CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 058JCWZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità prospettando deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente non tiene conto né della mancata proposizione di motivi di appello in punto di affermazione di responsabilità né delle giustificazioni fornite dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di mitigazione del trattamento sanzionatorio, entrambe fondate sulla circostanza pacifica che l'imputato, dopo il reingresso a seguito di espulsione, aveva commesso ulteriori reati. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno 20