CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14245/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che, conformandosi all'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 11679 del 21/3/2012), ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non assumevano rilievo la durata dell'allontanamento, la distanza o i motivi, che avevano indotto l'imputato a eludere la vigilanza nello stato custodiale; considerato, quanto alla doglianza sulla mancata concessione del minimo edittale, che la Corte di appello — con motivazione esente da vizi — ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado, essendo state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e non apprezzandosi valide ragioni per ridurre ulteriormente la pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d