CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4287/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].RO. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2010 SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3414/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano respinse le domande di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere la declaratoria di risoluzione per mancato adempimento delle scritture private del 6 maggio 2011 e del 2 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.. Su gravame del soccombente, con sentenza n. 3414, depositata il 23 novembre 2021, la Corte d’appello di Milano riformò parzialmente la decisione del Tribunale, accogliendo la domanda di risoluzione delle scritture private contrattuali rispetto alla sola [OSCURATO:SOCIETA]., che condannava altresì al risarcimento del danno. Il giudice di secondo grado affermò che La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico, complesso motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo, articolato in due doglianze, la ricorrente assume la violazione degli artt. 1418, 1421 e 1472 c.c. nonché la violazione degli artt. 101 e 183 comma 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della scrittura privata stipulata in data 6/5/2011 e, per derivazione, della scrittura privata stipulata in data 2/1/2015, per mancata venuta ad esistenza dell’oggetto. Il motivo è inammissibile. Sulla scorta dell’esame della fattispecie concreta, la sentenza impugnata ha plausibilmente qualificato la fattispecie come una promessa divendita di cosa da costruire, giacché la RERO aveva assunto anche l'obbligazione della realizzazione del bene. Di conseguenza, la ricorrente era tenuta a prestare la relativa, necessaria attività, rispondendo di inadempimento contrattuale nel caso in cui non avesse dimostrato che la prestazione promessa era venuta a mancare per causa a sé non imputabile. E’ pertanto del tutto corretta la conclusione della Corte d’appello, secondo cui Non ricorre dunque la diversa ipotesi della vendita di cosa futura – in cui il venditore non assume alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quella di trasferire il bene - soggetta alla " condicio iuris " della sua venuta ad esistenza ad opera di un terzo (cd. "emptio rei speratae"), la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 cod. civ. (Sez. 2, n. 1623 del 25 gennaio 2007). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi de