CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 39770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della '.:.sentenza impugnata, limitatamente alla conversione della pena detentiva, con rideterminazione della pena a cura della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vicenza del 18 marzo 2022, con cui gli è stata applicata la pena concordata e condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di 45.000 euro, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Sarcedo il 27 febbraio 2017 e il 5 marzo 2018. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la illegalità della pena, osservando che, medio tempore, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 2 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che il valore giornaliero su cui operare la sostituzione della pena detentiva non possa essere inferiore ai 250 euro di cui all'art. 135 cod. pen, consentendo di applicare così l'importo di 75 euro quale criterio di conversione. Di qui la richiesta difensiva di rideterminare la pena pecuniaria, calcolata secondo i parametri indicati dalla richiamata sentenza della Consulta, applicando l'importo di 75 giorni, per giungere alla pena finale (sospesa) di 13.500 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, con la sentenza n. 28 del 12 gennaio 2022, depositata il successivo 10 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art.135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». Nell'occuparsi della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, cui è dedicato il secondo comma dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, la Consulta ha infatti evidenziato che tale norma stabilisce che, per ogni giorno di pena detentiva sostituita, il giudice debba individuare il «valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato», tenendo conto «della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare». Tuttavia, la disposizione in esame prevedeva altresì che tale valore giornaliero non potesse essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è stata determinata in 250 euro. Ciò posto, ha evidenziato il Giudice delle leggi, «una quota giornaliera di 250 euro è, all'evidenza, ben superiore a quella che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone, sol che si consideri ad esempio, come già osservato nella sentenza n. 15 del 2020, che il minimo legale della reclusione, fissato dall'art. 23 cod. pen. in quindici giorni, deve oggi essere sostituito in una multa di almeno 3.750 euro, mentre la sostituzione di sei mesi di reclusione (pari al limite massimo entro il quale può operare il meccanismo previsto dall'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981) dà luogo a una multa non inferiore a 45.000 euro» (come avvenuto nel caso de quo). Di qui la declaratoria di incostituzionalità nei termini prima esposti. 2. Orbene, la richiamata pronuncia della Consulta è evidentemente destinata a riverberarsi nella vicenda in esame, essendo stata peraltro emessa la sentenza impugnata il 18 marzo 2022, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di costituzionale, la cui operatività impone di riconsiderare l'entità della pena pecuniaria applicata dal giudice, avuto riguardo al valore giornaliero della pena detentiva, che va fissato non più in 250 euro, ma in 75 euro al giorno, con la conseguenza che la pena detentiva concordata in 6 mesi di reclusione deve essere ora sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di 13.500,00 euro, importo cui si perviene moltiplicando 75 euro per 180 giorni di pena detentiva. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere senza limitatamente alla pena pecuniaria, che va rideterminata in euro 13.500,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria,