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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 marzo 1992

Cassazione n. 37063/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1992 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12.9.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, in data 25.10.2017 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

Il Tribunale aveva motivato la propria decisione basandosi sugli atti di indagine da cui emergeva che in data 22.6.2017 l'imputato era stato t:ratto in arresto da personale della Questura di Firenze in quanto colto nella fragranza della cessione a favore di [OSCURATO:PERSONA] di gr. 2,33 di hashish e della detenzione di gr. 55,03 della stessa sostanza nei giardini di Via del Granchio a Firenze.

2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'ari:. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 comma 1 cod.proc.pen. per l'omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado di appello.

Assume che l'imputato, fin dal primo grado di giudizio, é assistito e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il cui tramite presentava anche l'atto di appello mentre il decreto di citazione per l'udienza di appello veniva notificato ad altro difensore, ovvero l' Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Livorno, che non risulta essere mai stato nominato dall'imputato.

Ne consegue che l'intero giudizio di appello risulta viziato da nullità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

Dalla disamina degli atti processuali risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello, che reca quale difensore dell'odierno imputato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], é stato al medesimo notificato invece che al difensore di fiducia, fin dal primo grado di giudizio, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre nel verbale di udienza del giudizio di appello l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] viene solo indicato nell'intestazione ma lo stesso non ha concluso.

Va a riguardo rilevato che l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione ( Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 dep. 2014, Rv. 258615; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614).

Ne deriva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1992 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12.9.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, in data 25.10.2017 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 1200,00 di multa. Il Tribunale aveva motivato la propria decisione basandosi sugli atti di indagine da cui emergeva che in data 22.6.2017 l'imputato era stato t:ratto in arresto da personale della Questura di Firenze in quanto colto nella fragranza della cessione a favore di [OSCURATO:PERSONA] di gr. 2,33 di hashish e della detenzione di gr. 55,03 della stessa sostanza nei giardini di Via del Granchio a Firenze. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'ari:. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 comma 1 cod.proc.pen. per l'omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado di appello. Assume che l'imputato, fin dal primo grado di giudizio, é assistito e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il cui tramite presentava anche l'atto di appello mentre il decreto di citazione per l'udienza di appello veniva notificato ad altro difensore, ovvero l' Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Livorno, che non risulta essere mai stato nominato dall'imputato. Ne consegue che l'intero giudizio di appello risulta viziato da nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Dalla disamina degli atti processuali risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello, che reca quale difensore dell'odierno imputato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], é stato al medesimo notificato invece che al difensore di fiducia, fin dal primo grado di giudizio, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre nel verbale di udienza del giudizio di appello l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] viene solo indicato nell'intestazione ma lo stesso non ha concluso. Va a riguardo rilevato che l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione ( Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 dep. 2014, Rv. 258615; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614). Ne deriva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo