Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38759/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 16 ottobre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva errato nell'inquadramento della vicenda, in quanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nella fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen., ma in quella di cui all'art. 624 bis cod.pen.: infatti, la persona offesa Salvati aveva confermato di aver provato in tutti i modi a stringere forte il marsupio sotto il suo braccio sinistro, il chè giustificava la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] che, nel tentativo di vincere tale resistenza, aveva necessariamente dovuto spingere Salvati; pertanto, la violenza era stata rivolta alla cosa, e non alla persona.

Il difensore osserva che anche in riferimento ai motivi aggiunti, la sentenza risultava totalmente omissiva sotto il profilo motivazionale, posto che non vi era alcun riferimento alle proposte questioni di poter inquadrare la condotta nella cd. rapina impropria: dal corretto inquadramento giuridico della condotta derivava la necessità di applicare un trattamento sanzionatorio completamente differente rispetto a quello riconosciuto all'esito del giudizio di secondo grado, anche in relazione alle attenuanti generiche, non riconosciute in favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestar (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 5 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come "la violenza che la difesa prospetta rivolta esclusivamente alla sottrazione del marsupio, non tiene conto appunto della primigenia condotta dell'imputato allorquando spingeva violentemente da tergo l'anziano signore, destabilizzandone l'equilibrio e costringe dolo parzialmente in terra".

La Corte di appello ha pertanto giustamente applicato il principio costantemente ribadito da questa Corte che, in un caso analogo al presente, ha precisato che "integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina del fatto commesso dall'imputato, che, mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa, si impossessava dell'orologio da questa detenuto)" (Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281 - 01). 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva evidenziato i precedenti penali del ricorrente e la portata dell'episodio; sul punto, il motivo di ricorso è assolutamente privo di specificità, e, come tale, inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.o P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 16 ottobre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva errato nell'inquadramento della vicenda, in quanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nella fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen., ma in quella di cui all'art. 624 bis cod.pen.: infatti, la persona offesa Salvati aveva confermato di aver provato in tutti i modi a stringere forte il marsupio sotto il suo braccio sinistro, il chè giustificava la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] che, nel tentativo di vincere tale resistenza, aveva necessariamente dovuto spingere Salvati; pertanto, la violenza era stata rivolta alla cosa, e non alla persona. Il difensore osserva che anche in riferimento ai motivi aggiunti, la sentenza risultava totalmente omissiva sotto il profilo motivazionale, posto che non vi era alcun riferimento alle proposte questioni di poter inquadrare la condotta nella cd. rapina impropria: dal corretto inquadramento giuridico della condotta derivava la necessità di applicare un trattamento sanzionatorio completamente differente rispetto a quello riconosciuto all'esito del giudizio di secondo grado, anche in relazione alle attenuanti generiche, non riconosciute in favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestar (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 5 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come "la violenza che la difesa prospetta rivolta esclusivamente alla sottrazione del marsupio, non tiene conto appunto della primigenia condotta dell'imputato allorquando spingeva violentemente da tergo l'anziano signore, destabilizzandone l'equilibrio e costringe dolo parzialmente in terra". La Corte di appello ha pertanto giustamente applicato il principio costantemente ribadito da questa Corte che, in un caso analogo al presente, ha precisato che "integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina del fatto commesso dall'imputato, che, mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa, si impossessava dell'orologio da questa detenuto)" (Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281 - 01). 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva evidenziato i precedenti penali del ricorrente e la portata dell'episodio; sul punto, il motivo di ricorso è assolutamente privo di specificità, e, come tale, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]