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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08476/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - INVITALIA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 854/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 12 luglio 2023;Numero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 25novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ISA per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1.

Nel marzo 2006, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Invitalia-Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa S.p.A.) stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] diMaccioni [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: Horus) uncontratto per la concessione delle agevolazioni previste (al fine diincentivare l’autoimpiego in forma di microimpresa) dal d.lgs. 21 aprile2000, n. 185, ed erogò alla società beneficiaria somme di danaro (inparte a fondo perduto, in parte con finanziamento agevolato) perl’avvio di un’attività di noleggio e charter di imbarcazioni da diporto.A seguito di una visita ispettiva effettuata nel febbraio 2011 (i cuiesiti furono trasfusi in un report del 7 marzo 2011), la concedenterilevò criticità giustificanti la revoca degli aiuti concessi.In data 20 gennaio 2012, la Horus formulò istanza di estinzioneanticipata del finanziamento, provvedendo il successivo 24 gennaio2012 a corrispondere il residuo importo ancora dovuto.Il 27 gennaio 2012, Invitalia comunicò la revoca delle agevolazionie domandò alla Horus la restituzione dell’intera somma erogata.Nel maggio 2012, a seguito della morte del marito di AntoniettaMaccioni, socio della società, la Horus venne sciolta.Nell’agosto 2015, la Invitalia notificò alla Horus ingiunzione alpagamento di euro 119.611,70 (pari all’importo complessivamenteerogato detratto quanto già versato per l’estinzione anticipata) cui feceseguito la notifica ad [OSCURATO:PERSONA], ad opera di Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA], di una cartella di pagamento per euro 123.205,93.r.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/20262.

Avverso detta cartella, [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione,adducendo vizi formali dell’atto e illegittimità sostanziali della pretesa.3.

Nell’attiva resistenza di Invitalia, l’opposizione è stata disattesain ambedue i gradi di merito del giudizio.4.

Avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in grado di appello,ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, Invitalia.Non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle EntrateRiscossione.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, numm. 4 e 5cod. proc. civ., lamenta «violazione degli artt. 112, 115 e 116, nonché342, 346 e 356 cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, num.4, cod. proc. civ., ed art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. incombinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.».Critica la sentenza là dove ha ritenuto non fornita prova contrariadalla (in quel grado di giudizio) appellante, originaria opponente edodierna ricorrente, in ordine agli inadempimenti contrattuali reputatiinvece dimostrati dalla documentazione (in specie, dal report di verificaispettiva) prodotta dalla parte opposta.Deduce, al riguardo, che alcuna statuizione la Corte di appello abbiareso sulle richieste istruttorie (in dettaglio, sulle prove per testimoni)formulate con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio diprime cure e reiterate con l’atto di appello.Assume, pertanto, che la censurata affermazione «in ordine a taliinadempimenti l’odierna appellante non ha fornito in ogni caso provacontraria» sia affetta da nullità per un triplice ordine di ragioni:r.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026(i) «totalmente inesatta», dacché nell’atto di appello erano statiarticolati mezzi istruttori «diretti a dimostrare punti decisivi dellacontroversia», la cui mancata ammissione configura vizio di attività;(ii) «altamente illogica», tale essendo la sentenza che rigetti ladomanda per difetto di prova «dopo che erano state rigettate le istanzeistruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fattocostitutivo della pretesa»;(iii) «parimenti viziata», in quanto mancando pronuncia espressasui mezzi di prova, il rigetto delle istanze istruttorie è avvenuto «senzamotivazione alcuna, neanche implicita».2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

In primo luogo, per inosservanza del requisito di contenuto -forma del ricorso stabilito dall’art. 366, primo comma, num. 3, delcodice di rito, il quale (nella versione ratione temporis applicabile allacontroversia) prescrive la «chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso».Più specificamente, nell’atto di adizione del giudice di legittimità,parte ricorrente ha omesso di riferire che, nel corso del giudizio disecondo grado, la Corte di appello di Genova, con ordinanza emessaall’udienza del 24 novembre 2021, ebbe a ritenere «non rilevanti» leprove testimoniali richieste dall’appellante: circostanza in questa sedededotta da parte controricorrente ed inconfutabilmente emergente dalverbale della relativa udienza, allegato al fascicolo del giudizio percassazione della medesima controricorrente, atto di causa alla cuilettura questa Corte è di certo abilitata, trattandosi di scrutinare unsupposto error in procedendo.Orbene, l’adozione, nella fase di trattazione, di un provvedimentodi tal fatta, oltre a realizzare il principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato sulle istanze istruttorie, importa che alcunaulteriore pronuncia sull’argomento (neanche meramente reiterativa diquanto già in precedenza statuito) dovesse essere resa con la sentenzar.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026che definisce il processo, momento in cui l’organo giudicante è invecetenuto alla globale valutazione del compendio probatorio acquisito.2.2.

Risultano pertanto inconferenti le doglianze (sopra riassunte)mosse dalla ricorrente alla gravata sentenza, in specie all’affermazione(innanzi testualmente trascritta) costituente invero chiara espressionedel potere di apprezzamento delle emergenze del materiale istruttorio:esse muovono tutte dal presupposto - in realtà fallace - della «mancataconsiderazione» delle istanze istruttorie ad opera del giudice di appello,dell’assenza di una «pronuncia espressa», ovvero dalla configurabilitàdi un «rigetto implicito» su tali istanze.All’esplicito giudizio di irrilevanza delle prove costituende richiesteestrinsecato dalla citata ordinanza del 24 novembre 2021 la ricorrente- tacendo del tutto nella rappresentazione dell’andamento del processooperata in ricorso l’emissione (e, a fortiori, il contenuto) di siffattoprovvedimento - non muove alcuna critica, tampoco nei circoscrittilimiti in cui l’apprezzamento, tipicamente di merito, sulla idoneità dellaprova testimoniale ad orientare la decisione è sindacabile in sede dilegittimità (ovvero soltanto se basata su erronei princìpi giuridicioppure su incongruenze di carattere logico: ex aliis, Cass. 15/10/2025,n. 27479; Cass. 14/12/2024, n. 32547; Cass. 21/11/2022, n. 34189).D’altro canto, a fronte di una espressa reiezione, la così mancataammissione della prova testimoniale esigeva ad opera del ricorrentel’allegazione non già della mera rilevanza, bensì della decisività delmezzo istruttorio non espletato, cioè a dire della idoneità dello stessoa dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezzae non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze determinantiil convincimento del giudice di merito e fondanti la ratio decidendi (così,tra le altre, Cass. 07/03/2017, n. 5654; Cass. 29/10/2018, n. 27415;Cass. 17/06/2019, n. 16214; Cass. 10/06/2021, n. 16435): decisivitàche, ad ogni buon conto, non è dato rinvenire nelle prove testimonialiinvocate dal ricorrente, per la genericità delle circostanze capitolate,r.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026alcuna delle quali concernente il profilo della non titolarità o conduzionedella iniziativa economica in capo al soggetto ammesso al beneficio.2.3.

Si palesa poi impropria l’evocazione, quali norme trasgredite,degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ..Per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, con il ricorso peercassazione è consentito dedurre la violazione:(i) dell’art. 115 cod. proc. civ. solo qualora il giudice, in espressa oimplicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudiziooppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuoridai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v.

Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.

U,30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);(ii) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca cheil giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamentodelle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero,all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento unaprova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass.,Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092;Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);(iii) dell’art. 2697 cod. civ. unicamente nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella suiquali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni:Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.

U, 05/08/2016, n. 16598, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).con il motivo in scrutinio.2.4.

Da ultimo, nemmeno l’anomalia motivazionale, prospettatacome violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,r.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026è dedotta in maniera conforme ai criteri sul punto elaborati dallagiurisprudenza di nomofilachia.Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentaliarresti di Cass., Sez.

U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui ilvizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deverisultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal meroesame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioèdal confronto con le emergenze processuali: l’argomentazione dellaricorrente, per contro, si articola proprio sulla base di elementi trattialiunde rispetto alla motivazione ed è, dunque, anche per sotto talespecifico profilo, inammissibile.3.

Il secondo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., denuncia «violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 1222, 1453 e 1456, 2697,2727 e 2729 cod. civ. per inversione dell’onere della prova inriferimento alle obbligazioni negative del contratto di finanziamento».Ad avviso dell’impugnante, la Corte di appello ha invertito l’oneredella prova in ordine a due inadempimenti ascritti alla Horus, cosìindividuati: «la conduzione dell’iniziativa oggetto delle agevolazioni nonfosse in capo al soggetto ammesso alle agevolazioni (punto a) […]l’ubicazione della sede dell’attività non risultasse nei territori indicatiper l’agevolazione (punto b)».«Tali obbligazioni» - si sostiene in contrario - «sono da annoveraretra quelle negative, per le quali, ai fini dell’inadempimento, restaonerato per la prova il creditore».4.

Il motivo, pur muovendo da una premessa astrattamentecorretta in iure, è destituito di fondamento.In linea generale e di principio, non è dubbio che l’inadempimentodi un’obbligazione “negativa” (con la quale cioè viene posto a carico diun soggetto un non facere) si manifesti nella realtà fenomenica con iltenere una condotta “positiva”, cioè a dire con un’azione contrariar.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026rispetto all’obbligo assunto: sicché l’onere di provare in giudizio uninadempimento del genere grava sulla parte creditrice che ne assumala verificazione, ai vari fini di suo interesse.L’argomento, tuttavia, non conduce all’accoglimento del motivo.Per un verso, perché alcune delle obbligazioni la cui violazione èstata considerata rilevante ai fini della revoca delle agevolazioniaccordate (e su cui parte ricorrente incentra la doglianza) non hannocarattere “negativo” nel senso testé precisato, ma, anzi, prescrivevanoalla beneficiaria un facere e, specificamente, un contegno “positivo”: sipensi all’obbligo di mantenere la propria sede legale, amministrativaed operativa e svolgere attività d’impresa nell’area del Comune diGenova [art. 5., lett. c), del contratto di finanziamento] o all’obbligo dicomunicare variazioni della compagine sociale [art. 5., lett. i)].In secondo luogo - ed il rilievo è di per sé solo dirimente - perchél’inadempimento di dette obbligazioni da parte della Horus è statovalutato dalla Corte territoriale - onde apprezzare la legittimità dellarevoca degli aiuti (e, quindi, della pretesa recuperatoria fatta valerecon l’opposta cartella di pagamento) - sulla base del report di visitaispettiva prodotto dalla originaria opposta, documento ritenuto idoneoa dimostrare che l’attività agevolata con il finanziamento: (i) non erapiù esercitata dalla società beneficiaria; (ii) non era più esercitata nelterritorio individuato con la concessione.Così opinando, il giudice di appello, con pronuncia conforme aquella espressa dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistenti ipresupposti per la revoca degli aiuti, ovvero assolto l’onere della provadel fatto costitutivo del credito azionato, onere che - in manieraimplicita ma in tutta evidenza inequivoca - ha considerato gravante acarico della società concedente, titolare del predetto credito.Pertanto, alcuna infrazione dei princìpi sulla distribuzione dell’onusprobandi è ravvisabile nella sentenza impugnata.r.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026È appena il caso di osservare, da ultimo, che la generica lagnanzadella ricorrente sulla attitudine asseverativa del report di visita attingeinammissibilmente il potere, tipicamente riservato al giudice di merito,di discrezionale apprezzamento del compendio istruttorio acquisito,potere che include la individuazione delle fonti del convincimento, ilgiudizio di attendibilità e concludenza dei vari mezzi, la scelta, tra lecomplessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 22/11/2023,n. 32505; Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553;Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).5.

Il ricorso è in definitiva rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro8.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 21984/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 novembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 21984/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - INVITALIA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 854/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 12 luglio 2023;Numero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 25novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ISA per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1. Nel marzo 2006, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Invitalia-Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa S.p.A.) stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] diMaccioni [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: Horus) uncontratto per la concessione delle agevolazioni previste (al fine diincentivare l’autoimpiego in forma di microimpresa) dal d.lgs. 21 aprile2000, n. 185, ed erogò alla società beneficiaria somme di danaro (inparte a fondo perduto, in parte con finanziamento agevolato) perl’avvio di un’attività di noleggio e charter di imbarcazioni da diporto.A seguito di una visita ispettiva effettuata nel febbraio 2011 (i cuiesiti furono trasfusi in un report del 7 marzo 2011), la concedenterilevò criticità giustificanti la revoca degli aiuti concessi.In data 20 gennaio 2012, la Horus formulò istanza di estinzioneanticipata del finanziamento, provvedendo il successivo 24 gennaio2012 a corrispondere il residuo importo ancora dovuto.Il 27 gennaio 2012, Invitalia comunicò la revoca delle agevolazionie domandò alla Horus la restituzione dell’intera somma erogata.Nel maggio 2012, a seguito della morte del marito di AntoniettaMaccioni, socio della società, la Horus venne sciolta.Nell’agosto 2015, la Invitalia notificò alla Horus ingiunzione alpagamento di euro 119.611,70 (pari all’importo complessivamenteerogato detratto quanto già versato per l’estinzione anticipata) cui feceseguito la notifica ad [OSCURATO:PERSONA], ad opera di Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA], di una cartella di pagamento per euro 123.205,93.r.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/20262. Avverso detta cartella, [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione,adducendo vizi formali dell’atto e illegittimità sostanziali della pretesa.3. Nell’attiva resistenza di Invitalia, l’opposizione è stata disattesain ambedue i gradi di merito del giudizio.4. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in grado di appello,ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, Invitalia.Non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle EntrateRiscossione.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, numm. 4 e 5cod. proc. civ., lamenta «violazione degli artt. 112, 115 e 116, nonché342, 346 e 356 cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, num.4, cod. proc. civ., ed art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. incombinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.».Critica la sentenza là dove ha ritenuto non fornita prova contrariadalla (in quel grado di giudizio) appellante, originaria opponente edodierna ricorrente, in ordine agli inadempimenti contrattuali reputatiinvece dimostrati dalla documentazione (in specie, dal report di verificaispettiva) prodotta dalla parte opposta.Deduce, al riguardo, che alcuna statuizione la Corte di appello abbiareso sulle richieste istruttorie (in dettaglio, sulle prove per testimoni)formulate con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio diprime cure e reiterate con l’atto di appello.Assume, pertanto, che la censurata affermazione «in ordine a taliinadempimenti l’odierna appellante non ha fornito in ogni caso provacontraria» sia affetta da nullità per un triplice ordine di ragioni:r.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026(i) «totalmente inesatta», dacché nell’atto di appello erano statiarticolati mezzi istruttori «diretti a dimostrare punti decisivi dellacontroversia», la cui mancata ammissione configura vizio di attività;(ii) «altamente illogica», tale essendo la sentenza che rigetti ladomanda per difetto di prova «dopo che erano state rigettate le istanzeistruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fattocostitutivo della pretesa»;(iii) «parimenti viziata», in quanto mancando pronuncia espressasui mezzi di prova, il rigetto delle istanze istruttorie è avvenuto «senzamotivazione alcuna, neanche implicita».2. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, per inosservanza del requisito di contenuto -forma del ricorso stabilito dall’art. 366, primo comma, num. 3, delcodice di rito, il quale (nella versione ratione temporis applicabile allacontroversia) prescrive la «chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso».Più specificamente, nell’atto di adizione del giudice di legittimità,parte ricorrente ha omesso di riferire che, nel corso del giudizio disecondo grado, la Corte di appello di Genova, con ordinanza emessaall’udienza del 24 novembre 2021, ebbe a ritenere «non rilevanti» leprove testimoniali richieste dall’appellante: circostanza in questa sedededotta da parte controricorrente ed inconfutabilmente emergente dalverbale della relativa udienza, allegato al fascicolo del giudizio percassazione della medesima controricorrente, atto di causa alla cuilettura questa Corte è di certo abilitata, trattandosi di scrutinare unsupposto error in procedendo.Orbene, l’adozione, nella fase di trattazione, di un provvedimentodi tal fatta, oltre a realizzare il principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato sulle istanze istruttorie, importa che alcunaulteriore pronuncia sull’argomento (neanche meramente reiterativa diquanto già in precedenza statuito) dovesse essere resa con la sentenzar.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026che definisce il processo, momento in cui l’organo giudicante è invecetenuto alla globale valutazione del compendio probatorio acquisito.2.2. Risultano pertanto inconferenti le doglianze (sopra riassunte)mosse dalla ricorrente alla gravata sentenza, in specie all’affermazione(innanzi testualmente trascritta) costituente invero chiara espressionedel potere di apprezzamento delle emergenze del materiale istruttorio:esse muovono tutte dal presupposto - in realtà fallace - della «mancataconsiderazione» delle istanze istruttorie ad opera del giudice di appello,dell’assenza di una «pronuncia espressa», ovvero dalla configurabilitàdi un «rigetto implicito» su tali istanze.All’esplicito giudizio di irrilevanza delle prove costituende richiesteestrinsecato dalla citata ordinanza del 24 novembre 2021 la ricorrente- tacendo del tutto nella rappresentazione dell’andamento del processooperata in ricorso l’emissione (e, a fortiori, il contenuto) di siffattoprovvedimento - non muove alcuna critica, tampoco nei circoscrittilimiti in cui l’apprezzamento, tipicamente di merito, sulla idoneità dellaprova testimoniale ad orientare la decisione è sindacabile in sede dilegittimità (ovvero soltanto se basata su erronei princìpi giuridicioppure su incongruenze di carattere logico: ex aliis, Cass. 15/10/2025,n. 27479; Cass. 14/12/2024, n. 32547; Cass. 21/11/2022, n. 34189).D’altro canto, a fronte di una espressa reiezione, la così mancataammissione della prova testimoniale esigeva ad opera del ricorrentel’allegazione non già della mera rilevanza, bensì della decisività delmezzo istruttorio non espletato, cioè a dire della idoneità dello stessoa dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezzae non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze determinantiil convincimento del giudice di merito e fondanti la ratio decidendi (così,tra le altre, Cass. 07/03/2017, n. 5654; Cass. 29/10/2018, n. 27415;Cass. 17/06/2019, n. 16214; Cass. 10/06/2021, n. 16435): decisivitàche, ad ogni buon conto, non è dato rinvenire nelle prove testimonialiinvocate dal ricorrente, per la genericità delle circostanze capitolate,r.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026alcuna delle quali concernente il profilo della non titolarità o conduzionedella iniziativa economica in capo al soggetto ammesso al beneficio.2.3. Si palesa poi impropria l’evocazione, quali norme trasgredite,degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ..Per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, con il ricorso peercassazione è consentito dedurre la violazione:(i) dell’art. 115 cod. proc. civ. solo qualora il giudice, in espressa oimplicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudiziooppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuoridai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U,30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);(ii) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca cheil giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamentodelle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero,all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento unaprova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass.,Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092;Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);(iii) dell’art. 2697 cod. civ. unicamente nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella suiquali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni:Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).con il motivo in scrutinio.2.4. Da ultimo, nemmeno l’anomalia motivazionale, prospettatacome violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,r.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026è dedotta in maniera conforme ai criteri sul punto elaborati dallagiurisprudenza di nomofilachia.Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentaliarresti di Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui ilvizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deverisultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal meroesame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioèdal confronto con le emergenze processuali: l’argomentazione dellaricorrente, per contro, si articola proprio sulla base di elementi trattialiunde rispetto alla motivazione ed è, dunque, anche per sotto talespecifico profilo, inammissibile.3. Il secondo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., denuncia «violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 1222, 1453 e 1456, 2697,2727 e 2729 cod. civ. per inversione dell’onere della prova inriferimento alle obbligazioni negative del contratto di finanziamento».Ad avviso dell’impugnante, la Corte di appello ha invertito l’oneredella prova in ordine a due inadempimenti ascritti alla Horus, cosìindividuati: «la conduzione dell’iniziativa oggetto delle agevolazioni nonfosse in capo al soggetto ammesso alle agevolazioni (punto a) […]l’ubicazione della sede dell’attività non risultasse nei territori indicatiper l’agevolazione (punto b)».«Tali obbligazioni» - si sostiene in contrario - «sono da annoveraretra quelle negative, per le quali, ai fini dell’inadempimento, restaonerato per la prova il creditore».4. Il motivo, pur muovendo da una premessa astrattamentecorretta in iure, è destituito di fondamento.In linea generale e di principio, non è dubbio che l’inadempimentodi un’obbligazione “negativa” (con la quale cioè viene posto a carico diun soggetto un non facere) si manifesti nella realtà fenomenica con iltenere una condotta “positiva”, cioè a dire con un’azione contrariar.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026rispetto all’obbligo assunto: sicché l’onere di provare in giudizio uninadempimento del genere grava sulla parte creditrice che ne assumala verificazione, ai vari fini di suo interesse.L’argomento, tuttavia, non conduce all’accoglimento del motivo.Per un verso, perché alcune delle obbligazioni la cui violazione èstata considerata rilevante ai fini della revoca delle agevolazioniaccordate (e su cui parte ricorrente incentra la doglianza) non hannocarattere “negativo” nel senso testé precisato, ma, anzi, prescrivevanoalla beneficiaria un facere e, specificamente, un contegno “positivo”: sipensi all’obbligo di mantenere la propria sede legale, amministrativaed operativa e svolgere attività d’impresa nell’area del Comune diGenova [art. 5., lett. c), del contratto di finanziamento] o all’obbligo dicomunicare variazioni della compagine sociale [art. 5., lett. i)].In secondo luogo - ed il rilievo è di per sé solo dirimente - perchél’inadempimento di dette obbligazioni da parte della Horus è statovalutato dalla Corte territoriale - onde apprezzare la legittimità dellarevoca degli aiuti (e, quindi, della pretesa recuperatoria fatta valerecon l’opposta cartella di pagamento) - sulla base del report di visitaispettiva prodotto dalla originaria opposta, documento ritenuto idoneoa dimostrare che l’attività agevolata con il finanziamento: (i) non erapiù esercitata dalla società beneficiaria; (ii) non era più esercitata nelterritorio individuato con la concessione.Così opinando, il giudice di appello, con pronuncia conforme aquella espressa dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistenti ipresupposti per la revoca degli aiuti, ovvero assolto l’onere della provadel fatto costitutivo del credito azionato, onere che - in manieraimplicita ma in tutta evidenza inequivoca - ha considerato gravante acarico della società concedente, titolare del predetto credito.Pertanto, alcuna infrazione dei princìpi sulla distribuzione dell’onusprobandi è ravvisabile nella sentenza impugnata.r.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026È appena il caso di osservare, da ultimo, che la generica lagnanzadella ricorrente sulla attitudine asseverativa del report di visita attingeinammissibilmente il potere, tipicamente riservato al giudice di merito,di discrezionale apprezzamento del compendio istruttorio acquisito,potere che include la individuazione delle fonti del convincimento, ilgiudizio di attendibilità e concludenza dei vari mezzi, la scelta, tra lecomplessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 22/11/2023,n. 32505; Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553;Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).5. Il ricorso è in definitiva rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro8.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 21984/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21984/2023Numero sezionale 4509/2025Numero di raccolta generale 8476/2026Data pubblicazione 04/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 novembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 21984/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris