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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 31476/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.553/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- CHELA e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1069 /2021 , pubbli- cata il 27/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] locale di Venezia contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]., che svolgeva servizio di trasporto pubblico non di linea su natante (NCC), su autorizzazione rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sei violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, ciascuna delle quali conduceva all’emanazione di altrettante ordinanze-ingiunzioni di pagamento della correlativa sanzione amministrativa.

Le contestazioni avevano ad oggetto tra l’altro: accesso nel territorio comunale senza preventiva comunicazione e pagamento importo d’accesso, nonché ormeggio presso un pontile riservato; transito in centro storico in orari non consentiti per NCC autorizzati da altro Comune, oltre che abbandono di natante incustodito; mancata comunicazione e transito in orari vietati.

La società sanzionata proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Venezia, che annullava tutte le ordinanze per contrasto tra la normativa comunale e i principi eurounitari di non discriminazione e concorrenza, con compensazione integrale delle spese.

Contro tale sentenza il Comune di Venezia proponeva appello, deducendo il vizio di mancata precisazione dei parametri normativi violati, di motivazione illogica ed erroneità della pronuncia in relazione sia a profili costituzionali che di diritto dell’Unione, mentre la società appellata resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’esito dell’appello vedeva una conferma solo parziale dell’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni, con riferimento al pagamento dell’importo di accesso, per illegittimità della disciplina regolamentare sull’accesso alle acque comunali (art. 1 reg. accesso), reputata lesiva del principio di non discriminazione per eccesso di disparità tra autorizzati locali ed autorizzati esterni.

Per contro, il Tribunale rilevava la legittimità delle ulteriori sanzioni relative a soste presso pontili riservati agli autorizzati locali, a circolazioni nel [OSCURATO:PERSONA] in orari parimenti così riservati, a circolazioni in canali diversi dal [OSCURATO:PERSONA].

Al fine di tale conferma, il Tribunale valorizzava la giurisprudenza amministrativa che ammette va restrizioni ragionevoli motivate da interessi generali (sicurezza, tutela ambientale e paesaggistica), purché non si concret asse un onere sproporzionato né un vulnus manifesto al principio di uguaglianza.

Rispetto alle questioni di diritto euro-unitario, il giudice di appellorichiamava le tutele della concorrenza e del libero mercato nei limiti della loro incidenza effettiva su rapporti privi di elementi transfrontalieri, affermando come la disciplina nazionale possa essere scrutinata alla luce del diritto sovranazionale solo se la fattispecie concreta presenti un nesso concreto con scambi tra Stati membri, secondo l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricor so per cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Veneziaha formulato ulteriore ricorso successivo e ha propo sto controricorso contro l’avverso ricorso principale, contenente anche ricorso incidentale articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la società [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’unico motivo d el ricorso della società sanzion a ta denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 16, 41, 97, 117, comma 2, lettere e) ed m) Cost.; delle norme eurounitarie direttamente rilevanti (articoli 4, 49, 55, 56, 91, 95, 96, 101, 102 TFUE; regolamenti CE n. 2454/1992, 12/1998, 1073/2009); degli articoli 1, 2, 3 e 8 della legge 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato), oltre all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e agli articoli 5 e 2 TUE.

Viene impugnata la parte della sentenza del Tribunale di Venezia in cui è stat a ritenut a legittim a l ’ ordinanz a - ingiunzio n e emess a ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 5, dell’ordinanza n. 310/2006, deducendo discriminazione e sproporzionata compressione del principio di concorrenza e di libertà d’impresa fra operatori NCC in ragione dell’ente di rilascio del titolo autorizzativo.

2. - In memoria il Comune ha rinuncia to al ricorso principale e al ricorso incidentalesulla scorta d ella sopravvenuta sentenza delle SU di questa Corte17541/2023, che ha ravvisato la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, con il quale è stata posticipata fino al 31 dicembre 2016 la sospensione dell’efficacia delle modifiche della L. 21/1992 introdotte con l’art. 29, comma 1-quater d.l. n. 207/2008, che ha introdotto, tra l’altro, l’art. 5-bis.

In particolare, il citato Comune ha allega to idonea documentazione dalla quale è stato possibile evincere l’avvenuto annullamento parziale in autotutela da parte del Comune delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, cioè nelle parti in cui esse hanno sanzionato la violazione dell’art. 5, comma 3, dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006.

Viceversa lo stesso Comune ha insist ito sulla infondatezza del ricorso avversario nella parte in cui esso ha denunciatol’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013, ovvero n. 10855 /2013 : entrambe le numerazioni ricorrono frequentemente in atti con riferimento alla stessa ordinanza del 16 / 03 / 2018 , con ce rnente la pretesa violazione dell’art. 5, c o. 5 , dell’ ord.

Comune di Venezia n . 310/2006per transito di natante gran turismo in [OSCURATO:PERSONA].

3. –Per effetto di tanto, è da dichiara re l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di Venezia, mentre è da dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle ordinanz e - ingiunzion i annullate in via di autotutela da parte del Comune di Venezia.

Quanto all’ordinanza-ingiunzionen. 10885/2013, essa concerne la violazione dell’art. 5, co . 5 , cit. , ove si dispone tra l’altro che alle unità a motore adibite a trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, compreso il conducente, è vietato circolare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutti i rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza del Comune di Venezia.

Tale violazione riguard a , quindi , anche i natanti NCC con autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, in quanto accertata in un rio interno, da cui si accede da [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, in primo grado la ricorrente non aveva svolto contestazioni specifiche circa la stazza del proprio natante, la tipologia dell’autorizzazione rilasciata o sulla eventuale indeterminatezza circa la localizzazione dell’illecitoaddebitato.

Come correttamente è stato osservato dal giudice di appello , è decisiva la considerazione che il divieto si indirizza a tutte le unità a motore con quelle caratteristiche, indipendentemente dall’ente di rilascio del titolo autorizzativo, per cui la discriminazione lamentatata dalla ricorrente non sussiste in questo caso. 4.– Il ricorso della E. M .

M . s.r.l. va, dunque, rigettato in ordine all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018.

5. – In defini ti va, va dichiara ta l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dalComune di Venezia, mentre occorre dichiara re cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principaleproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle ordinanz e - ingiunzion i annullate in via di autotutela da parte del Comune di Venezia, rigettandolo rispetto all’impugnazione della ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018.

Alla stregua della natura delle questioni involte dai due ricorsi e delle sopravvenute ragioni che hanno condotto all’esito appena prima specificato, le spese d el presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di Venezia; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorsoprincipale proposto dalla E. M .

M . s.r.l. limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni annullate in via di autotutela da parte del Comune di Venezia, rigettandolo rispetto all’impugnazione della ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013del 16/03/2018; compensa integralmente tra le parti le spese d el giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.553/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- CHELA e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1069 /2021 , pubbli- cata il 27/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] locale di Venezia contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]., che svolgeva servizio di trasporto pubblico non di linea su natante (NCC), su autorizzazione rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sei violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, ciascuna delle quali conduceva all’emanazione di altrettante ordinanze-ingiunzioni di pagamento della correlativa sanzione amministrativa. Le contestazioni avevano ad oggetto tra l’altro: accesso nel territorio comunale senza preventiva comunicazione e pagamento importo d’accesso, nonché ormeggio presso un pontile riservato; transito in centro storico in orari non consentiti per NCC autorizzati da altro Comune, oltre che abbandono di natante incustodito; mancata comunicazione e transito in orari vietati. La società sanzionata proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Venezia, che annullava tutte le ordinanze per contrasto tra la normativa comunale e i principi eurounitari di non discriminazione e concorrenza, con compensazione integrale delle spese. Contro tale sentenza il Comune di Venezia proponeva appello, deducendo il vizio di mancata precisazione dei parametri normativi violati, di motivazione illogica ed erroneità della pronuncia in relazione sia a profili costituzionali che di diritto dell’Unione, mentre la società appellata resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’esito dell’appello vedeva una conferma solo parziale dell’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni, con riferimento al pagamento dell’importo di accesso, per illegittimità della disciplina regolamentare sull’accesso alle acque comunali (art. 1 reg. accesso), reputata lesiva del principio di non discriminazione per eccesso di disparità tra autorizzati locali ed autorizzati esterni. Per contro, il Tribunale rilevava la legittimità delle ulteriori sanzioni relative a soste presso pontili riservati agli autorizzati locali, a circolazioni nel [OSCURATO:PERSONA] in orari parimenti così riservati, a circolazioni in canali diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di tale conferma, il Tribunale valorizzava la giurisprudenza amministrativa che ammette va restrizioni ragionevoli motivate da interessi generali (sicurezza, tutela ambientale e paesaggistica), purché non si concret asse un onere sproporzionato né un vulnus manifesto al principio di uguaglianza. Rispetto alle questioni di diritto euro-unitario, il giudice di appellorichiamava le tutele della concorrenza e del libero mercato nei limiti della loro incidenza effettiva su rapporti privi di elementi transfrontalieri, affermando come la disciplina nazionale possa essere scrutinata alla luce del diritto sovranazionale solo se la fattispecie concreta presenti un nesso concreto con scambi tra Stati membri, secondo l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricor so per cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di un unico motivo. Il Comune di Veneziaha formulato ulteriore ricorso successivo e ha propo sto controricorso contro l’avverso ricorso principale, contenente anche ricorso incidentale articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la società [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo d el ricorso della società sanzion a ta denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 16, 41, 97, 117, comma 2, lettere e) ed m) Cost.; delle norme eurounitarie direttamente rilevanti (articoli 4, 49, 55, 56, 91, 95, 96, 101, 102 TFUE; regolamenti CE n. 2454/1992, 12/1998, 1073/2009); degli articoli 1, 2, 3 e 8 della legge 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato), oltre all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e agli articoli 5 e 2 TUE. Viene impugnata la parte della sentenza del Tribunale di Venezia in cui è stat a ritenut a legittim a l ’ ordinanz a - ingiunzio n e emess a ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 5, dell’ordinanza n. 310/2006, deducendo discriminazione e sproporzionata compressione del principio di concorrenza e di libertà d’impresa fra operatori NCC in ragione dell’ente di rilascio del titolo autorizzativo. 2. - In memoria il Comune ha rinuncia to al ricorso principale e al ricorso incidentalesulla scorta d ella sopravvenuta sentenza delle SU di questa Corte17541/2023, che ha ravvisato la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, con il quale è stata posticipata fino al 31 dicembre 2016 la sospensione dell’efficacia delle modifiche della L. 21/1992 introdotte con l’art. 29, comma 1-quater d.l. n. 207/2008, che ha introdotto, tra l’altro, l’art. 5-bis. In particolare, il citato Comune ha allega to idonea documentazione dalla quale è stato possibile evincere l’avvenuto annullamento parziale in autotutela da parte del Comune delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, cioè nelle parti in cui esse hanno sanzionato la violazione dell’art. 5, comma 3, dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006. Viceversa lo stesso Comune ha insist ito sulla infondatezza del ricorso avversario nella parte in cui esso ha denunciatol’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013, ovvero n. 10855 /2013 : entrambe le numerazioni ricorrono frequentemente in atti con riferimento alla stessa ordinanza del 16 / 03 / 2018 , con ce rnente la pretesa violazione dell’art. 5, c o. 5 , dell’ ord. Comune di Venezia n . 310/2006per transito di natante gran turismo in [OSCURATO:PERSONA]. 3. –Per effetto di tanto, è da dichiara re l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di Venezia, mentre è da dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle ordinanz e - ingiunzion i annullate in via di autotutela da parte del Comune di Venezia. Quanto all’ordinanza-ingiunzionen. 10885/2013, essa concerne la violazione dell’art. 5, co . 5 , cit. , ove si dispone tra l’altro che alle unità a motore adibite a trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, compreso il conducente, è vietato circolare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutti i rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza del Comune di Venezia. Tale violazione riguard a , quindi , anche i natanti NCC con autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, in quanto accertata in un rio interno, da cui si accede da [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, in primo grado la ricorrente non aveva svolto contestazioni specifiche circa la stazza del proprio natante, la tipologia dell’autorizzazione rilasciata o sulla eventuale indeterminatezza circa la localizzazione dell’illecitoaddebitato. Come correttamente è stato osservato dal giudice di appello , è decisiva la considerazione che il divieto si indirizza a tutte le unità a motore con quelle caratteristiche, indipendentemente dall’ente di rilascio del titolo autorizzativo, per cui la discriminazione lamentatata dalla ricorrente non sussiste in questo caso. 4.– Il ricorso della E. M . M . s.r.l. va, dunque, rigettato in ordine all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018. 5. – In defini ti va, va dichiara ta l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dalComune di Venezia, mentre occorre dichiara re cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principaleproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle ordinanz e - ingiunzion i annullate in via di autotutela da parte del Comune di Venezia, rigettandolo rispetto all’impugnazione della ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018. Alla stregua della natura delle questioni involte dai due ricorsi e delle sopravvenute ragioni che hanno condotto all’esito appena prima specificato, le spese d el presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di Venezia; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorsoprincipale proposto dalla E. M . M . s.r.l. limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni annullate in via di autotutela da parte del Comune di Venezia, rigettandolo rispetto all’impugnazione della ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013del 16/03/2018; compensa integralmente tra le parti le spese d el giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a
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