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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 49412/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATA(dito avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) (è stato, invero, depositato presso il Tribunale di Macerata il 18 luglio 2023, mentre l'ordinanza impugnata risulta essere stata notificata il 7 giugno 2023).

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATA(dito avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) (è stato, invero, depositato presso il Tribunale di Macerata il 18 luglio 2023, mentre l'ordinanza impugnata risulta essere stata notificata il 7 giugno 2023). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 49412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris