CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, provvedendo sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ambito del procedimento inerente alla confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui d'interesse, ammetteva al pagamento il credito di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 63.228,44 euro, limitatamente alla massa dei beni di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione poneva la considerazione che, dell'originario credito vantato da Villani, per l'inadempimento della promessa di vendita di un immobile per il quale quest'ultima aveva già pagato il prezzo di 258.228,44 euro, a seguito di una serie di operazioni di datio in solutum, residuasse esclusivamente la somma di 63.228,44 euro e che tale richiesta fosse l'unica oggetto dell'istanmze di ammissione al credito. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Villani, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che affida a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'omessa motivazione ovvero il travisamento della prova in punto di oggetto della richiesta di ammissione al credito. Dopo avere ripercorso le vicende che avevano interessato i rapporti contrattuali tra Villani e [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite di società a questi collegate, deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione laddove ha ritenuto che l'istanza di ammissione al credito fosse limitata alla somma 63.228,44 euro, mentre Villani aveva espressamente chiesto una pronuncia in ordine all'adempimento dell'obbligo di stipulare l'atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento di un box sito in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] 11 ovvero alla restituzione del prezzo di 75.000,00 euro, interamente corrisposto a fronte del materiale trasferimento di tale box. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione dell'ordinanza relativamente alla pronuncia di ammissione al credito limitata alla massa facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la ricorrente che la promessa di vendita dell'immobile rimasta inadempiuta e le successive operazioni di datio in solutum erano avvenute anche per il tramite di società Sime costruzioni, sicché quanto meno l'importo di 75.000,00 euro avrebbe dovuto gravare sia sulla massa di [OSCURATO:PERSONA], sia su quella di Sinne costruzioni S.p.a. e delle altre società gravate da confisca.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito. 1. La situazione fattuale risultante dagli atti - che il Collegio è autorizzato a consultare essendo giudice del "fatto processuale" (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - è esattamente quella prospettata dal ricorrente, che non è superfluo brevemente riassumere. 1.1. Con scrittura privata del 1° aprile 2004 [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della Sime costruzioni S.p.a, prometteva in vendita a [OSCURATO:PERSONA] due appartamenti da realizzare, in proprio o a mezzo di società collegate, sull'accordo che, in ipotesi di mancata realizzazione, l'acquirente avrebbe potuto esercitare la facoltà di accettare l'acquisto di altri immobili di pari valore ovvero chiedere la restituzione del prezzo pagato. Il prezzo dell'immobile oggetto della promessa, concordato in C 258.228,44, era interamente pagato con assegni circolari, ma gli immobili promessi in vendita non venivano realizzati, sicché Simeoli proponeva a Villani, che accettava, l'acquisto di altri immobili, dando inizio alle relative trattative. A parziale restituzione dell'importo concordato: i) il 4 marzo 2010 la Tiziana costruzioni, società controllata da [OSCURATO:PERSONA], trasferiva a Villani un appartamento con box in Marano, il cui prezzo era determinato in C 120.000, attestando che il pagamento del prezzo era stato corrisposto in precedenza; ii) nel febbraio 2013 la Sinne costruzioni S.p.a., in persona di [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, vendeva a Villani un box situato in Napoli il cui prezzo veniva determinato in C 75.000, anche in questo caso attestando che il pagamento era già avvenuto. Il possesso del box era effettivamente trasferito a Villani mediante consegna delle chiavi, ma poiché i legali rappresentanti della Sime costruzioni, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA] erano tratti in arresto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sequestrava l'intero patrimonio della Sime costruzioni e di [OSCURATO:PERSONA], ivi compreso il box in parola. In esito al giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la loro condanna irrevocabile, era disposta la definitiva confisca dei patrimoni della Sime costruzioni e di tutti i predetti imputati.1.2. Con istanza formulata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva, quindi, chiesto al Giudice competente ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., di poter subentrare nel rapporto già pendente in relazione al box in Napoli, assumendosi l'obbligo di stipulare l'atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento dello stesso ovvero, in subordine, poter essere inserita nell'elenco dei creditori per ottenere la restituzione del prezzo di C 75.000,00 già interamente corrisposto. Aveva, in ogni caso, chiesto di essere inserita nell'elenco dei creditori per la restituzione della somma di C 63.228,44, residua rispetto alla maggior somma di C 258.228,44. 2. Tanto premesso, come rilevato esattamente dal ricorrente, la Corte di appello di Napoli, ha erroneamente presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto esclusivamente la restituzione della somma di C 63.228,44, così omettendo totalmente di pronunciarsi sulla prima domanda, ossia quella concernente l'autorizzazione al rogito per la trascrizione del trasferimento del box situato in Napoli ovvero, in alternativa, l'ammissione al credito per il prezzo di C 75.000, interamente corrisposto. Inoltre, la Corte di Appello ha reso una motivazione carente e manifestamente illogica in punto di limitata ammissione del credito alla massa di [OSCURATO:PERSONA]. E, infatti, pur avendo mostrato di avallare interamente la ricostruzione dell'istante delle vicende inerenti ai rapporti contrattuali intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con le società a questi riconducibili, trascurato ha omesso di chiarire le ragioni per le quali ha limitato l'ammissione del credito alla sola massa di quest'ultimo, pur a fronte della circostanza indicata nella premessa del proprio provvedimento, ossia che l'originaria scrittura privata del 10 aprile 2004, con la quale [OSCURATO:PERSONA] prometteva in vendita a Villani due appartamenti da realizzare, era svolta dal primo «in proprio o a mezzo di società collegate», con ciò impegnandosi non solo personalmente, ma anche nella qualità di legale rappresentante delle società da lui amministrate. 3. Per le ragioni sin qui esposte l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinché, libero negli esiti, proceda a nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al