Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30386/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale è [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio ai fini penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato memoria scritta alla quale si è riportato. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di SIRACUSA in difesa delle [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma quale sostituto processuale con delega depositata in aula degli Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Sira- cusa, per rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen.

«perché, nel condurre l'imbarcazione "Aretusa" della società cooperativa complesso portuale di Siracusa, adibita al trasporto passeggeri, all'interno della Baia di [OSCURATO:PERSONA] in direzione della piattaforma n. 6 pontile ISAB, con colpa consistita nel non regolare la velocità e le modalità di navigazione in considerazione delle condizioni di luce e di avvista- mento e, pertanto, nel non mettere in atto la necessaria manovra di accostamento a dritta di cui alla Regola 14 punto A del regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare, entrava in collisione con l'imbarcazione da diporto della per- sona offesa che procedeva con rotta opposta, così concorrendo a causare il sinistro dal quale derivava la morte per annegamento di [OSCURATO:PERSONA]».

Fatto commesso in territorio di Siracusa, il 3 gennaio 2011.

Il giudice di primo grado, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 9 maggio 2018, ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, concessegli le circostanze attenuanti generiche, condannava il Mo- scuzza alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese proces- suali.

Lo condannava, altresì, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarci- mento dei danni subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede civile ed al pagamento in loro favore di una provvisionale provvisoriamente ese- cutiva di 50.000 euro, oltre alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza proponevano appello la difesa dell'imputato, le parti civili costituite nel processo e il responsabile civile.

La difesa dell'imputato eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza ex art.522 cod. proc. pen. assumendo che il Moscuzza era stato condannato per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione, e, in ogni caso, nel merito ne chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

Le parti civili, a loro volta, chiedevano affermarsi l'esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento dannoso, e la condanna dello stesso all'integrale risarcimento del danno, quantificato in base ai criteri delle "tabelle di Roma" per la determinazione del danno da perdita parentale, in solido con il re- sponsabile civile; in subordine, aumentare la somma riconosciuta a titolo di prov- visionale in funzione del maggior danno patito.

Il responsabile civile chiedeva l'assoluzione dell'imputato ai fini degli interessi civili.La Corte di Appello di Catania, premesso che alla data della propria pronuncia il reato risultava prescritto, in considerazione della presenza delle parti civili, va- lutava i fatti nel merito, e perveniva alla conclusione che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'istruttoria dibattimentale non avesse con- segnato la prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Con sentenza del 25 gennaio 2022, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca -come si legge in motivazione- delle statuizioni in favore delle parti civili.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Con un primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 6 e 15 del Colreg e degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente nulla la sentenza di primo grado in ordine alla contestazione sulla colpa specifica attribuita all'imputato ed avrebbe omesso di motivare sul punto anche in relazione alle deduzioni della parte civile indicate nella comparsa conclusionale.

Ci si duole che i giudici di appello, senza aver dichiarato nel dispositivo alcuna nullità della sentenza di primo grado, abbiano ritenuto in motivazione di dover condividere le argomentazioni della difesa dell'imputato e dunque di non poter imputare al Moscuzza nessuna delle due violazioni considerate: la regola 14 Colreg perché esclusa dal primo giudice, e la regola 15 Colreg perché «non ritualmente contestata mediante la modifica del capo di imputazione» (così a pag. 5 della sen- tenza impugnata).

Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la valuta- zione della regola di cui all'art. 6 Colreg, sotto il profilo della colpa specifica, in quanto ritenuta (erroneamente secondo i ricorrenti) regola generale sulla velocità, e dunque rientrante nel giudizio sulla colpa generica sotto il profilo dell'impru- denza.

Evidenziano le pp.cc. ricorrenti che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la dinamica del sinistro è stata parzialmente differente rispetto a quella ipo- tizzata originariamente nel capo di imputazione, in quanto si è accertato che lo scontro non è stato frontale; dunque, le imbarcazioni non navigavano con rotte contrapposte, bensì con una incidenza di circa 45 gradi a prora rispetto alla dire- zione della MB Aretusa, con provenienza del Calpitano da dritta (da destra), dun- que con rotte incrociate.

Secondo la tesi proposta in ricorso questa diversa ricostruzione, che impone l'applicazione della regola 15 Colreg e non quella di cui all'art. 14 ipotizzata nel capo di imputazione, non implica in concreto alcuna differenza relativamente alla condotta che avrebbe dovuto tenere il Moscuzza per evitare il sinistro.

Entrambe le regole citate, infatti, imponevano al Moscuzza di manovrare virando a dritta (artt. 14 e 15) con prontezza (art. 16) per lasciare libero il passaggio all'imbarca- zione del Calpitano.

Pertanto, per le pp.cc. ricorrenti sarebbe chiaro che la Corte territoriale avrebbe preso un abbaglio ed avrebbe operato un malgoverno delle norme pro- cessuali sottese alla nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in quanto la regola 15 prevedeva di attuare la medesima manovra prevista dalla regola 14 (si richiamano a conforto di tale tesi i dicta di Sez. 4, 5403/2015, 18390/2018 e 19028/2016).

2.2. Con un secondo motivo si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata da travisamento della prova, nonché manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta insussistenza della colpa generica nella condotta dell'imputato quale causa di verificazione dell'evento.

Erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso, poiché non superata la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato debba essere ritenuto re- sponsabile sotto il profilo della colpa generica, e specificatamente sotto il profilo dell'imprudenza.

Si censura, sul punto, l'affermazione dei giudici di appello secondo cui «nel corpo della sentenza (e nelle perizie in atti) non si riscontrerebbe alcun riferimento a specifiche e diverse 'modalità di navigazione' inadeguate alle condizioni di tempo e luogo».

Con ciò intendendo i giudici di appello che la condotta tenuta dall'impu- tato era stata prudente.

Al contrario —secondo la tesi delle pp.cc . ricorrenti— la condotta era imprudente in quanto violativa dell'art. 6 Colreg che disciplina la ve- locità di sicurezza, che deve essere improntata al grado di visibilità dell'orizzonte, nel caso specifico limitato dal bagliore delle luci del pontile Isab nonché dall'illu- minazione delle imbarcazioni attraccate al pontile medesimo e di quelle alla fonda.

Sul punto si evidenzia in ricorso che sia il consulente del P.M., ing.

Guarnaccia, che il consulente delle parti civili, ing. prof.

Grasso, hanno concordemente affer- mato che la visibilità era ridotta.

Ed entrambi, ancora, hanno evidenziato che la velocità di 15,40 Kn non era adeguata, anzi era pericolosa, per la navigazione in quello specchio acqueo ricompreso tra il Porto rifugio ed il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte catanese cadrebbe in errore nel ritenere che la velocità stimata dai consu- lenti del PM sia di 9-10 nodi (peraltro già questa ritenuta non sicura).

Pertanto, essendo ampiamente dimostrato il profilo della colpa generica in termini di imprudenza, si censura l'erronea motivazione che lo esclude in quanto affetta da contraddittorietà con le risultanze processuali citate nonché per mani- festa illogicità laddove ritiene che non vi fosse alcuna condotta alternativa da te- nere per evitare lo scontro, così come invece previsto dalla regola 6 Colreg.

Relativamente alla colpa specifica, si sottolinea in ricorso che, se il Moscuzza avesse manovrato tempestivamente a dritta come previsto da entrambe le regole (14 e 15), avrebbe certamente evitato di speronare, sovrastandola letteralmente (come evidenziato dal CTP Grasso alle pagg. 73-75 della propria consulenza), l'im- barcazione della vittima.

Sul punto, infine, si sottolinea l'argomentazione erronea in cui incorrerebbe la Corte territoriale laddove afferma che nelle circostanze di tempo e di luogo non si verteva in condizioni di «visibilità ridotta» (pag. 7), dunque doveva essere agevole avvistare la luce di segnalazione del Calpitano.

Invero, per le pp.cc. ricorrenti, il concetto di visibilità ridotta va riferito alla visibilità a trecentosessanta gradi, inficiata da fenomeni che ne compromettano per tutta la linea dell'orizzonte il visus, come ad esempio la nebbia, la foschia, le condizioni meteomarine avverse.

Altra cosa si sostiene essere la regolamentazione della velocità in relazione alla visibilità dovuta a fenomeni specifici, come nel caso in esame il bagliore e/o il riverbero delle luci del [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano una normale capacità di avvistamento di natanti che si potevano frapporre nella rotta tra l'imbarcazione Aretusa ed il pontile.

Se è vero che la visibilità non era ridotta, per le pp.cc. ricorrenti, è altresì vero che era severamente compromessa a causa delle luci del pontile in relazione a quella specifica rotta di navigazione, ovverosia dal "Porto rifugio" in direzione della piattaforma n. 6 del pontile, rotta nella quale si è verificato il sinistro ad una di- stanza di circa 300-360 metri dal pontile.

Per quanto riguarda invece gli aspetti della prevedibilità ed evitabilità dell'e- vento valutati dalla Corte a pag. 6, le pp.cc. ricorrenti ritengono che la motivazione del provvedimento impugnato sia viziata perché: a.

In ordine alla prevedibilità dell'evento, sarebbe contraddittoria e manife- stamente illogica in quanto, pur ritenendo provate le premesse del ragionamento, secondo cui presso il "Porto rifugio" insistevano il cantiere navale Stentinello ed il circolo nautico Targia, da cui uscivano e/o rientravano unità navali e da diporto, e che durante tutto l'anno vi fossero diportisti e/o pescatori che uscivano in mare, conclude affermando che la circostanza era comunque difficilmente prevedibile per il Moscuzza perché era gennaio, faceva freddo ed era buio.

E quindi quest'ultimo, ragionevolmente, non poteva prevedere in concreto la presenza di altre imbarca- zioni, derubricando la prevedibilità dell'evento a mera possibilità e non probabilità.

L'evento -si sostiene- era prevedibile in concreto per il Moscuzza perché questi era capogruppo della "Cooperativa barcaioli", con sede all'interno del "Porto rifu- gio", ragione per cui lo stesso era perfettamente a conoscenza della (altissima) probabilità di poter incrociare imbarcazioni di pescatori e diportisti, come riportato dai testimoni indicati in ricorso.

Per quanto riguarda, invece, la circostanza valutata dai giudici del gravame del merito relativa al divieto di navigazione nella Baia di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta che la Corte territoriale abbia ignorato integralmente i motivi di gravame delle parti civili nonché la documentazione allegata alla comparsa conclusionale. b.

Relativamente all'evitabilità dell'evento, la motivazione sarebbe contrad- dittoria e manifestamente illogica in quanto sarebbe erroneo ritenere che le con- dizioni di visibilità per il Moscuzza la sera del sinistro non gli imponessero di tenere alcun accorgimento in quanto esse "se non ottimali a causa del riverbero delle luci del pontile e delle altre navi, non erano comunque tali da potersi definire di 'visi- bilità ridotta" (pag. 7).

Quanto alla definizione di "visibilità ridotta", si richiamano in ricorso le affer- mazioni del consulente del P.M. ing.

Chiarenza da cui si evincerebbe essere indub- bio che la visibilità in direzione del pontile, con rotta di 80-85 gradi uscendo dal porto rifugio in direzione della piattaforma 6 del pontile, rotta nella quale si è verificato il sinistro, era severamente compromessa, il che imponeva al Moscuzza di dover adeguare la velocità per evitare di abbordare il Calpitano.

Per altro verso, la Corte territoriale incorrerebbe in un ulteriore errore allor- quando ritiene non provata la circostanza che il Calpitano avesse montata la luce di avvistamento al momento del sinistro.

Sul punto si precisa in ricorso che il consulente del PM usa il condizionale in merito alla presenza della luce di avvistamento del Calpitano sulla scorta della premessa che, non essendo stata rinvenuta la luce in parola, allora l'imbarcazione ne era sprovvista.

Osservano, però, le pp.cc . ricorrenti che il primo decidente, sulla scorta della regola 23, comma 2 Colreg., ha invece ritenuto correttamente che la luce di avvistamento del Calpitano, in relazione alla tipologia di imbarca- zione, potesse essere mobile e non fissa.

Perciò, la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria rispetto alle emer- genze processuali nonché affetta da travisamento di una prova specifica.

Sotto il primo profilo, la circostanza secondo cui alcuni testi, tutti quelli impe- gnati presso il pontile Isab, hanno escluso di avere visto delle imbarcazioni prima del sinistro, non rappresenterebbe un valido riscontro che il Calpitano non avesse la luce di avvistamento.

Invero, si sottolinea che nessuno di questi testi, somma- riamente citati in parte motiva, ha riferito di avere osservato lo specchio d'acqua in direzione del 'Porto rifugio' alle ore 18.05-18.10, cioè prima dell'evento.

Oltre ad essere tutti questi ragionevolmente impegnati nel proprio lavoro, deduzione logica fatta propria anche dal primo giudice.

Ciò non di meno vi sarebbe un dato documentale che esclude e contraddice l'attendibilità di tali testi, costituito dai filmati delle camere perimetrali posizionate presso la stazione [OSCURATO:PERSONA], versate in atti, dove si vedono due piccole imbar- cazioni di pescatori: una che fa la spola tra la riva e il centro della rada antistante il pontile ed una che rientra al 'Porto rifugio' in direzione della darsena del [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato contraddirebbe pienamente anche la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] (citata a pag. 8 della sentenza impugnata), il quale riferisce di non aver visto la luce del Calpitano ma neanche le altre luci delle imbarcazioni di pe- scatori che si vedono nel video succitato.

Anzi a ben vedere, secondo le pp.cc . ricorrenti, queste ultime dovevano essere maggiormente visibili al teste Costa- gliola poiché in linea con la rotta che lo stesso stava seguendo in direzione della piattaforma 1 del pontile, ovverosia quella più vicina alla costa, mentre il sinistro si è verificato in direzione della piattaforma 6 del pontile, dunque verso la piatta- forma prospicente il mare aperto.

Per queste motivazioni la deposizione del teste Costagliola non sarebbe stata valorizzata dal primo giudice.

Infine, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la presenza della luce del Calpitano sarebbe stata dimostrata secondo una prova logica insufficiente, sarebbe contraddetta dalla prova testimoniale diretta del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale riferisce che il giorno del sinistro il Calpitano aveva con sé la luce di avvistamento già montata prima di prendere il mare.

2.3. Con un terzo motivo si deducono violazione degli artt. 125, comma 3, 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonché motivazione mancante e/o apparente laddove è stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in luogo della declaratoria della intervenuta prescrizione.

Ricordano le pp.cc. ricorrenti che la Corte territoriale, pur avendo dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato (ampiamente maturata alla data di tratta- zione del processo in secondo grado), ha affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito sulla scorta della costituzione della parte civile nel processo, e conseguentemente ha assolto l'imputato - perché non sarebbe stata raggiunta la prova di colpevolezza secondo il paradigma dell'oltre ogni ra- gionevole dubbio - per insussistenza del fatto.

Valutazione fondata sulla scorta della valutazione dei soli motivi di gravame proposti dall'imputato e non dando altresì conto -ci si duole- di quanto devoluto alla cognizione del secondo grado di giudizio dalle parti civili nonché di quanto dedotto dalle stesse nella comparsa conclusionale.

La Corte etnea, dunque, senza motivare sul punto, sembrerebbe prendere spunto dall'indirizzo giurisprudenziale dato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, secondo cui allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chia- mato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.

Nel caso che ci occupa - si legge in ricorso- l'insufficienza sarebbe stata rav- visata in merito alla sola colpa generica, posto che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione della colpa specifica contestata all'imputato, riportandosi ad una sommaria ricostruzione del fatto valutato secondo la regola di giudizio pena- listica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già ancorando la valutazione al prin- cipio civilistico del "più probabile che non".

Ebbene, ad avviso delle pp.cc. ricorrenti, l'indirizzo giurisprudenziale succitato deve oggi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 7-30 luglio 2021, n. 182, essere allineato all'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla stessa.

Si ricorda in ricorso che la questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale ha riguardato la legittimità dell'art. 578 cod. proc. pen. alla luce del diritto con- venzionale ed in particolar modo dell'art. 6 Cedu, poiché la previsione codicistica violerebbe «il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma conven- zionale (come interpretata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato».

All'esito di un'articolata esegesi delle norme sottese, nonché alla luce del di- ritto vivente, la Consulta è giunta alla sentenza interpretativa di rigetto dando la seguente interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen.: «In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declarato- ria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta am- nistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impu- gnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge uni- camente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, nep- pure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto».

Posto che: «Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta crimi- nosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, conte- stualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno» (il richiamo, testuale, è alla sentenza della Corte costituzionale 182/2021).

Si sostiene in ricorso che la Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto dichia- rare la prescrizione del reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, non potendo recuperare opinabili valutazioni fondate sul ragionevole dubbio in ambito penale, avrebbe dovuto valutare la condotta del Moscuzza sotto il mero profilo della re- sponsabilità civile ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ., esaminando il fatto così come ricostruito in sentenza in relazione alle violazioni degli artt. 6 e 15 del Colreg.

Ci si duole che il giudice del gravame del merito, invece, abbia avvalorato la propria tesi argomentativa sulla sussistenza del ragionevole dubbio sul presuppo- sto di non poter valutare i profili di colpa specifica riconosciuti all'imputato in primo grado, dunque dirottando la valutazione della condotta del soggetto agente verso il solo profilo della colpa generica.

Valutazione quest'ultima parimenti viziata, poi- ché fondata su una semplificazione del fatto e su una rilettura superficiale delle prove, senza entrare nella specifica valutazione della portata dimostrativa di cia- scuna di esse.

Al di là della pronuncia assolutoria nel merito, che la difesa delle pp.cc . ricor- renti ritiene non condivisibile anzi sfuggente, la tesi proposta è che sussistessero tutti gli elementi per poter ritenere ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. la responsabi- lità di [OSCURATO:PERSONA] per aver causato la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Le pp.cc. ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata.

3. In data 23 maggio 2023 è stata presentata memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dei difensori dello stesso, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale, ricordati gli snodi della presente vicenda pro- cessuale, e ripercorso il decisum del giudice di secondo grado, in particolar modo per quanto riguarda la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 522 cod. proc. pen., l'assenza di prova della responsabilità colposa dell'imputato, la prevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, nonché la velocità del natante condotto dal Moscuzza, si deduce l'inammissibilità per genericità e aspecificità dei motivi del ricorso proposto dalle parti civili ricorrenti, nonché l'infondatezza dello stesso.

Si sostiene che le doglianze proposte sollecitano una rivalutazione del fatto non ammissibile nel giudizio di legittimità.

Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, secondo la difesa dell'impu- tato, le pp.cc. ricorrenti non trattano ritualmente nessuno dei tre vizi della moti- vazione lamentati, per cui sul punto l'impugnazione sarebbe inammissibile o, in subordine, infondata.

E anche quanto al secondo motivo di ricorso, si sostiene che la parte civile proponga una rivalutazione del fatto, peraltro, attraverso un richiamo parziale agli atti di causa e senza allegare e riportare integralmente le dichiarazioni dei testi- moni e dei consulenti indicati nel ricorso.

Tra l'altro, si evidenzia che nessuna ar- gomentazione viene indicata dalle pp.cc . ricorrenti per dimostrare che la motiva- zione della sentenza della Corte di appello sia manifestamente illogica e contrad- dittoria, rendendo così il ricorso aspecifico e conseguentemente inammissibile, ol- tre che infondato.

Infine, manifestamente infondato sarebbe anche il terzo motivo di ricorso, ove ci si duole della riforma della sentenza di primo grado, nonostante l'interve- nuta estinzione del reato per prescrizione.

Infatti, sul punto la parte civile omet- terebbe di rilevare come la stessa avesse impugnato la sentenza di primo grado in merito alla responsabilità colposa, stante l'individuazione da parte del giudice di primo grado di un profilo colposo della vittima nella causazione del sinistro.

Sarebbe indubbio, quindi, che la Corte territoriale non sia incorsa assoluta- mente nel vizio denunciato dal ricorrente, stante sia l'impugnazione della difesa, del responsabile civile e della parte civile sul punto, sia l'evidenza della mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato, sicché la Corte era legittimata a interve- nire sul punto e a riformare la sentenza di primo grado.

Fra l'altro, anche in questo caso il vizio motivazione sarebbe stato denunciato in modo aspecifico; pertanto, anche il terzo motivo sarebbe inammissibile o comunque infondato.

4. In data 25 maggio 2023 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del responsabile civile HD Assicurazioni, con cui si chiede rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ex artt. 591 e 606 cod. proc. pen., poiché proposto per motivi manifestamente infondati o, in subordine, qualora si ritenesse di non applicare la novella legislativa di cui all'art. 573, comma lbis cod. proc. pen., rigettare il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle ul- teriori spese sostenute in questo grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Assume rilievo assorbente, ai fini dell'odierno decidere, la fondatezza del terzo motivo di ricorso che, ad avviso del Collegio, per le ragioni che si andranno ad illustrare, impone la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen. 2.

In premessa, va evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal re- sponsabile civile, la questione posta con il citato motivo sia scrutinabile da questo giudice di legittimità in sede penale, in quanto la costituzione di parte civile risale al 2011 e le Sezioni Unite, come si apprende dalla notizia di decisione (n. 16076 del 25/5/2023), chiamate a decidere se l'art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decor- rere dalla suddetta data, hanno affermato il principio per cui la norma in questione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giu- dizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022.

3. Il tema che il terzo motivo di ricorso devolve alla valutazione di questa Corte è quello dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte del gravame nel me- rito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

Come ricordano le pp.cc. ricorrenti, nel caso in esame la Corte etnea, pur avendo dato atto della intervenuta prescrizione del reato (ampiamente maturata alla data di trattazione), ha affermato di dover procedere comunque alla valuta- zione del fatto nel merito sulla scorta della costituzione della parte civile nel pro- cesso, e, conseguentemente, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste ritenendo non raggiunta la prova di colpevolezza dello stesso secondo il paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è stata, dunque, pronunciata nel solco dell'insegna- mento di Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273 e di tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella deci- sione. [OSCURATO:PERSONA] hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - interve- nuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova».

La pronuncia accorda al giudice di appello, in casi come quelli in esame, il potere di addivenire ad una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendo ormai accertare soltanto la fondatezza della do- manda di risarcimento del danno.

Ed è quanto ha fatto la Corte catanese.

La giurisprudenza delle sezioni semplici successiva alle Sezioni Unite del 2009 si è mossa nel solco del dictum di queste ultime, ribadendo in più occasioni che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infon- data nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assolu- zione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 4855 del 7/1/2010, Damiani, Rv. 246138; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati, Rv. 255666 che ha chiarito che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).

Ancora, più recentemente, è stato ribadito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato ad apprezzare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, nel qual caso non può limitarsi a farlo secondo il criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen. ma lo deve valutare secondo gli ordinari criteri di esau- stività e completezza dello scrutinio giurisdizionale (così in motivazione, Sez. 4, n. 20568 del 11/4/2018, D.L., Rv. 273259; conf.

Sez. 4 - n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497).

Giova rammentare che, nella ricordata sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfon- dimento.

Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento".

L'evidenza richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità pro- cessuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione ol- tre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia.

In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sol- tanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf.

Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).

Diversamente, se l'imputato intende ottenere una valutazione più approfon- dita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, deve rinunciare alla prescrizione (per un'applicazione di tale principio, costante, vedasi, in ultimo Sez.

4. n. 22687 del 21/4/2023, Fratoni, n.m.).

Evidentemente, in un sistema così congegnato, le ragioni di economia proces- suale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

Perciò, in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel me- rito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente e tale da non superare la soglia del ragionevole dubbio.

4. Fondatamente, tuttavia, le pp.cc ricorrenti eccepiscono che tale modus operandi si pone in contrasto con la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 7/7/2021 (dep. il 30/7/2021, in G.U. del 4/8/2021) Con quella pronuncia i giudici delle leggi hanno affrontato la questione di le- gittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

La Corte di Appello di Lecce, che aveva rimesso la questione con due ordi- nanze del 6 novembre 2020 e dell'Il dicembre 2020, sospettava che la denunciata previsione normativa - «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili» - violasse il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma con- venzionale (come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato.

In altri termini, il giudice rimettente osservava come, in base al riferito con- solidato orientamento del giudice della nomofilachia, anche nell'applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. non potrebbe prescindersi dalla formulazione di un implicito giudizio di colpevolezza, al fine di confermare la condanna risarcitoria.

Ma, in tal modo, la disposizione censurata lederebbe il principio di presunzione di innocenza garantito all'imputato dalla norma convenzionale e da quelle europee, tutte assunte a parametri interposti, in quanto la prima, come interpretata dalla Corte EDU, escluderebbe la possibilità che in un procedimento successivo a quello penale conclusosi con un risultato diverso da una condanna, possano essere emessi provvedimenti che presuppongono un giudizio di colpevolezza della per- sona in ordine al reato precedentemente contestatole; parimenti le seconde, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, imporrebbero agli Stati membri di garantire che le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino una persona come colpevole finché la sua colpevo- lezza non sia stata legalmente provata.

L'evocazione dell'art. 11 Cost. non avrebbe -nella prospettazione delle ordinanze di rimessione- una sua distinta autonomia, come parametro diretto, ma confluirebbe nella denuncia degli indicati parametri interposti.

I giudici delle leggi hanno ritenuto la questione proposta non fondata, det- tando, con una sentenza interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 cod. proc. pen.

Premette la Corte costituzionale al §

6.2. che l'art. 578 cod. proc. pen.

«mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitu- torie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione».

Per quello che rileva in questa sede, al § 11 i giudici delle leggi, dopo avere illustrato in precedenza la portata e il significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale e in quello europeo, rilevano che «oc- corre ora verificare se il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della di- sposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale».

La risposta è che: «In realtà (...) si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a for- mulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale pre- supposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impu- gnata che concernono gli interessi civili».

Al successivo § 12 si aggiunge che: «Anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 cod. proc. pen.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis cod. proc. pen.), non prevede il «previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

E al succes- sivo § 13 i giudici delle leggi spiegano che: «Inoltre tale esegesi - a ben vedere - non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente ri- chiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferi- mento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 cod. proc. pen.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato.

Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio- 15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chia- mato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevo- lezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiesto- gli entro i confini della responsabilità civile (in seguito, ex plurimis, Corte di cas- sazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo-8 aprile 2013, n. 16155; se- zione quarta penale, sentenze 21-28 novembre 2018, n. 53354 e 16 novembre- 12 dicembre 2018, n. 55519)».

Punto nodale della pronuncia costituzionale, che consente ai giudici delle leggi di ritenere l'art. 578 cod. proc. pen. costituzionalmente legittimo è, dunque, l'in- terpretazione dello stesso nel senso che (§ 14): «Il giudice dell'impugnazione pe- nale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).

Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situa- zione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione sog- gettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale».

Sub § 14.1 si legge poi che: «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328).

Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del 'più probabile che non' o della 'probabilità prevalente' che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente pro- vata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi ri- sultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)».

Ancora, secondo Corte costituzionale 182/2021 (§ 14.2): «L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole proces- suali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.).

L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giu- dice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accerta- mento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giu- dice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di deci- dere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.)».

In conclusione, per i giudici delle leggi (§ 16) «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provve- dere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli ef- fetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto».

5. Orbene, come sopra illustrato, la sentenza costituzionale, così come i giu- dici rimettenti, si sono posti il problema della compatibilità con quanto affermato dalle SU Tettamanti.

La verifica, tuttavia, in ragione del quesito di costituzionalità proposto, è stata effettuata esclusivamente nell'ottica di accertare se il meccanismo decisionale di cui all'art. 578 cod. proc. pen. consentisse, in presenza di un reato prescritto, allorquando il giudice è chiamato ad operare un vaglio dei profili di responsabilità civile, di far persistere nel processo una valutazione di responsabilità penale.

Que- sito che ha trovato risposta negativa, in virtù dell'interpretazione costituzionale data alla norma.

Il tema che, ad avviso di questa Corte, è rimasto in ombra concerne la com- pressione dello spazio per l'assoluzione dell'imputato, pur in assenza dell'evidenza della prova dell'innocenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di un compendio probatorio che non consenta di superare il limite del ragionevole dubbio.

La sentenza costituzionale n. 182/2021 impone al giudice, in casi come quello in esame (e, si noti, non solo quando si faccia questione di nesso causale ma anche quando si controverta sull'elemento soggettivo: cfr. § 14.1.), di rapportarsi ad una fattispecie di illecito che non coincide più con quella di reato e impone l'uso della regola di giudizio civilistica del più probabile che non in luogo di quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio; laddove la permanente centralità dell'ente reato e la per- sistente vincolatività della regola di giudizio formulata dall'art. 533 cod. proc. pen. - pur nella delibazione in chiave civilistica (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Rv. 262708, per la quale «l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta.

Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale»; in senso conforme ancora Sez. 4, n. 5901 del 18/01/2019, Rv. 275122) - sono le premesse della soluzione interpretativa deli- neata dalla sentenza Tettamanti.In altri termini, l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte co- stituzionale certamente garantisce l'imputato rispetto alla possibilità che, in sede di valutazione della responsabilità civile, vengano rappresentati enti giuridici (il reato) e giudizi (di reità) che contrastano con la presunzione di innocenza, rinvi- gorita dalla dichiarazione di estinzione del reato.

Tuttavia, al contempo, essa pare interdire la possibilità dell'assoluzione nel merito in luogo della declaratoria dì pre- scrizione.

D'altro canto, il riferimento operato dalla Corte costituzionale ad una "decla- ratoria di estinzione del reato" per sopravvenuta prescrizione emessa dal giudice dell'impugnazione penale (si veda, in particolare, il già riportato § 16 del Conside- rato in diritto) non pare in grado di sostenere che l'interpretazione data all'art. 578 cod. proc. pen. trovi applicazione solo nel caso in cui risulti esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito.

Come se dapprima dovesse essere condotta l'inda- gine secondo le direttive delle Sez.

U. Tettamanti - con quella pienezza ed inte- gralità della cognizione del giudice dell'impugnazione alla quale fa riferimento la sentenza n. 182/2021 - e successivamente, ove esclusa la possibilità di assolu- zione nel merito, dovesse farsi applicazione di quelle dettate dalla Corte costitu- zionale.

Ciò perché, nella costante interpretazione di questa Corte, l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione non prevede una cesura tra esso e la successiva delibazione della domanda civile; detto altrimenti, non vi è alcuna de- claratoria di estinzione del reato che anticipi le statuizioni sugli interessi civili.

Anzi, è proprio su questo presupposto - della mancanza di una formale declaratoria di estinzione - che, dopo aver incidentalmente rilevato il completo decorso dei ter- mini di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione, ormai impegnato nella verifica della fondatezza del ricorso ai fini civili, può ritornare sui propri passi e concludere formalizzando la sola pronuncia assolutoria.

Si deve credere che, ove effettivamente implicata, la portata della innovazione avrebbe senz'altro indotto la Corte costituzionale ad esplicitare a chiare lettere il diverso percorso processuale conseguente all'interpretazione data all'art. 578 cod. proc. pen. 6.

Letto nell'ottica della sentenza n. 182/2021, il terzo motivo di ricorso pro- posto dalle pp.cc. ricorrenti sarebbe fondato ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza.

Ciò perché il giudice di appello, trovatosi di fronte ad un reato prescritto, adottando la lezione della Corte costituzionale avrebbe dovuto:

1. ai fini penali, valutata l'insussistenza della evidenza della prova dell'inno- cenza dell'imputato, concludere per l'estinzione del reato per intervenuta prescri- zione.2. ai fini civilisti, valutata la responsabilità del Moscuzza in rapporto alla fatti- specie dell'illecito aquiliano, applicata la regola di giudizio del più probabile che non, pronunciarsi unicamente sul diritto delle parti civili al risarcimento del danno.

All'inverso, il motivo risulterebbe infondato facendo applicazione del principio espresso dalle Sez.

U. Tettamanti, essendosi la Corte distrettuale attenuta ad esso.

Di conseguenza, l'odierno thema decidendi impone una riflessione circa il va- lore, vincolante o meno, delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costi- tuzionale, pronunce con cui i giudici delle leggi, nel comporre il denunciato con- trasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme costituzionali, indicano il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge ordinaria.

Sul tema del valore ermeneutico di tali pronunce, ancora recentemente si è condivisibilmente sottolineata (Sez. 1, n. 27696 del 1/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]- nia, Rv. 275888) l'insussistenza di ragioni per discostarsi dall'insegnamento offerto da Sez.

U. n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212074 circa il dovere del giudice comune di uniformare l'interpretazione di una decisione ai contenuti di una simile decisione del giudice delle leggi, salva l'emersione di validi motivi contrari di cui occorre fornire una puntuale e rafforzata spiegazione.

Tali motivi non appaiono sussistenti nel caso che ci occupa ritenendo il Colle- gio che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182/2021 costituisca termine di riferimento non eludibile perché la condivisibile soluzione rinvenuta ap- pare comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente distinzione tra azione penale e azione civile (cfr. ex multis, Sez.

Un. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 e l'impianto complessivo della stessa [OSCURATO:PERSONA]), mentre la pronuncia delle Sez.

U. Tettamanti è espressione di un diritto vivente per il quale la presunzione di innocenza non è chiamata a svolgere, nell'ambito dei rapporti tra azione penale ed azione civile, il ruolo di principio ordinatore, e si inscrive in un contesto culturale che trasmette all'azione civile le regole del giudizio penale in cui è stata ospitata (si veda, per il carattere paradigmatico, quanto af- fermato da Sez.

U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627: «Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all'imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto "condannato", sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno»).Pertanto, a parere di questo Collegio, la decisione cui si dovrebbe pervenire nel presente procedimento si contrapporrebbe al decisum di Sez.

U. Tettamanti, dovendone disapplicare il principio secondo cui all'esito del giudizio, il prosciogli- mento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

Ma, com'è noto, la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha dettato nuove regole in materia di rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici, introducendo con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 618 cod. proc. pen. un'ipotesi di rimessione "obbligato- ria", che scatta ogni qual volta una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite.

La norma trova evidente applicazione anche nel caso di novum che dipenda da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale.

In tal senso depone, in primo luogo, la lettera dell'art. 618 comma 1-bis, cod. proc. pen. che non discrimina le ragioni su cui si fonda l'opposizione al precedente.

In secondo luogo, va considerata la diversa disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 618, che per il caso di contrasto giurisprudenziale, in essere o potenziale, alimentato da pronunce delle sezioni semplici, definisce una ipotesi di rimessione discrezionale («... può con ordinanza rimettere alle sezioni unite»).

All'indomani della novella recata dalla legge n. 103/2017, anche la dottrina ha evidenziato che, a parte il meccanismo previsto dall'art. 610 cod. proc. pen., accanto alla rimes- sione facoltativa si è insediata, con il comma 1-bis dell'art. 618, un'ipotesi di ri- messione obbligatoria, il cui scopo è quello di rafforzare il ruolo assegnato alle sezioni unite nella funzione nomofilattica.

Obbligatorietà della rimessione che non trova eccezioni.

Piuttosto, l'ampiezza dell'obbligo sembra dipendere dall'interpre- tazione della locuzione 'principio di diritto enunciato' leggibile nella disposizione della quale ci si sta occupando.

Infatti, sul punto si è già registrato un duplice orientamento.

Secondo il primo, più restrittivo, espresso da Sez. 1 n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840, il vincolo riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto in- terpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni (nella specie la Corte ha ritenuto tema accessorio, rispetto alla questione devoluta e decisa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante finalistica di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quello del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso).Secondo altra pronuncia, invece, in tema di giudizio di legittimità, il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a prof

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale è [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio ai fini penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato memoria scritta alla quale si è riportato. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di SIRACUSA in difesa delle [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma quale sostituto processuale con delega depositata in aula degli Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Sira- cusa, per rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen. «perché, nel condurre l'imbarcazione "Aretusa" della società cooperativa complesso portuale di Siracusa, adibita al trasporto passeggeri, all'interno della Baia di [OSCURATO:PERSONA] in direzione della piattaforma n. 6 pontile ISAB, con colpa consistita nel non regolare la velocità e le modalità di navigazione in considerazione delle condizioni di luce e di avvista- mento e, pertanto, nel non mettere in atto la necessaria manovra di accostamento a dritta di cui alla Regola 14 punto A del regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare, entrava in collisione con l'imbarcazione da diporto della per- sona offesa che procedeva con rotta opposta, così concorrendo a causare il sinistro dal quale derivava la morte per annegamento di [OSCURATO:PERSONA]». Fatto commesso in territorio di Siracusa, il 3 gennaio 2011. Il giudice di primo grado, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 9 maggio 2018, ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, concessegli le circostanze attenuanti generiche, condannava il Mo- scuzza alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese proces- suali. Lo condannava, altresì, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarci- mento dei danni subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede civile ed al pagamento in loro favore di una provvisionale provvisoriamente ese- cutiva di 50.000 euro, oltre alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza proponevano appello la difesa dell'imputato, le parti civili costituite nel processo e il responsabile civile. La difesa dell'imputato eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza ex art.522 cod. proc. pen. assumendo che il Moscuzza era stato condannato per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione, e, in ogni caso, nel merito ne chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Le parti civili, a loro volta, chiedevano affermarsi l'esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento dannoso, e la condanna dello stesso all'integrale risarcimento del danno, quantificato in base ai criteri delle "tabelle di Roma" per la determinazione del danno da perdita parentale, in solido con il re- sponsabile civile; in subordine, aumentare la somma riconosciuta a titolo di prov- visionale in funzione del maggior danno patito. Il responsabile civile chiedeva l'assoluzione dell'imputato ai fini degli interessi civili.La Corte di Appello di Catania, premesso che alla data della propria pronuncia il reato risultava prescritto, in considerazione della presenza delle parti civili, va- lutava i fatti nel merito, e perveniva alla conclusione che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'istruttoria dibattimentale non avesse con- segnato la prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Con sentenza del 25 gennaio 2022, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca -come si legge in motivazione- delle statuizioni in favore delle parti civili. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 6 e 15 del Colreg e degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente nulla la sentenza di primo grado in ordine alla contestazione sulla colpa specifica attribuita all'imputato ed avrebbe omesso di motivare sul punto anche in relazione alle deduzioni della parte civile indicate nella comparsa conclusionale. Ci si duole che i giudici di appello, senza aver dichiarato nel dispositivo alcuna nullità della sentenza di primo grado, abbiano ritenuto in motivazione di dover condividere le argomentazioni della difesa dell'imputato e dunque di non poter imputare al Moscuzza nessuna delle due violazioni considerate: la regola 14 Colreg perché esclusa dal primo giudice, e la regola 15 Colreg perché «non ritualmente contestata mediante la modifica del capo di imputazione» (così a pag. 5 della sen- tenza impugnata). Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la valuta- zione della regola di cui all'art. 6 Colreg, sotto il profilo della colpa specifica, in quanto ritenuta (erroneamente secondo i ricorrenti) regola generale sulla velocità, e dunque rientrante nel giudizio sulla colpa generica sotto il profilo dell'impru- denza. Evidenziano le pp.cc. ricorrenti che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la dinamica del sinistro è stata parzialmente differente rispetto a quella ipo- tizzata originariamente nel capo di imputazione, in quanto si è accertato che lo scontro non è stato frontale; dunque, le imbarcazioni non navigavano con rotte contrapposte, bensì con una incidenza di circa 45 gradi a prora rispetto alla dire- zione della MB Aretusa, con provenienza del Calpitano da dritta (da destra), dun- que con rotte incrociate. Secondo la tesi proposta in ricorso questa diversa ricostruzione, che impone l'applicazione della regola 15 Colreg e non quella di cui all'art. 14 ipotizzata nel capo di imputazione, non implica in concreto alcuna differenza relativamente alla condotta che avrebbe dovuto tenere il Moscuzza per evitare il sinistro. Entrambe le regole citate, infatti, imponevano al Moscuzza di manovrare virando a dritta (artt. 14 e 15) con prontezza (art. 16) per lasciare libero il passaggio all'imbarca- zione del Calpitano. Pertanto, per le pp.cc. ricorrenti sarebbe chiaro che la Corte territoriale avrebbe preso un abbaglio ed avrebbe operato un malgoverno delle norme pro- cessuali sottese alla nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in quanto la regola 15 prevedeva di attuare la medesima manovra prevista dalla regola 14 (si richiamano a conforto di tale tesi i dicta di Sez. 4, 5403/2015, 18390/2018 e 19028/2016). 2.2. Con un secondo motivo si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata da travisamento della prova, nonché manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta insussistenza della colpa generica nella condotta dell'imputato quale causa di verificazione dell'evento. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso, poiché non superata la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato debba essere ritenuto re- sponsabile sotto il profilo della colpa generica, e specificatamente sotto il profilo dell'imprudenza. Si censura, sul punto, l'affermazione dei giudici di appello secondo cui «nel corpo della sentenza (e nelle perizie in atti) non si riscontrerebbe alcun riferimento a specifiche e diverse 'modalità di navigazione' inadeguate alle condizioni di tempo e luogo». Con ciò intendendo i giudici di appello che la condotta tenuta dall'impu- tato era stata prudente. Al contrario —secondo la tesi delle pp.cc . ricorrenti— la condotta era imprudente in quanto violativa dell'art. 6 Colreg che disciplina la ve- locità di sicurezza, che deve essere improntata al grado di visibilità dell'orizzonte, nel caso specifico limitato dal bagliore delle luci del pontile Isab nonché dall'illu- minazione delle imbarcazioni attraccate al pontile medesimo e di quelle alla fonda. Sul punto si evidenzia in ricorso che sia il consulente del P.M., ing. Guarnaccia, che il consulente delle parti civili, ing. prof. Grasso, hanno concordemente affer- mato che la visibilità era ridotta. Ed entrambi, ancora, hanno evidenziato che la velocità di 15,40 Kn non era adeguata, anzi era pericolosa, per la navigazione in quello specchio acqueo ricompreso tra il Porto rifugio ed il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte catanese cadrebbe in errore nel ritenere che la velocità stimata dai consu- lenti del PM sia di 9-10 nodi (peraltro già questa ritenuta non sicura). Pertanto, essendo ampiamente dimostrato il profilo della colpa generica in termini di imprudenza, si censura l'erronea motivazione che lo esclude in quanto affetta da contraddittorietà con le risultanze processuali citate nonché per mani- festa illogicità laddove ritiene che non vi fosse alcuna condotta alternativa da te- nere per evitare lo scontro, così come invece previsto dalla regola 6 Colreg. Relativamente alla colpa specifica, si sottolinea in ricorso che, se il Moscuzza avesse manovrato tempestivamente a dritta come previsto da entrambe le regole (14 e 15), avrebbe certamente evitato di speronare, sovrastandola letteralmente (come evidenziato dal CTP Grasso alle pagg. 73-75 della propria consulenza), l'im- barcazione della vittima. Sul punto, infine, si sottolinea l'argomentazione erronea in cui incorrerebbe la Corte territoriale laddove afferma che nelle circostanze di tempo e di luogo non si verteva in condizioni di «visibilità ridotta» (pag. 7), dunque doveva essere agevole avvistare la luce di segnalazione del Calpitano. Invero, per le pp.cc. ricorrenti, il concetto di visibilità ridotta va riferito alla visibilità a trecentosessanta gradi, inficiata da fenomeni che ne compromettano per tutta la linea dell'orizzonte il visus, come ad esempio la nebbia, la foschia, le condizioni meteomarine avverse. Altra cosa si sostiene essere la regolamentazione della velocità in relazione alla visibilità dovuta a fenomeni specifici, come nel caso in esame il bagliore e/o il riverbero delle luci del [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano una normale capacità di avvistamento di natanti che si potevano frapporre nella rotta tra l'imbarcazione Aretusa ed il pontile. Se è vero che la visibilità non era ridotta, per le pp.cc. ricorrenti, è altresì vero che era severamente compromessa a causa delle luci del pontile in relazione a quella specifica rotta di navigazione, ovverosia dal "Porto rifugio" in direzione della piattaforma n. 6 del pontile, rotta nella quale si è verificato il sinistro ad una di- stanza di circa 300-360 metri dal pontile. Per quanto riguarda invece gli aspetti della prevedibilità ed evitabilità dell'e- vento valutati dalla Corte a pag. 6, le pp.cc. ricorrenti ritengono che la motivazione del provvedimento impugnato sia viziata perché: a. In ordine alla prevedibilità dell'evento, sarebbe contraddittoria e manife- stamente illogica in quanto, pur ritenendo provate le premesse del ragionamento, secondo cui presso il "Porto rifugio" insistevano il cantiere navale Stentinello ed il circolo nautico Targia, da cui uscivano e/o rientravano unità navali e da diporto, e che durante tutto l'anno vi fossero diportisti e/o pescatori che uscivano in mare, conclude affermando che la circostanza era comunque difficilmente prevedibile per il Moscuzza perché era gennaio, faceva freddo ed era buio. E quindi quest'ultimo, ragionevolmente, non poteva prevedere in concreto la presenza di altre imbarca- zioni, derubricando la prevedibilità dell'evento a mera possibilità e non probabilità. L'evento -si sostiene- era prevedibile in concreto per il Moscuzza perché questi era capogruppo della "Cooperativa barcaioli", con sede all'interno del "Porto rifu- gio", ragione per cui lo stesso era perfettamente a conoscenza della (altissima) probabilità di poter incrociare imbarcazioni di pescatori e diportisti, come riportato dai testimoni indicati in ricorso. Per quanto riguarda, invece, la circostanza valutata dai giudici del gravame del merito relativa al divieto di navigazione nella Baia di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta che la Corte territoriale abbia ignorato integralmente i motivi di gravame delle parti civili nonché la documentazione allegata alla comparsa conclusionale. b. Relativamente all'evitabilità dell'evento, la motivazione sarebbe contrad- dittoria e manifestamente illogica in quanto sarebbe erroneo ritenere che le con- dizioni di visibilità per il Moscuzza la sera del sinistro non gli imponessero di tenere alcun accorgimento in quanto esse "se non ottimali a causa del riverbero delle luci del pontile e delle altre navi, non erano comunque tali da potersi definire di 'visi- bilità ridotta" (pag. 7). Quanto alla definizione di "visibilità ridotta", si richiamano in ricorso le affer- mazioni del consulente del P.M. ing. Chiarenza da cui si evincerebbe essere indub- bio che la visibilità in direzione del pontile, con rotta di 80-85 gradi uscendo dal porto rifugio in direzione della piattaforma 6 del pontile, rotta nella quale si è verificato il sinistro, era severamente compromessa, il che imponeva al Moscuzza di dover adeguare la velocità per evitare di abbordare il Calpitano. Per altro verso, la Corte territoriale incorrerebbe in un ulteriore errore allor- quando ritiene non provata la circostanza che il Calpitano avesse montata la luce di avvistamento al momento del sinistro. Sul punto si precisa in ricorso che il consulente del PM usa il condizionale in merito alla presenza della luce di avvistamento del Calpitano sulla scorta della premessa che, non essendo stata rinvenuta la luce in parola, allora l'imbarcazione ne era sprovvista. Osservano, però, le pp.cc . ricorrenti che il primo decidente, sulla scorta della regola 23, comma 2 Colreg., ha invece ritenuto correttamente che la luce di avvistamento del Calpitano, in relazione alla tipologia di imbarca- zione, potesse essere mobile e non fissa. Perciò, la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria rispetto alle emer- genze processuali nonché affetta da travisamento di una prova specifica. Sotto il primo profilo, la circostanza secondo cui alcuni testi, tutti quelli impe- gnati presso il pontile Isab, hanno escluso di avere visto delle imbarcazioni prima del sinistro, non rappresenterebbe un valido riscontro che il Calpitano non avesse la luce di avvistamento. Invero, si sottolinea che nessuno di questi testi, somma- riamente citati in parte motiva, ha riferito di avere osservato lo specchio d'acqua in direzione del 'Porto rifugio' alle ore 18.05-18.10, cioè prima dell'evento. Oltre ad essere tutti questi ragionevolmente impegnati nel proprio lavoro, deduzione logica fatta propria anche dal primo giudice. Ciò non di meno vi sarebbe un dato documentale che esclude e contraddice l'attendibilità di tali testi, costituito dai filmati delle camere perimetrali posizionate presso la stazione [OSCURATO:PERSONA], versate in atti, dove si vedono due piccole imbar- cazioni di pescatori: una che fa la spola tra la riva e il centro della rada antistante il pontile ed una che rientra al 'Porto rifugio' in direzione della darsena del [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato contraddirebbe pienamente anche la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] (citata a pag. 8 della sentenza impugnata), il quale riferisce di non aver visto la luce del Calpitano ma neanche le altre luci delle imbarcazioni di pe- scatori che si vedono nel video succitato. Anzi a ben vedere, secondo le pp.cc . ricorrenti, queste ultime dovevano essere maggiormente visibili al teste Costa- gliola poiché in linea con la rotta che lo stesso stava seguendo in direzione della piattaforma 1 del pontile, ovverosia quella più vicina alla costa, mentre il sinistro si è verificato in direzione della piattaforma 6 del pontile, dunque verso la piatta- forma prospicente il mare aperto. Per queste motivazioni la deposizione del teste Costagliola non sarebbe stata valorizzata dal primo giudice. Infine, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la presenza della luce del Calpitano sarebbe stata dimostrata secondo una prova logica insufficiente, sarebbe contraddetta dalla prova testimoniale diretta del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale riferisce che il giorno del sinistro il Calpitano aveva con sé la luce di avvistamento già montata prima di prendere il mare. 2.3. Con un terzo motivo si deducono violazione degli artt. 125, comma 3, 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonché motivazione mancante e/o apparente laddove è stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in luogo della declaratoria della intervenuta prescrizione. Ricordano le pp.cc. ricorrenti che la Corte territoriale, pur avendo dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato (ampiamente maturata alla data di tratta- zione del processo in secondo grado), ha affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito sulla scorta della costituzione della parte civile nel processo, e conseguentemente ha assolto l'imputato - perché non sarebbe stata raggiunta la prova di colpevolezza secondo il paradigma dell'oltre ogni ra- gionevole dubbio - per insussistenza del fatto. Valutazione fondata sulla scorta della valutazione dei soli motivi di gravame proposti dall'imputato e non dando altresì conto -ci si duole- di quanto devoluto alla cognizione del secondo grado di giudizio dalle parti civili nonché di quanto dedotto dalle stesse nella comparsa conclusionale. La Corte etnea, dunque, senza motivare sul punto, sembrerebbe prendere spunto dall'indirizzo giurisprudenziale dato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, secondo cui allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chia- mato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Nel caso che ci occupa - si legge in ricorso- l'insufficienza sarebbe stata rav- visata in merito alla sola colpa generica, posto che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione della colpa specifica contestata all'imputato, riportandosi ad una sommaria ricostruzione del fatto valutato secondo la regola di giudizio pena- listica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già ancorando la valutazione al prin- cipio civilistico del "più probabile che non". Ebbene, ad avviso delle pp.cc. ricorrenti, l'indirizzo giurisprudenziale succitato deve oggi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 7-30 luglio 2021, n. 182, essere allineato all'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla stessa. Si ricorda in ricorso che la questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale ha riguardato la legittimità dell'art. 578 cod. proc. pen. alla luce del diritto con- venzionale ed in particolar modo dell'art. 6 Cedu, poiché la previsione codicistica violerebbe «il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma conven- zionale (come interpretata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato». All'esito di un'articolata esegesi delle norme sottese, nonché alla luce del di- ritto vivente, la Consulta è giunta alla sentenza interpretativa di rigetto dando la seguente interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen.: «In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declarato- ria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta am- nistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impu- gnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge uni- camente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, nep- pure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto». Posto che: «Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta crimi- nosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, conte- stualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno» (il richiamo, testuale, è alla sentenza della Corte costituzionale 182/2021). Si sostiene in ricorso che la Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto dichia- rare la prescrizione del reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, non potendo recuperare opinabili valutazioni fondate sul ragionevole dubbio in ambito penale, avrebbe dovuto valutare la condotta del Moscuzza sotto il mero profilo della re- sponsabilità civile ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ., esaminando il fatto così come ricostruito in sentenza in relazione alle violazioni degli artt. 6 e 15 del Colreg. Ci si duole che il giudice del gravame del merito, invece, abbia avvalorato la propria tesi argomentativa sulla sussistenza del ragionevole dubbio sul presuppo- sto di non poter valutare i profili di colpa specifica riconosciuti all'imputato in primo grado, dunque dirottando la valutazione della condotta del soggetto agente verso il solo profilo della colpa generica. Valutazione quest'ultima parimenti viziata, poi- ché fondata su una semplificazione del fatto e su una rilettura superficiale delle prove, senza entrare nella specifica valutazione della portata dimostrativa di cia- scuna di esse. Al di là della pronuncia assolutoria nel merito, che la difesa delle pp.cc . ricor- renti ritiene non condivisibile anzi sfuggente, la tesi proposta è che sussistessero tutti gli elementi per poter ritenere ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. la responsabi- lità di [OSCURATO:PERSONA] per aver causato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Le pp.cc. ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata. 3. In data 23 maggio 2023 è stata presentata memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dei difensori dello stesso, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale, ricordati gli snodi della presente vicenda pro- cessuale, e ripercorso il decisum del giudice di secondo grado, in particolar modo per quanto riguarda la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 522 cod. proc. pen., l'assenza di prova della responsabilità colposa dell'imputato, la prevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, nonché la velocità del natante condotto dal Moscuzza, si deduce l'inammissibilità per genericità e aspecificità dei motivi del ricorso proposto dalle parti civili ricorrenti, nonché l'infondatezza dello stesso. Si sostiene che le doglianze proposte sollecitano una rivalutazione del fatto non ammissibile nel giudizio di legittimità. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, secondo la difesa dell'impu- tato, le pp.cc. ricorrenti non trattano ritualmente nessuno dei tre vizi della moti- vazione lamentati, per cui sul punto l'impugnazione sarebbe inammissibile o, in subordine, infondata. E anche quanto al secondo motivo di ricorso, si sostiene che la parte civile proponga una rivalutazione del fatto, peraltro, attraverso un richiamo parziale agli atti di causa e senza allegare e riportare integralmente le dichiarazioni dei testi- moni e dei consulenti indicati nel ricorso. Tra l'altro, si evidenzia che nessuna ar- gomentazione viene indicata dalle pp.cc . ricorrenti per dimostrare che la motiva- zione della sentenza della Corte di appello sia manifestamente illogica e contrad- dittoria, rendendo così il ricorso aspecifico e conseguentemente inammissibile, ol- tre che infondato. Infine, manifestamente infondato sarebbe anche il terzo motivo di ricorso, ove ci si duole della riforma della sentenza di primo grado, nonostante l'interve- nuta estinzione del reato per prescrizione. Infatti, sul punto la parte civile omet- terebbe di rilevare come la stessa avesse impugnato la sentenza di primo grado in merito alla responsabilità colposa, stante l'individuazione da parte del giudice di primo grado di un profilo colposo della vittima nella causazione del sinistro. Sarebbe indubbio, quindi, che la Corte territoriale non sia incorsa assoluta- mente nel vizio denunciato dal ricorrente, stante sia l'impugnazione della difesa, del responsabile civile e della parte civile sul punto, sia l'evidenza della mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato, sicché la Corte era legittimata a interve- nire sul punto e a riformare la sentenza di primo grado. Fra l'altro, anche in questo caso il vizio motivazione sarebbe stato denunciato in modo aspecifico; pertanto, anche il terzo motivo sarebbe inammissibile o comunque infondato. 4. In data 25 maggio 2023 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del responsabile civile HD Assicurazioni, con cui si chiede rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ex artt. 591 e 606 cod. proc. pen., poiché proposto per motivi manifestamente infondati o, in subordine, qualora si ritenesse di non applicare la novella legislativa di cui all'art. 573, comma lbis cod. proc. pen., rigettare il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle ul- teriori spese sostenute in questo grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Assume rilievo assorbente, ai fini dell'odierno decidere, la fondatezza del terzo motivo di ricorso che, ad avviso del Collegio, per le ragioni che si andranno ad illustrare, impone la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen. 2. In premessa, va evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal re- sponsabile civile, la questione posta con il citato motivo sia scrutinabile da questo giudice di legittimità in sede penale, in quanto la costituzione di parte civile risale al 2011 e le Sezioni Unite, come si apprende dalla notizia di decisione (n. 16076 del 25/5/2023), chiamate a decidere se l'art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decor- rere dalla suddetta data, hanno affermato il principio per cui la norma in questione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giu- dizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Il tema che il terzo motivo di ricorso devolve alla valutazione di questa Corte è quello dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte del gravame nel me- rito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto. Come ricordano le pp.cc. ricorrenti, nel caso in esame la Corte etnea, pur avendo dato atto della intervenuta prescrizione del reato (ampiamente maturata alla data di trattazione), ha affermato di dover procedere comunque alla valuta- zione del fatto nel merito sulla scorta della costituzione della parte civile nel pro- cesso, e, conseguentemente, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste ritenendo non raggiunta la prova di colpevolezza dello stesso secondo il paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata, dunque, pronunciata nel solco dell'insegna- mento di Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273 e di tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella deci- sione. [OSCURATO:PERSONA] hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - interve- nuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova». La pronuncia accorda al giudice di appello, in casi come quelli in esame, il potere di addivenire ad una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendo ormai accertare soltanto la fondatezza della do- manda di risarcimento del danno. Ed è quanto ha fatto la Corte catanese. La giurisprudenza delle sezioni semplici successiva alle Sezioni Unite del 2009 si è mossa nel solco del dictum di queste ultime, ribadendo in più occasioni che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infon- data nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assolu- zione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 4855 del 7/1/2010, Damiani, Rv. 246138; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati, Rv. 255666 che ha chiarito che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). Ancora, più recentemente, è stato ribadito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato ad apprezzare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, nel qual caso non può limitarsi a farlo secondo il criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen. ma lo deve valutare secondo gli ordinari criteri di esau- stività e completezza dello scrutinio giurisdizionale (così in motivazione, Sez. 4, n. 20568 del 11/4/2018, D.L., Rv. 273259; conf. Sez. 4 - n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497). Giova rammentare che, nella ricordata sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfon- dimento. Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento". L'evidenza richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità pro- cessuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione ol- tre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sol- tanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). Diversamente, se l'imputato intende ottenere una valutazione più approfon- dita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, deve rinunciare alla prescrizione (per un'applicazione di tale principio, costante, vedasi, in ultimo Sez. 4. n. 22687 del 21/4/2023, Fratoni, n.m.). Evidentemente, in un sistema così congegnato, le ragioni di economia proces- suale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. Perciò, in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel me- rito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente e tale da non superare la soglia del ragionevole dubbio. 4. Fondatamente, tuttavia, le pp.cc ricorrenti eccepiscono che tale modus operandi si pone in contrasto con la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 7/7/2021 (dep. il 30/7/2021, in G.U. del 4/8/2021) Con quella pronuncia i giudici delle leggi hanno affrontato la questione di le- gittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La Corte di Appello di Lecce, che aveva rimesso la questione con due ordi- nanze del 6 novembre 2020 e dell'Il dicembre 2020, sospettava che la denunciata previsione normativa - «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili» - violasse il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma con- venzionale (come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato. In altri termini, il giudice rimettente osservava come, in base al riferito con- solidato orientamento del giudice della nomofilachia, anche nell'applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. non potrebbe prescindersi dalla formulazione di un implicito giudizio di colpevolezza, al fine di confermare la condanna risarcitoria. Ma, in tal modo, la disposizione censurata lederebbe il principio di presunzione di innocenza garantito all'imputato dalla norma convenzionale e da quelle europee, tutte assunte a parametri interposti, in quanto la prima, come interpretata dalla Corte EDU, escluderebbe la possibilità che in un procedimento successivo a quello penale conclusosi con un risultato diverso da una condanna, possano essere emessi provvedimenti che presuppongono un giudizio di colpevolezza della per- sona in ordine al reato precedentemente contestatole; parimenti le seconde, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, imporrebbero agli Stati membri di garantire che le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino una persona come colpevole finché la sua colpevo- lezza non sia stata legalmente provata. L'evocazione dell'art. 11 Cost. non avrebbe -nella prospettazione delle ordinanze di rimessione- una sua distinta autonomia, come parametro diretto, ma confluirebbe nella denuncia degli indicati parametri interposti. I giudici delle leggi hanno ritenuto la questione proposta non fondata, det- tando, con una sentenza interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 cod. proc. pen. Premette la Corte costituzionale al § 6.2. che l'art. 578 cod. proc. pen. «mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitu- torie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione». Per quello che rileva in questa sede, al § 11 i giudici delle leggi, dopo avere illustrato in precedenza la portata e il significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale e in quello europeo, rilevano che «oc- corre ora verificare se il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della di- sposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale». La risposta è che: «In realtà (...) si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a for- mulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale pre- supposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impu- gnata che concernono gli interessi civili». Al successivo § 12 si aggiunge che: «Anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 cod. proc. pen.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis cod. proc. pen.), non prevede il «previo accertamento della responsabilità dell'imputato». E al succes- sivo § 13 i giudici delle leggi spiegano che: «Inoltre tale esegesi - a ben vedere - non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente ri- chiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferi- mento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 cod. proc. pen.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato. Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio- 15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chia- mato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevo- lezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiesto- gli entro i confini della responsabilità civile (in seguito, ex plurimis, Corte di cas- sazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo-8 aprile 2013, n. 16155; se- zione quarta penale, sentenze 21-28 novembre 2018, n. 53354 e 16 novembre- 12 dicembre 2018, n. 55519)». Punto nodale della pronuncia costituzionale, che consente ai giudici delle leggi di ritenere l'art. 578 cod. proc. pen. costituzionalmente legittimo è, dunque, l'in- terpretazione dello stesso nel senso che (§ 14): «Il giudice dell'impugnazione pe- nale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situa- zione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione sog- gettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Sub § 14.1 si legge poi che: «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del 'più probabile che non' o della 'probabilità prevalente' che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente pro- vata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi ri- sultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)». Ancora, secondo Corte costituzionale 182/2021 (§ 14.2): «L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole proces- suali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giu- dice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accerta- mento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giu- dice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di deci- dere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.)». In conclusione, per i giudici delle leggi (§ 16) «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provve- dere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli ef- fetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto». 5. Orbene, come sopra illustrato, la sentenza costituzionale, così come i giu- dici rimettenti, si sono posti il problema della compatibilità con quanto affermato dalle SU Tettamanti. La verifica, tuttavia, in ragione del quesito di costituzionalità proposto, è stata effettuata esclusivamente nell'ottica di accertare se il meccanismo decisionale di cui all'art. 578 cod. proc. pen. consentisse, in presenza di un reato prescritto, allorquando il giudice è chiamato ad operare un vaglio dei profili di responsabilità civile, di far persistere nel processo una valutazione di responsabilità penale. Que- sito che ha trovato risposta negativa, in virtù dell'interpretazione costituzionale data alla norma. Il tema che, ad avviso di questa Corte, è rimasto in ombra concerne la com- pressione dello spazio per l'assoluzione dell'imputato, pur in assenza dell'evidenza della prova dell'innocenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di un compendio probatorio che non consenta di superare il limite del ragionevole dubbio. La sentenza costituzionale n. 182/2021 impone al giudice, in casi come quello in esame (e, si noti, non solo quando si faccia questione di nesso causale ma anche quando si controverta sull'elemento soggettivo: cfr. § 14.1.), di rapportarsi ad una fattispecie di illecito che non coincide più con quella di reato e impone l'uso della regola di giudizio civilistica del più probabile che non in luogo di quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio; laddove la permanente centralità dell'ente reato e la per- sistente vincolatività della regola di giudizio formulata dall'art. 533 cod. proc. pen. - pur nella delibazione in chiave civilistica (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Rv. 262708, per la quale «l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta. Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale»; in senso conforme ancora Sez. 4, n. 5901 del 18/01/2019, Rv. 275122) - sono le premesse della soluzione interpretativa deli- neata dalla sentenza Tettamanti.In altri termini, l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte co- stituzionale certamente garantisce l'imputato rispetto alla possibilità che, in sede di valutazione della responsabilità civile, vengano rappresentati enti giuridici (il reato) e giudizi (di reità) che contrastano con la presunzione di innocenza, rinvi- gorita dalla dichiarazione di estinzione del reato. Tuttavia, al contempo, essa pare interdire la possibilità dell'assoluzione nel merito in luogo della declaratoria dì pre- scrizione. D'altro canto, il riferimento operato dalla Corte costituzionale ad una "decla- ratoria di estinzione del reato" per sopravvenuta prescrizione emessa dal giudice dell'impugnazione penale (si veda, in particolare, il già riportato § 16 del Conside- rato in diritto) non pare in grado di sostenere che l'interpretazione data all'art. 578 cod. proc. pen. trovi applicazione solo nel caso in cui risulti esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito. Come se dapprima dovesse essere condotta l'inda- gine secondo le direttive delle Sez. U. Tettamanti - con quella pienezza ed inte- gralità della cognizione del giudice dell'impugnazione alla quale fa riferimento la sentenza n. 182/2021 - e successivamente, ove esclusa la possibilità di assolu- zione nel merito, dovesse farsi applicazione di quelle dettate dalla Corte costitu- zionale. Ciò perché, nella costante interpretazione di questa Corte, l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione non prevede una cesura tra esso e la successiva delibazione della domanda civile; detto altrimenti, non vi è alcuna de- claratoria di estinzione del reato che anticipi le statuizioni sugli interessi civili. Anzi, è proprio su questo presupposto - della mancanza di una formale declaratoria di estinzione - che, dopo aver incidentalmente rilevato il completo decorso dei ter- mini di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione, ormai impegnato nella verifica della fondatezza del ricorso ai fini civili, può ritornare sui propri passi e concludere formalizzando la sola pronuncia assolutoria. Si deve credere che, ove effettivamente implicata, la portata della innovazione avrebbe senz'altro indotto la Corte costituzionale ad esplicitare a chiare lettere il diverso percorso processuale conseguente all'interpretazione data all'art. 578 cod. proc. pen. 6. Letto nell'ottica della sentenza n. 182/2021, il terzo motivo di ricorso pro- posto dalle pp.cc. ricorrenti sarebbe fondato ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza. Ciò perché il giudice di appello, trovatosi di fronte ad un reato prescritto, adottando la lezione della Corte costituzionale avrebbe dovuto: 1. ai fini penali, valutata l'insussistenza della evidenza della prova dell'inno- cenza dell'imputato, concludere per l'estinzione del reato per intervenuta prescri- zione.2. ai fini civilisti, valutata la responsabilità del Moscuzza in rapporto alla fatti- specie dell'illecito aquiliano, applicata la regola di giudizio del più probabile che non, pronunciarsi unicamente sul diritto delle parti civili al risarcimento del danno. All'inverso, il motivo risulterebbe infondato facendo applicazione del principio espresso dalle Sez. U. Tettamanti, essendosi la Corte distrettuale attenuta ad esso. Di conseguenza, l'odierno thema decidendi impone una riflessione circa il va- lore, vincolante o meno, delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costi- tuzionale, pronunce con cui i giudici delle leggi, nel comporre il denunciato con- trasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme costituzionali, indicano il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge ordinaria. Sul tema del valore ermeneutico di tali pronunce, ancora recentemente si è condivisibilmente sottolineata (Sez. 1, n. 27696 del 1/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]- nia, Rv. 275888) l'insussistenza di ragioni per discostarsi dall'insegnamento offerto da Sez. U. n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212074 circa il dovere del giudice comune di uniformare l'interpretazione di una decisione ai contenuti di una simile decisione del giudice delle leggi, salva l'emersione di validi motivi contrari di cui occorre fornire una puntuale e rafforzata spiegazione. Tali motivi non appaiono sussistenti nel caso che ci occupa ritenendo il Colle- gio che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182/2021 costituisca termine di riferimento non eludibile perché la condivisibile soluzione rinvenuta ap- pare comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente distinzione tra azione penale e azione civile (cfr. ex multis, Sez. Un. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 e l'impianto complessivo della stessa [OSCURATO:PERSONA]), mentre la pronuncia delle Sez. U. Tettamanti è espressione di un diritto vivente per il quale la presunzione di innocenza non è chiamata a svolgere, nell'ambito dei rapporti tra azione penale ed azione civile, il ruolo di principio ordinatore, e si inscrive in un contesto culturale che trasmette all'azione civile le regole del giudizio penale in cui è stata ospitata (si veda, per il carattere paradigmatico, quanto af- fermato da Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627: «Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all'imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto "condannato", sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno»).Pertanto, a parere di questo Collegio, la decisione cui si dovrebbe pervenire nel presente procedimento si contrapporrebbe al decisum di Sez. U. Tettamanti, dovendone disapplicare il principio secondo cui all'esito del giudizio, il prosciogli- mento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili. Ma, com'è noto, la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha dettato nuove regole in materia di rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici, introducendo con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 618 cod. proc. pen. un'ipotesi di rimessione "obbligato- ria", che scatta ogni qual volta una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite. La norma trova evidente applicazione anche nel caso di novum che dipenda da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale. In tal senso depone, in primo luogo, la lettera dell'art. 618 comma 1-bis, cod. proc. pen. che non discrimina le ragioni su cui si fonda l'opposizione al precedente. In secondo luogo, va considerata la diversa disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 618, che per il caso di contrasto giurisprudenziale, in essere o potenziale, alimentato da pronunce delle sezioni semplici, definisce una ipotesi di rimessione discrezionale («... può con ordinanza rimettere alle sezioni unite»). All'indomani della novella recata dalla legge n. 103/2017, anche la dottrina ha evidenziato che, a parte il meccanismo previsto dall'art. 610 cod. proc. pen., accanto alla rimes- sione facoltativa si è insediata, con il comma 1-bis dell'art. 618, un'ipotesi di ri- messione obbligatoria, il cui scopo è quello di rafforzare il ruolo assegnato alle sezioni unite nella funzione nomofilattica. Obbligatorietà della rimessione che non trova eccezioni. Piuttosto, l'ampiezza dell'obbligo sembra dipendere dall'interpre- tazione della locuzione 'principio di diritto enunciato' leggibile nella disposizione della quale ci si sta occupando. Infatti, sul punto si è già registrato un duplice orientamento. Secondo il primo, più restrittivo, espresso da Sez. 1 n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840, il vincolo riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto in- terpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni (nella specie la Corte ha ritenuto tema accessorio, rispetto alla questione devoluta e decisa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante finalistica di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quello del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso).Secondo altra pronuncia, invece, in tema di giudizio di legittimità, il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a prof
Sentenza Cassazione n. 30386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris