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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 42199/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OtGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo --- udito i1,0ifen-sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di C:altenissetta ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, con cui il Giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Il Procuratore generale lamenta erronea applicazione della legge penale.

Nel procedimento penale conclusosi con l'impugnata sentenza, si legge nel ricorso, il Tribunale ha erroneamente calcolato il termine massimo di prescrizione del delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il reato fosse estinto alla data del 12 novembre 2021.

Tale calcolo, lamenta l'esponente, sarebbe errato: il Tribunale ha accomunato la posizione dell'imputata - a cui era contestato il delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - a quella degli altri imputati, che rispondevano del reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

In tal modo il giudice è incorso in una palese violazione di legge.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

A carico della imputata sono contestati plurimi episodi riguardanti il delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo 3 della imputazione), fatti commesso dal 10 aprile 2014 al 12 maggio 2014.

La lettura della imputazione, tuttavia, consente di rilevare come la imputazione abbia avuto ad oggetto cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Di talché, ai fini della prescrizione, si deve tener conto del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le "droghe leggere" dalla disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 ad euro 77.468), anteriore alla formulazione della disposizione introdotta dall'art. 4 bis del dl. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni nella

I. 21 febbraio 2006, n. 49, - che aveva equiparato dal punto di vista sanzionatorio le droghe pesanti e le droghe leggere.

Tale ultima orma, invero, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 12 - 25 febbraio 2014 n. 32.

Correttamente, pertanto, il giudice ha individuato in anni sette e mesi sei il ;7 i 17£ c ( r / - termine massimo di prescrizione fèle colid-pttél ascritté alla imputata, provvedendo a dichiarare estinto il reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OtGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo --- udito i1,0ifen-sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di C:altenissetta ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, con cui il Giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Il Procuratore generale lamenta erronea applicazione della legge penale. Nel procedimento penale conclusosi con l'impugnata sentenza, si legge nel ricorso, il Tribunale ha erroneamente calcolato il termine massimo di prescrizione del delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il reato fosse estinto alla data del 12 novembre 2021. Tale calcolo, lamenta l'esponente, sarebbe errato: il Tribunale ha accomunato la posizione dell'imputata - a cui era contestato il delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - a quella degli altri imputati, che rispondevano del reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. In tal modo il giudice è incorso in una palese violazione di legge. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. A carico della imputata sono contestati plurimi episodi riguardanti il delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo 3 della imputazione), fatti commesso dal 10 aprile 2014 al 12 maggio 2014. La lettura della imputazione, tuttavia, consente di rilevare come la imputazione abbia avuto ad oggetto cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Di talché, ai fini della prescrizione, si deve tener conto del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le "droghe leggere" dalla disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 ad euro 77.468), anteriore alla formulazione della disposizione introdotta dall'art. 4 bis del dl. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, - che aveva equiparato dal punto di vista sanzionatorio le droghe pesanti e le droghe leggere. Tale ultima orma, invero, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 12 - 25 febbraio 2014 n. 32. Correttamente, pertanto, il giudice ha individuato in anni sette e mesi sei il ;7 i 17£ c ( r / - termine massimo di prescrizione fèle colid-pttél ascritté alla imputata, provvedendo a dichiarare estinto il reato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 42199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris