ivi contenutesolo sul merito, e che per tale ragione deve ritenersi non consentito in quantorivalutativo di apprezzamenti probatori già effettuati dalla Corte d’appello eadeguatamente argomentati (si vedano, in particolare, le pagg. 6-7 sullaresponsabilità per rapina e sulla correttezza di tale qualificazione);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]