Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38482/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata conversione in sanzione sostitutiva della pena detentiva inflitta.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pagg. 3 e 4).

La censura della difesa è, peraltro, indeducibile nell'odierna sede di legittimità, essendo la sostituzione delle pene detentive rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della stessa.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]. e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata conversione in sanzione sostitutiva della pena detentiva inflitta. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pagg. 3 e 4). La censura della difesa è, peraltro, indeducibile nell'odierna sede di legittimità, essendo la sostituzione delle pene detentive rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della stessa. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]. e estensore [OSCURATO:PERSONA]