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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11013/2022

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1989 avverso la sentenza n. 5224/2021 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B) e di rideterminare la pena per il reato di cui al capo A); Letta la memoria, presentata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di estorsione e lesioni personali.

Hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore dell'imputato e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, i quali hanno dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 157 e 161, comma 2, cod. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di lesioni personali, pur richiesta sia dal difensore dell'imputato che dalla Parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati.

Il reato di cui agli artt. 582- 585 cod. pen. (capo B della rubrica) è estinto per prescrizione.

Esso è stato commesso il 23 settembre 2011, così che, tenuto conto del termine di sette anni e mezzo, si è estinto per prescrizione il 23 marzo 2019 e, quindi, in data antecedente alla pronuncia impugnata.

La conclusione dell'estinzione del reato per prescrizione non muta neanche se si dovesse ritenere applicabile la sospensione ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020.

Alla luce di quanto precede si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione.

Ne discende che, ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., la pena per il reato sub A) va rideterminata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa, a cui si perviene eliminando l'aumento disposto a titolo di continuazione per il reato sub B).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni di cui al capo B), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena del reato sub A) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa.

Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacill

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1989 avverso la sentenza n. 5224/2021 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B) e di rideterminare la pena per il reato di cui al capo A); Letta la memoria, presentata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di estorsione e lesioni personali. Hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore dell'imputato e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, i quali hanno dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 157 e 161, comma 2, cod. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di lesioni personali, pur richiesta sia dal difensore dell'imputato che dalla Parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. Il reato di cui agli artt. 582- 585 cod. pen. (capo B della rubrica) è estinto per prescrizione. Esso è stato commesso il 23 settembre 2011, così che, tenuto conto del termine di sette anni e mezzo, si è estinto per prescrizione il 23 marzo 2019 e, quindi, in data antecedente alla pronuncia impugnata. La conclusione dell'estinzione del reato per prescrizione non muta neanche se si dovesse ritenere applicabile la sospensione ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020. Alla luce di quanto precede si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione. Ne discende che, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., la pena per il reato sub A) va rideterminata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa, a cui si perviene eliminando l'aumento disposto a titolo di continuazione per il reato sub B). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni di cui al capo B), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena del reato sub A) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa. Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacill
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