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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2025

Cassazione n. 04056/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato quella del Tribunale di Enna disponendo la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per il delitto di falso ideologico ex art. 476, comma secondo, cod. pen.

Letta la memoria del difensore del ricorrente depositata in data 30 novembre 2025 che chiede ritenersi ammissibile il ricorso e disporsene la trattazione dinanzi alla Sezione competente; Premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, considerata la sospensione del corso della prescrizione intervenuta dal 26 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 e dal 11 marzo 2024 al 3 giugno 2024 per richiesta della difesa, per complessivi gg. 179, cosicché la prescrizione si è perfezionata, tenuto conto della data di commissione del reato (1 luglio 2012) in data 1 gennaio 2025 (anni dieci aumentati per interruzione di un quarto ad anni dodici e mesi quattro), data alla quale va ad aggiungersi il periodo di sospensione, cosicché l'estinzione del reato si è verificata il 29 giugno 2025; \7), [OSCURATO:PERSONA] che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati.

Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato quella del Tribunale di Enna disponendo la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per il delitto di falso ideologico ex art. 476, comma secondo, cod. pen. Letta la memoria del difensore del ricorrente depositata in data 30 novembre 2025 che chiede ritenersi ammissibile il ricorso e disporsene la trattazione dinanzi alla Sezione competente; Premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, considerata la sospensione del corso della prescrizione intervenuta dal 26 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 e dal 11 marzo 2024 al 3 giugno 2024 per richiesta della difesa, per complessivi gg. 179, cosicché la prescrizione si è perfezionata, tenuto conto della data di commissione del reato (1 luglio 2012) in data 1 gennaio 2025 (anni dieci aumentati per interruzione di un quarto ad anni dodici e mesi quattro), data alla quale va ad aggiungersi il periodo di sospensione, cosicché l'estinzione del reato si è verificata il 29 giugno 2025; \7), [OSCURATO:PERSONA] che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere estenso
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